Art. 84 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
L’art. 1 del D.P.R. 633/1972 è la norma che apre il Testo Unico IVA e delimita il perimetro dell’imposta sul valore aggiunto: senza la contemporanea ricorrenza dei tre presupposti (oggettivo, soggettivo, territoriale) un’operazione resta fuori dal campo applicativo del tributo. In questa pagina raccogliamo cinque casi pratici ricorrenti che aiutano a leggere la norma in concreto, con scenari, documenti e azioni da considerare. Per il quadro sistematico generale si rinvia alla scheda Art. 1 T.U.IVA – Operazioni imponibili.
L’art. 1 D.P.R. 633/1972 stabilisce che «l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate». In poche righe la norma definisce campo di applicazione e architettura del tributo, rimettendo agli articoli successivi (artt. 2, 3, 4, 5, 7 e seguenti) la specificazione di cessioni di beni, prestazioni di servizi, soggetti passivi e regole di territorialità. La sua centralità è doppia: serve a stabilire se una determinata fattispecie sia imponibile, ma anche a chiarire quando l’IVA semplicemente non entra in gioco, lasciando l’operazione al di fuori del meccanismo della rivalsa e della detrazione (art. 19 D.P.R. 633/1972).
Perché un’operazione sia imponibile occorre che i tre presupposti ricorrano cumulativamente. Il presupposto oggettivo richiede una cessione di beni o una prestazione di servizi, secondo le definizioni degli artt. 2 e 3 del decreto: vendita di beni, prestazione professionale, appalto, mandato, locazione, somministrazione e così via. Il presupposto soggettivo richiede che l’operazione sia compiuta da chi esercita in modo abituale un’attività di impresa, arte o professione (artt. 4 e 5): il privato che vende un bene proprio in via occasionale, di regola, non integra il presupposto. Il presupposto territoriale richiede che l’operazione si consideri effettuata nel territorio dello Stato secondo i criteri degli artt. 7 e seguenti, che distinguono in base alla tipologia di operazione e alla qualifica del committente.
In sede applicativa l’art. 1 va sempre letto in combinato con gli articoli che definiscono i suoi singoli elementi e con la disciplina del momento di effettuazione (art. 6 D.P.R. 633/1972), perché è da quel momento che decorrono gli obblighi di fatturazione, registrazione e versamento. Un errore comune consiste nel valutare i tre presupposti in modo separato o approssimativo: l’operatore che si limita a verificare la natura dell’attività senza controllare la territorialità rischia di applicare l’IVA a un servizio non imponibile in Italia, oppure di omettere l’imposta su un’operazione che, pur svolta verso un soggetto estero, è rilevante sul territorio. I casi che seguono mostrano alcune situazioni ricorrenti e l’effetto pratico dell’art. 1.
Scenario. Tizio, lavoratore dipendente, vende a Caio un’autovettura usata di sua proprietà personale. La cessione non è inserita in un’attività imprenditoriale né professionale: si tratta di un atto isolato fra privati.
Come si legge l’art. 1. Manca il presupposto soggettivo: Tizio non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione. Anche se la cessione di un bene è astrattamente riconducibile al presupposto oggettivo (art. 2 D.P.R. 633/1972), l’assenza della qualifica di soggetto passivo esclude l’imponibilità IVA. L’operazione resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
Scenario. Sempronio, esercente arte o professione iscritto all’albo, eroga una consulenza a un’impresa italiana stabilita a Milano. L’attività è svolta in via continuativa e organizzata.
Come si legge l’art. 1. Ricorrono tutti e tre i presupposti: oggettivo (prestazione di servizi ex art. 3), soggettivo (Sempronio è esercente arte o professione ai sensi dell’art. 5) e territoriale (servizio reso a soggetto passivo stabilito in Italia, art. 7-ter, lett. a). L’operazione è imponibile in Italia e Sempronio deve emettere fattura con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Scenario. Una società italiana fornisce servizi di consulenza tecnica a una società tedesca dotata di partita IVA comunitaria, con esecuzione materiale resa da remoto a vantaggio della sede in Germania.
Come si legge l’art. 1. Il presupposto oggettivo c’è (prestazione di servizi), così come quello soggettivo (la società italiana è soggetto passivo). Per la territorialità occorre però guardare all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972: i servizi generici resi a soggetti passivi sono territorialmente rilevanti nel luogo del committente. L’operazione risulta quindi non soggetta a IVA in Italia, ma rilevante in Germania, con applicazione del meccanismo di inversione contabile da parte del committente estero.
