Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 855 Codice della Navigazione – Responsabilità del costruttore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la diformità o il vizio.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 855 del Codice della navigazione disciplina la prescrizione dell'azione di responsabilità del costruttore di aeromobili per le difformità e i vizi occulti, introducendo un regime speciale rispetto a quello generale previsto dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile in materia di appalto. La specialità della norma si giustifica con le peculiarità del settore aeronautico: la costruzione di un aeromobile è un'opera di elevata complessità tecnica, i cui vizi occulti possono manifestarsi a distanza di tempo dalla consegna e il cui accertamento richiede competenze specialistiche. Il termine biennale riflette un bilanciamento tra la necessità di non gravare eccessivamente il costruttore con responsabilità indefinite nel tempo e l'esigenza di garantire al committente un periodo sufficiente a rilevare i difetti non immediatamente apparenti.
Difformità e vizi occulti: distinzione e ambito applicativo
La norma distingue tra difformità - ossia scostamenti tra l'opera realizzata e le specifiche contrattuali (ad esempio, diverso tipo di motore, materiali non conformi alle specifiche) - e vizi occulti - ossia imperfezioni non apparenti al momento della consegna, che incidono sull'idoneità dell'aeromobile all'uso previsto o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore. I vizi apparenti, rilevabili con ordinaria diligenza al momento della consegna, ricadono invece fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 855 e sono regolati dalla disciplina dell'accettazione dell'opera. La distinzione è rilevante perché solo i vizi e le difformità occulte giustificano l'azione nei due anni dalla consegna: chi avesse potuto rilevare il difetto all'atto della consegna non è protetto dalla garanzia.
Il termine biennale: dies a quo e natura del termine
Il termine di prescrizione decorre dalla consegna dell'opera, momento che coincide con il trasferimento materiale e giuridico dell'aeromobile completato dal costruttore al committente. La scelta del dies a quo nella consegna - e non nella scoperta del vizio - differenzia questo regime da quello del codice civile, dove il termine prescrizionale decorre dalla scoperta del vizio (art. 1667, terzo comma, c.c., che prevede la decadenza per denuncia entro 60 giorni dalla scoperta e la prescrizione biennale dalla scoperta stessa). Il termine dell'art. 855 è di prescrizione, non di decadenza: pertanto è soggetto alle ordinarie cause di interruzione e sospensione previste dal codice civile (artt. 2941 ss. e 2943 ss. c.c.). L'azione può essere promossa sia in via principale (azione di garanzia) sia in via eccepitiva (come si vedrà nel capoverso successivo).
La garanzia in via di eccezione: tutela del committente convenuto
Il secondo capoverso dell'art. 855 introduce una tutela specifica per il committente che venga convenuto per il pagamento del corrispettivo: egli può far valere la garanzia per difformità o vizi occulti come eccezione, ossia in via difensiva nel giudizio promosso dal costruttore, purché abbia denunciato la difformità o il vizio entro il termine biennale dalla consegna. Questa previsione ha un rilievo pratico significativo: il committente che, pur avendo rilevato e denunciato nei termini il vizio, non abbia ancora promosso l'azione di garanzia, non rimane privo di tutela nel caso in cui il costruttore agisca per ottenere il pagamento. L'eccezione di garanzia può essere sollevata anche dopo la scadenza del termine biennale, purché la denuncia sia stata effettuata tempestivamente. Si tratta di un'applicazione del principio generale per cui le eccezioni sopravvivono alla prescrizione dell'azione principale quando il credito è stato tempestivamente denunciato.
Rapporto con la disciplina del contratto di appalto
L'art. 856 del Codice della navigazione prevede che, per quanto non disposto nel capo dedicato alla costruzione di aeromobili, si applichino le norme sul contratto di appalto. L'art. 855 costituisce quindi una norma speciale che deroga - limitatamente alla prescrizione - alla disciplina degli artt. 1667 e 1668 c.c. In particolare, mentre il codice civile prevede una decadenza biennale dalla scoperta per la denuncia e una prescrizione biennale dalla stessa scoperta per l'azione, l'art. 855 unifica il termine in due anni dalla consegna, rendendo il regime più certo ma potenzialmente più gravoso per il committente che scopra tardivamente un vizio. Rimane invece applicabile, in quanto non derogata, la disciplina civilistica relativa alle forme della garanzia (riduzione del prezzo, eliminazione dei vizi, risoluzione del contratto), che il Codice della navigazione non regola autonomamente.
Casi pratici
Caso 1: Il vizio occulto scoperto dopo un anno dalla consegna
Tizio riceve la consegna di un aeromobile ultraleggero in ottobre e, dodici mesi dopo, durante la manutenzione ordinaria, rileva un difetto strutturale occulto nel longherone alare. Tizio denuncia il vizio al costruttore Caio e avvia l'azione di garanzia entro i due anni dalla consegna, così rispettando il termine prescrizionale dell'art. 855 e ottenendo l'eliminazione del difetto a spese del costruttore.
Caso 2: Il costruttore che agisce per il pagamento
Caio, costruttore aeronautico, cita in giudizio Sempronio per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo. Sempronio, che aveva già denunciato nei termini una difformità rispetto alle specifiche tecniche, oppone in via di eccezione la garanzia, chiedendo la riduzione del prezzo proporzionale al minor valore dell'aeromobile. Il giudice accoglie l'eccezione: la denuncia tempestiva consente a Sempronio di far valere la garanzia anche in via difensiva, pur non avendo proposto un'autonoma azione di garanzia.
Caso 3: La prescrizione spirata per mancata denuncia
Tizio riceve la consegna di un aeromobile e, trascorsi due anni e tre mesi, si accorge di una difformità rispetto alle specifiche contrattuali. Non avendo mai denunciato il vizio al costruttore Sempronio entro il termine biennale, l'azione di responsabilità è ormai prescritta e Tizio non può più agire in garanzia né opporla in via eccezionale, subendo così le conseguenze dell'inerzia.
Domande frequenti
Entro quando si prescrive l'azione per vizi occulti dell'aeromobile?
L'azione si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera, come stabilito dall'art. 855 del Codice della navigazione.
Il termine biennale decorre dalla scoperta del vizio o dalla consegna?
Decorre dalla consegna dell'opera, non dalla scoperta del vizio: è una scelta diversa rispetto al codice civile, che prevede la decadenza dalla scoperta.
Il committente che non ha ancora agito può opporre la garanzia se viene citato per il pagamento?
Sì, purché abbia denunciato la difformità o il vizio entro i due anni dalla consegna. In tal caso può far valere la garanzia in via di eccezione anche in un giudizio promosso dal costruttore.
Cosa si intende per vizio occulto in un contratto di costruzione di aeromobile?
Un vizio occulto è un'imperfezione non rilevabile con ordinaria diligenza al momento della consegna, che incide sull'idoneità dell'aeromobile all'uso o ne diminuisce apprezzabilmente il valore.
Si applicano anche le norme del codice civile sull'appalto per i vizi dell'aeromobile?
Le norme sull'appalto si applicano in quanto compatibili, ma in materia di prescrizione dell'azione per vizi occulti prevale l'art. 855 del Codice della navigazione quale norma speciale.