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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il comando di un aeromobile di nazionalità italiana può, all'estero, essere affidato a uno straniero nei casi e con le modalità previste dall'art. 294 c. nav.
  • Per effetto della L. 128/1998, il termine 'straniero' si riferisce a persone fisiche e giuridiche di Stati non membri dell'Unione europea.
  • La norma costituisce un'eccezione alla regola generale che privilegia il personale italiano per il comando degli aeromobili nazionali.
  • Il rinvio all'art. 294 c. nav. (dettato per la navigazione marittima) implica l'applicazione analogica dei presupposti e delle modalità ivi previsti alla navigazione aerea.
  • La disposizione si applica tipicamente in situazioni di emergenza operativa all'estero, in assenza di comandanti nazionali disponibili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 886 Codice della Navigazione — Assunzione di comandante straniero all’estero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

54 Il comando di un aeromobile nazionale può, all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità previste nell'articolo 294. 54 ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

In sintesi

  • Il comando di un aeromobile di nazionalità italiana può, all'estero, essere affidato a uno straniero nei casi e con le modalità previste dall'art. 294 c. nav.
  • Per effetto della L. 128/1998, il termine 'straniero' si riferisce a persone fisiche e giuridiche di Stati non membri dell'Unione europea.
  • La norma costituisce un'eccezione alla regola generale che privilegia il personale italiano per il comando degli aeromobili nazionali.
  • Il rinvio all'art. 294 c. nav. (dettato per la navigazione marittima) implica l'applicazione analogica dei presupposti e delle modalità ivi previsti alla navigazione aerea.
  • La disposizione si applica tipicamente in situazioni di emergenza operativa all'estero, in assenza di comandanti nazionali disponibili.
Indice dei contenuti

Struttura e rinvio normativo

L'art. 886 del Codice della navigazione introduce una deroga alla regola di preferenza per il personale navigante italiano, consentendo che il comando di un aeromobile di nazionalità italiana venga affidato, all'estero, a uno straniero. La norma è formulata per rinvio: i 'casi e le modalità' dell'affidamento sono quelli previsti dall'art. 294 c. nav., che disciplina la medesima fattispecie per la navigazione marittima. Questo rinvio interno riflette la scelta del codificatore del 1942 di costruire il libro terzo (aeronautica) per analogia con il libro secondo (marittima), richiamando le disposizioni di quest'ultimo per le situazioni che, pur presentandosi in contesti diversi, hanno la stessa struttura giuridica. Il coordinamento tra le due norme impone di leggere l'art. 886 in stretta connessione con l'art. 294, verificando la pertinenza dei presupposti marittimi alla realtà operativa aeronautica.

La modifica introdotta dalla L. 128/1998

La norma riporta nel testo una nota di aggiornamento di rilievo sistematico: la L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto, con l'art. 22, comma 1, che in tutte le disposizioni della parte seconda del Codice della navigazione il termine 'straniero' si riferisce a persone fisiche, giuridiche, società, enti e organizzazioni di Stati non membri dell'Unione europea. Questa modifica riflette l'adesione dell'Italia all'Unione europea e il principio di libera circolazione dei lavoratori: i cittadini comunitari non sono più 'stranieri' ai fini del Codice della navigazione, e pertanto un pilota dell'UE può essere nominato comandante di un aeromobile italiano senza necessità di applicare le procedure eccezionali dell'art. 886. La deroga residua si applica dunque a piloti di Stati terzi (non-UE): in pratica, a piloti con licenza di Paesi come USA, Svizzera, Canada, o altri Paesi con i quali l'EASA abbia o meno accordi di riconoscimento bilaterale.

Presupposti del rinvio all'art. 294 c. nav.

L'art. 294 c. nav., dettato per la navigazione marittima, disciplina l'assunzione di capitano straniero al fine di consentire all'esercente di far fronte a necessità operative che si presentano all'estero in assenza di personale nazionale idoneo. La norma pone tipicamente come presupposti: l'assenza di comandanti nazionali disponibili nel luogo in cui si trova l'aeromobile, la temporaneità dell'incarico (fino alla possibilità di sostituire lo straniero con un comandante italiano o comunitario), e il rispetto delle modalità procedurali ivi previste, che possono includere il coinvolgimento dell'autorità consolare. La trasposizione di questi presupposti alla navigazione aerea richiede un adattamento alla realtà operativa: gli aeromobili, a differenza delle navi, non rimangono fermi in porto per settimane; la situazione di 'emergenza' che giustifica l'assunzione di un comandante straniero non-UE è pertanto tipicamente quella di un'incapacitazione improvvisa del comandante in un aeroporto estero, in assenza di altro personale idoneo dell'esercente.