Scenario. Un’impresa italiana acquista macchinari da un fornitore svizzero e ne cura l’introduzione nel territorio dello Stato attraverso l’ufficio doganale di confine.
Come si legge l’art. 1. L’art. 1 individua un terzo presupposto autonomo: le importazioni di beni «da chiunque effettuate». A differenza della cessione interna, qui l’imponibilità prescinde dal presupposto soggettivo: anche un privato che importi un bene da Paese extra-UE è tenuto al versamento dell’IVA all’atto dello sdoganamento. La disciplina di dettaglio è negli artt. 67 e seguenti del D.P.R. 633/1972.
Scenario. Un’impresa edile cede a un acquirente privato un appartamento di nuova costruzione situato in un Comune italiano, entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
Come si legge l’art. 1. Ricorrono i tre presupposti: oggettivo (cessione di bene immobile, art. 2), soggettivo (impresa di costruzione, art. 4) e territoriale (l’immobile è situato in Italia, art. 7-bis). L’operazione rientra dunque nel campo di applicazione dell’IVA, ferma restando l’applicazione delle regole specifiche per le cessioni di fabbricati (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972), che disciplinano i casi di imponibilità obbligatoria, esenzione e opzione per il regime di imponibilità.
Per il contribuente è cruciale verificare la ricorrenza dei tre presupposti prima di compiere l’operazione, non a valle: una errata qualificazione può portare ad applicare l’IVA dove non dovuta (con esposizione a contestazioni di indebita rivalsa) oppure a omettere l’imposta quando invece sarebbe dovuta (con rischio di accertamento, sanzioni e interessi). Il momento di intervento più delicato è quello dell’effettuazione dell’operazione (art. 6), perché da lì decorrono gli adempimenti di fatturazione e registrazione. In presenza di operazioni transfrontaliere o di settori con regimi speciali (immobili, mezzi di trasporto, servizi elettronici, settore edilizia con reverse charge interno) è opportuno che la parte si faccia assistere da un professionista abilitato già in fase contrattuale, così da costruire la transazione con la corretta qualificazione fiscale e con i conseguenti obblighi documentali.
Se manca anche uno solo dei presupposti oggettivo, soggettivo o territoriale, l’operazione resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA: non si applica l’imposta, non c’è obbligo di rivalsa e non sorge diritto alla detrazione collegato. Possono però restare dovuti altri tributi (es. imposta di registro).
Sì. L’art. 1 D.P.R. 633/1972 considera le importazioni un presupposto autonomo «da chiunque effettuate». Anche un privato che importi un bene da Paese extra-UE è tenuto al versamento dell’IVA all’atto dello sdoganamento, secondo le regole degli artt. 67 e seguenti del decreto.
La regola generale è nell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972: per i servizi «generici» resi a soggetti passivi rileva il luogo del committente, mentre per i servizi resi a privati rileva il luogo del prestatore. Esistono però numerose deroghe (immobili, trasporti, ristorazione, locazione di mezzi di trasporto, servizi elettronici), per le quali occorre consultare gli articoli specifici (7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies).
No, perché manca il presupposto soggettivo: chi cede non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972). L’atto, pur trasferendo un bene, resta estraneo al campo di applicazione dell’IVA. Possono però essere dovute altre imposte indirette in base al tipo di bene.
Vedi anche: Reverse charge IVA, Aliquote IVA 22, 10, 5 e 4%, Rimborso IVA, art. 7-ter T.U.IVA, Territorialità IVA e Voucher multiuso MPV e IVA.
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 4-8 ottobre 2010, n. 293. Disciplinava l’acquisizione coattiva (c.d. acquisizione sanante) dei beni immobili utilizzati senza titolo per scopi di interesse pubblico; la materia è oggi regolata dall’art. 42-bis del presente testo unico.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.
2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti: a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa; b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9 kW/t.
3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti: a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%; b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità massima – corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima – su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione. Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice.
4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori: a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso; b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico; c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico; d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.
5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico, qualora amovibile.
La disciplina della malattia nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie si distingue per un elemento peculiare: per le figure del personale di condotta (macchinisti) e per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la perdita dell’idoneità fisico-psichica attiva procedure di tutela specifiche che vanno oltre le regole generali sul comporto.
