Testo dell'articoloVigente
Art. 36 D.Lgs. 198/2006 — Legittimazione processuale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’ articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell’ articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione
- Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche delle notifiche
- Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
- Art. 36 D.Lgs. 148/2015 — Comitato amministratore
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario
Commento
La struttura bifasica: conciliazione e azione giudiziale
L'articolo 36 costruisce il percorso processuale dell'azione antidiscriminatoria individuale articolando una fase pregiudiziale — la conciliazione — e una fase giudiziaria. Il tentativo di conciliazione non è però obbligatorio: il comma 1 precisa che chi intende agire in giudizio «non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione». La formulazione chiarisce che esistono tre vie possibili: affidarsi alle procedure conciliative previste dai contratti collettivi, promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi delle norme processuali generali, oppure adire direttamente il giudice senza alcun tentativo preliminare. L'articolo 39 del medesimo decreto conferma che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti previsti dagli articoli 37 e 38.
Il tentativo di conciliazione: procedure e soggetti
Il rimando all'articolo 410 del codice di procedura civile richiama il tentativo di conciliazione in sede sindacale o davanti alla Direzione territoriale del lavoro per le controversie di lavoro privato. Il rimando all'articolo 66 del D.Lgs. 165/2001 riguarda invece le controversie relative al pubblico impiego, per le quali il tentativo si svolge davanti al Collegio di conciliazione previsto dalle norme sul pubblico impiego. In entrambi i casi, la peculiarità introdotta dall'articolo 36 è la possibilità di effettuare il tentativo di conciliazione «anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana e dell'ente di area vasta o regionale territorialmente competente». Questa previsione valorizza il ruolo delle consigliere di parità come facilitatori della risoluzione stragiudiziale delle controversie antidiscriminatorie, mettendo a disposizione delle lavoratrici una figura tecnica specializzata nelle questioni di genere.
La legittimazione processuale della consigliera di parità: azione delegata e intervento
Il comma 2 attribuisce alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane, degli enti di area vasta e regionali una duplice forma di legittimazione processuale attiva nelle controversie individuali. La prima è la legittimazione delegata: la consigliera può ricorrere in giudizio «su delega della persona che vi ha interesse». In questo caso la consigliera agisce come sostituta processuale della lavoratrice, che mantiene la titolarità del diritto sostanziale ma demanda la conduzione del giudizio alla consigliera. La seconda forma è l'intervento: la consigliera può «intervenire nei giudizi promossi» dalla persona lesa, affiancandosi a essa come parte nel processo. L'intervento consente alla consigliera di portare nel giudizio la propria competenza tecnica in materia di parità e di rafforzare la posizione processuale della parte debole.
Giurisdizione: tribunale del lavoro e TAR
Il comma 2 individua il giudice competente in relazione alla natura del rapporto di lavoro in controversia. Per i rapporti di lavoro privato è competente il tribunale «in funzione di giudice del lavoro», come previsto dal codice di procedura civile per le controversie di lavoro subordinato e parasubordinato. Per i rapporti sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo — essenzialmente il pubblico impiego non contrattualizzato, le controversie riguardanti i rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici regolati da legge o per i concorsi — è invece competente il «tribunale amministrativo regionale territorialmente competente». La doppia indicazione riflette il doppio binario giurisdizionale del sistema italiano e assicura che le tutele antidiscriminatorie siano accessibili indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro coinvolto.
Il rapporto con l'azione collettiva dell'articolo 37
L'articolo 36 disciplina l'azione individuale, mentre l'articolo 37 disciplina l'azione collettiva promossa dalla consigliera di parità in presenza di discriminazioni che interessano una pluralità di soggetti non immediatamente individuabili. Le due forme di tutela sono complementari: il comma 2 dell'articolo 36 precisa che la legittimazione della consigliera a ricorrere individualmente «ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4». La coesistenza dei due strumenti consente di scegliere la via più adatta a seconda che la discriminazione abbia carattere individuale o collettivo, e che la lavoratrice preferisca condurre personalmente il giudizio o delegarne la gestione alla consigliera di parità.
Rilevanza pratica e accesso alla giustizia
L'articolo 36 ha un ruolo cruciale nel garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le lavoratrici che subiscono discriminazioni. Il coinvolgimento della consigliera di parità abbassa le barriere di accesso alla tutela, sia nella fase conciliativa sia in quella giudiziaria: molte lavoratrici non avrebbero le risorse economiche o la conoscenza giuridica necessarie per gestire autonomamente un'azione antidiscriminatoria, e la possibilità di avvalersi della consigliera come delegata processuale o come parte interveniente rende la tutela concretamente accessibile. La consigliera porta nel giudizio anche una prospettiva istituzionale sulla situazione delle pari opportunità nel territorio, che può essere preziosa per contestualizzare la singola discriminazione in un quadro più ampio di pratiche aziendali o settoriali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Per agire in giudizio contro una discriminazione sul lavoro devo prima tentare la conciliazione?
No. Il tentativo di conciliazione non è obbligatorio. L'articolo 39 conferma che il suo mancato espletamento non preclude l'azione in giudizio né la concessione dei provvedimenti d'urgenza. È una facoltà, non un presupposto processuale.
La consigliera di parità può agire in giudizio al mio posto?
Sì. Il comma 2 prevede che la consigliera possa ricorrere in giudizio «su delega» della persona che vi ha interesse. Con la delega la consigliera diventa il soggetto che conduce il processo, mentre la lavoratrice rimane titolare del diritto. La consigliera può anche solo intervenire nel giudizio già avviato dalla lavoratrice.
Davanti a quale giudice si porta l'azione per discriminazione nel lavoro privato?
Davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Per i rapporti di pubblico impiego non contrattualizzato o per le controversie su concorsi pubblici, è invece competente il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
Posso avvalermi della consigliera di parità per la fase di conciliazione anche se poi voglio fare causa?
Sì. La consigliera può facilitare il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 c.p.c. Se la conciliazione non riesce, l'azione giudiziale rimane pienamente aperta e la consigliera può proseguire il suo supporto anche nella fase processuale.
Vedi anche