Coordinamento con l'ordinamento europeo del personale navigante

Nell'attuale contesto normativo europeo, la questione dell'assunzione di comandanti stranieri si intreccia con il sistema di riconoscimento delle licenze. Il Reg. (UE) n. 1178/2011 prevede procedure di conversione delle licenze di Paesi terzi in licenze EASA: un pilota con licenza FAA (americana) o di altro Paese non-UE che superi la procedura di conversione ottiene una licenza EASA ed è da quel momento equiparato a un pilota comunitario. Per gli aeromobili registrati in Italia, l'ENAC può inoltre riconoscere eccezionalmente la validità di licenze straniere in determinati contesti operativi. L'art. 886 c. nav. rimane la base legale interna per queste situazioni eccezionali, ma nella prassi le ipotesi di applicazione sono diventate residuali rispetto al passato, grazie all'armonizzazione europea delle licenze aeronautiche.

Profili pratici e rilevanza residua

Sul piano pratico, l'art. 886 mantiene rilevanza per le compagnie aeree italiane che operano su rotte verso Paesi terzi con equipaggi misti o che, in situazioni di emergenza, devono ricorrere a piloti locali non-UE per garantire la continuità delle operazioni. La disposizione assume anche rilievo nel contesto dei codeshare e dei contratti di wet lease con compagnie aeree di Paesi terzi: laddove l'aeromobile sia italiano ma gestito in regime di leasing da un operatore straniero, la questione delle qualifiche del comandante e della loro conformità con l'art. 886 può emergere in modo non banale. In questi casi, la verifica delle abilitazioni e delle condizioni di ammissibilità è demandata all'ENAC e, all'estero, all'autorità consolare italiana.

Casi pratici

Caso 1: Comandante non-UE assunto per emergenza in aeroporto asiatico

Il comandante Tizio, di nazionalità italiana, subisce una crisi medica durante una sosta tecnica in un aeroporto asiatico. L'esercente non ha altri comandanti disponibili in loco, e l'unico pilota reperibile è Caio, cittadino extraeuropeo con licenza valida. L'esercente ricorre alla procedura dell'art. 886 c. nav. in collegamento con il consolato italiano, che nomina Caio comandante per il volo di rientro verso uno scalo europeo, rispettando i presupposti e le modalità dell'art. 294 c. nav. richiamato per rinvio.

Caso 2: Pilota comunitario: inapplicabilità dell'art. 886

Sempronio, pilota tedesco con licenza EASA, viene designato quale comandante di un aeromobile di immatricolazione italiana da un esercente che non ha disponibilità di piloti nazionali per un volo charter. Non essendo la Germania un Paese extra-UE, Sempronio non è 'straniero' ai sensi della L. 128/1998, e la nomina avviene senza necessità di applicare la procedura eccezionale dell'art. 886; Sempronio viene nominato direttamente ai sensi dell'art. 877 c. nav.

Caso 3: Verifica ENAC delle abilitazioni di un comandante extra-UE

Caio, esercente di una piccola compagnia charter, assume temporaneamente il pilota Tizio, cittadino di un Paese extra-UE con licenza non ancora convertita in licenza EASA. Prima di affidare a Tizio il comando, Caio verifica con l'ENAC le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 886 e dall'art. 294 c. nav. richiamato per rinvio; solo ottenuto il nulla osta dell'autorità competente, Tizio assume il comando dell'aeromobile in via temporanea.

Domande frequenti

Un pilota di un Paese dell'Unione europea può comandare un aeromobile italiano senza applicare l'art. 886?

Sì. La L. 128/1998 ha chiarito che il termine 'straniero' nel Codice della navigazione si riferisce ai soli cittadini di Stati non-UE; i piloti comunitari non sono stranieri ai fini di questa norma e possono essere nominati comandanti senza procedura speciale.

Quando può essere assunto un comandante straniero non-UE per un aeromobile italiano?

Solo all'estero, nei casi e con le modalità previste dall'art. 294 c. nav., che di norma richiede l'assenza di comandanti nazionali o comunitari disponibili e il coinvolgimento dell'autorità consolare o dell'ENAC.

Il comandante straniero non-UE deve avere una licenza riconosciuta in Italia?

Sì, deve essere in possesso delle abilitazioni prescritte dall'art. 883 c. nav.; l'ENAC valuta caso per caso il riconoscimento della licenza straniera, potendo avvalersi delle procedure di conversione previste dal Reg. (UE) n. 1178/2011.

L'assunzione di un comandante straniero ex art. 886 è permanente o temporanea?

È tipicamente temporanea, destinata a sopperire a una necessità operativa contingente all'estero; l'incarico dura finché l'esercente non provvede a sostituire il comandante straniero con personale nazionale o comunitario.

Qual è il ruolo dell'autorità consolare nell'applicazione dell'art. 886?

Il consolato italiano all'estero può intervenire nella nomina del comandante straniero in applicazione delle procedure richiamate dall'art. 294 c. nav., svolgendo un ruolo di supervisione pubblica sulla regolarità dell'incarico.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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