Il CCNL Ferrovie prevede un comporto di 18 mesi (estendibile a 30 per alcune condizioni). La retribuzione è al 100% per i primi 18 mesi (INPS integrato dal CCNL). L’infortunio non si computa nel comporto ordinario. Per il personale di condotta, la perdita definitiva dell’idoneità ANSFISA attiva procedure di ricollocazione prima del possibile licenziamento per sopravvenuta inidoneità.
| Istituto | Malattia ordinaria | Infortunio sul lavoro / Malattia professionale |
|---|---|---|
| Comporto (conservazione posto) | 18 mesi (estendibile a 30) | Non si computa nel comporto ordinario |
| Ente erogatore indennità | INPS (dal 4° giorno) | INAIL (dal 4° giorno di inabilità) |
| Integrazione CCNL | Sì, fino al 100% retribuzione | Sì, fino al 100% retribuzione |
| Maturazione ferie | Sì, nei limiti del comporto | Sì, per tutto il periodo di assenza |
| Maturazione TFR | Sì | Sì |
| Fascia di reperibilità | Sì (art. min. lavoro) | Non applicabile durante ricovero |
| Procedura per pers. di condotta | Visita ANSFISA al rientro se assenza > 30 gg | Visita ANSFISA obbligatoria prima del rientro |
Nota: il comporto si calcola sommando i periodi di malattia nell’arco di un determinato periodo di osservazione (generalmente 36 mesi o l’intero rapporto di lavoro, secondo le previsioni specifiche del CCNL). L’estensione a 30 mesi è prevista per condizioni di salute gravi o croniche; il CCNL individua le fattispecie specifiche. Per dettagli aggiornarsi sul testo contrattuale integrale.
L’art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore ammalato la conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o dall’equità. Il CCNL Ferrovie concretizza questa regola fissando un comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per alcune patologie gravi o croniche espressamente elencate.
Il periodo di comporto si calcola sommando tutte le assenze per malattia intervenute nell’arco di un periodo di osservazione definito dal CCNL. Le assenze per infortunio sul lavoro, malattia professionale e congedo di maternità obbligatoria non entrano nel calcolo del comporto ordinario.
Superato il comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo) di recedere dal rapporto, rispettando il preavviso contrattuale. Se recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
Il trattamento economico si compone di due livelli:
A decorrenza del 19° mese (oltre il comporto ordinario) o in caso di comporto esaurito, il rapporto di lavoro può essere sciolto. Se il datore non recede, la situazione si protrae con trattamento eventualmente ridotto; la scelta del datore è discrezionale ma deve essere non discriminatoria.
Il d.lgs. 247/2010 impone ai macchinisti di essere in possesso di un’idoneità fisico-psichica certificata da un medico riconosciuto da ANSFISA. Le visite periodiche di controllo (obbligatorie per legge, con cadenza stabilita in base all’età) sono svolte durante l’orario di lavoro.
Qualora a seguito di malattia o infortunio il macchinista perda temporaneamente l’idoneità:
Se la perdita di idoneità è definitiva, il datore deve prima valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse dalla condotta, compatibili con le sue competenze e il suo stato di salute (obbligo di repêchage). Solo se la ricollocazione è oggettivamente impossibile, può procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità, che costituisce giustificato motivo oggettivo.
Il settore ferroviario presenta specifici rischi professionali: incidenti durante le operazioni di manovra, cadute, esposizione a sostanze pericolose nella manutenzione, rischi ergonomici per il personale di condotta. Gli infortuni sono coperti dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.lgs. 38/2000).
L’assenza per infortunio ha le seguenti caratteristiche:
Tizio, macchinista con 8 anni di anzianità, è in malattia per una patologia grave che lo tiene assente per 20 mesi complessivi (con alcune interruzioni) nell’arco di 36 mesi. Il comporto ordinario di 18 mesi è superato. La patologia non rientra tra quelle per cui il CCNL prevede l’estensione a 30 mesi. L’azienda notifica l’intenzione di recedere; Tizio, con l’assistenza della Filt-Cgil, verifica se siano ancora computabili periodi non attribuibili a malattia ordinaria (ferie, infortuni) per ridurre il conteggio del comporto.
Caia, operatrice di manutenzione livello C1, subisce un infortunio durante operazioni di manovra. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea assoluta per 3 mesi. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino alla retribuzione piena. Al termine della prognosi, prima di rientrare alle mansioni di manutenzione (che prevedono accesso alla linea), Caia si sottopone alla visita di idoneità aziendale. Il periodo di infortunio non viene conteggiato nel comporto per malattia ordinaria.
Sempronio, macchinista di 54 anni, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta da ANSFISA a causa di un problema cardiologico. L’azienda avvia la procedura di repêchage: verifica se esistano posizioni disponibili compatibili con le sue competenze (es. istruttore tecnico, addetto alla programmazione turni, operatore di circolazione). Individua una posizione disponibile al livello A: Sempronio accetta la ricollocazione, con adeguamento retributivo previsto dal CCNL per i cambiamenti di mansione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il principio di legalità penale, scolpito nell’art. 1 del Codice Penale, traduce la formula nullum crimen, nulla poena sine lege in una garanzia operativa per chiunque entri in contatto con il sistema penale italiano. In questa guida vediamo come la regola dell’«espressa previsione di legge» incide su situazioni concrete: dalla richiesta di archiviazione alle contestazioni di reato basate su analogie, fino alla determinazione della pena.
L’art. 1 c.p. apre il Libro I del Codice Penale e fissa due limiti invalicabili al potere punitivo dello Stato: nessuno può essere punito per un fatto non «espressamente» previsto dalla legge come reato e nessuna pena può essere applicata se non è stabilita dalla legge. La disposizione si salda con l’art. 25, comma 2, della Costituzione, che eleva la legalità penale a garanzia di rango costituzionale, e con l’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, che vieta l’interpretazione analogica delle norme penali in malam partem. Sul piano sovranazionale, lo stesso principio è sancito dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con effetti diretti sull’interpretazione delle norme interne.
La portata pratica della norma si articola su quattro corollari: riserva di legge in senso formale, tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice, divieto di analogia sfavorevole, irretroattività della legge penale più severa. Sono questi i parametri sui quali misurare ogni singolo addebito e ogni provvedimento sanzionatorio.
L’art. 1 c.p. opera lungo tutto l’arco del procedimento penale. Nella fase delle indagini preliminari obbliga il pubblico ministero a verificare che la condotta segnalata corrisponda a una fattispecie incriminatrice già esistente; in difetto, la notizia di reato deve essere archiviata. In sede di cognizione, impone al giudice di verificare la sussumibilità del fatto in una norma penale già vigente al momento della commissione, escludendo qualunque interpretazione che allarghi i confini letterali della fattispecie a danno dell’imputato. In fase esecutiva, vieta l’applicazione di pene non previste dalla legge o eccedenti i limiti edittali.
Il principio di legalità non è soltanto una clausola di stile: orienta strategie difensive, fonda eccezioni processuali, sostiene istanze al pubblico ministero e al giudice. Il difensore può eccepire la mancanza di tipicità, sollevare questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza, chiedere l’applicazione retroattiva della legge più favorevole sopravvenuta, contestare l’utilizzo di parametri normativi indefiniti. Anche il privato che riceve una denuncia o un decreto penale ha diritto a verificare se il fatto contestato sia effettivamente previsto dalla legge come reato al momento della condotta.
Scenario. Tizio riceve un’informazione di garanzia per una condotta che il pubblico ministero qualifica come «turbativa di un’attività privata di rilievo collettivo», richiamando per analogia una norma pensata per i pubblici uffici. Tizio non trova nel codice una fattispecie che descriva con chiarezza il comportamento contestato.
Come si legge l’art. 1. La norma vieta di estendere per analogia una disposizione penale a fatti non «espressamente» previsti come reato. Se la condotta non rientra nel perimetro letterale di una fattispecie incriminatrice esistente, manca il presupposto della tipicità e la contestazione non può reggere.
Cosa fare in pratica.
Scenario. Caio è imputato per un reato la cui cornice edittale, dopo l’inizio del processo, viene ridotta da una novella legislativa. La nuova legge entra in vigore prima della sentenza di primo grado.
Come si legge l’art. 1. La legalità della pena impone che la sanzione sia stabilita dalla legge, mentre l’art. 2, comma 4, c.p. – corollario diretto dell’art. 1 – prescrive l’applicazione della disposizione più favorevole al reo intervenuta dopo la commissione del fatto. Il giudice deve quindi applicare i limiti edittali ridotti, anche se la condotta è stata posta in essere sotto la vigenza della disciplina più severa.
Cosa fare in pratica.
Scenario. Sempronio è accusato della violazione di una norma penale che rinvia, per la descrizione della condotta sanzionata, a un decreto ministeriale. Il decreto è intervenuto dopo la condotta e ne integra il contenuto.
Come si legge l’art. 1. Il principio di riserva di legge consente l’integrazione di norme penali con fonti secondarie solo entro limiti rigorosi: il nucleo della fattispecie deve restare definito dalla legge formale, mentre alla fonte regolamentare può essere demandata la mera specificazione tecnica. Se la fonte secondaria innova il precetto in senso sfavorevole dopo la condotta, l’addebito non può fondarsi su di essa.
Cosa fare in pratica.
Scenario. Tizio è imputato per una norma che descrive il fatto con espressioni generiche («arrecare grave nocumento», «turbare l’ordinato svolgimento»), senza criteri oggettivi di misurazione. Il difensore ritiene la disposizione lesiva del principio di determinatezza.
Come si legge l’art. 1. Il requisito dell’espressa previsione di legge implica che il cittadino possa conoscere con sufficiente precisione quale comportamento sia vietato. Norme troppo vaghe svuotano la funzione di garanzia dell’art. 1 c.p. e possono essere oggetto di questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost.
Cosa fare in pratica.
Scenario. Caio è condannato a una sanzione accessoria che il giudice ha applicato in via analogica, ritenendola «coerente con la gravità del fatto», pur non essendo espressamente prevista per il reato contestato.
Come si legge l’art. 1. Il principio di legalità della pena impone che ogni sanzione, principale o accessoria, sia stabilita dalla legge per quel determinato reato. Il giudice non può creare sanzioni nuove né estendere per analogia quelle previste per altre fattispecie.
Cosa fare in pratica.
Il momento di attivare la garanzia dell’art. 1 c.p. dipende dalla fase del procedimento. Nella fase preliminare, è essenziale intervenire subito dopo la notifica dell’informazione di garanzia o dell’avviso di conclusione delle indagini: la memoria difensiva che evidenzi il difetto di tipicità o l’assenza di base legale può indurre il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione. Nel giudizio di primo grado, l’eccezione va sollevata sin dalle questioni preliminari, per consentire al giudice di verificare la sussistenza di una norma incriminatrice applicabile prima dell’istruttoria. In appello, la violazione del principio di legalità – sia della fattispecie sia della pena – è tipico motivo di gravame, anche se non dedotto in primo grado quando incide su elementi indisponibili. In sede esecutiva, una pena applicata in violazione dell’art. 1 c.p. può essere contestata con incidente di esecuzione. In ogni caso, è opportuno affidarsi tempestivamente a un professionista abilitato, che possa valutare la strategia più efficace nel rispetto dei termini processuali.
Significa che la condotta contestata deve rientrare nel testo letterale di una fattispecie incriminatrice già vigente. Non sono ammesse interpretazioni analogiche o estensive in malam partem: se il legislatore non ha descritto quel comportamento come reato, non c’è spazio per la sanzione penale.
No, se peggiora la posizione dell’imputato. L’irretroattività della legge penale sfavorevole è un corollario diretto dell’art. 1 c.p. e dell’art. 25 Cost. Una legge più favorevole, invece, si applica retroattivamente per effetto dell’art. 2, comma 4, c.p., salvi i limiti del giudicato.
È opportuno rivolgersi subito a un professionista abilitato che analizzi il capo di imputazione, lo confronti con il testo della norma richiamata e predisponga una memoria difensiva orientata a far valere l’assenza di tipicità del fatto, già nella fase delle indagini preliminari.
Sì. La legalità della pena riguarda ogni tipo di sanzione penale, principale o accessoria. Il giudice può applicare solo le sanzioni espressamente previste dalla legge per quella specifica fattispecie e nei limiti edittali fissati dal legislatore.
In vigore dal 03/08/2017
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53, 62, 72, 77, 79, 80, 81, 82 e 83, 84, 85, 86, 96 e 101, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017, a 163 milioni di euro per l'anno 2018, a 166,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e all'articolo 73, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 103: – Si riporta l' art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)): «Art.
1. –
187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti: a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’ articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1. 3-ter. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, in relazione alle categorie seguenti: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’ articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021.
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’ articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Il presente comma cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
6. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall’ articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il ministro per l'aeronautica può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Può altresì ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio del ENAC non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza
1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare, sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b).
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al primo periodo del comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.
3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari. articolo precedente articolo successivo
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179