Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'utilizzo delle frequenze da parte dei titolari di autorizzazioni generali per reti private deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).
  • Il PNRF costituisce lo strumento di pianificazione dello spettro radio nazionale che assegna le bande di frequenza ai diversi servizi di radiocomunicazione.
  • Qualsiasi utilizzo di frequenze al di fuori di quanto previsto dal PNRF integra una violazione del Codice.
Indice dei contenuti

Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze come vincolo assoluto

L'articolo 120 enuncia una regola fondamentale del diritto delle comunicazioni elettroniche: qualunque utilizzo delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). Il precetto, nella sua estrema brevità, ha una portata applicativa vastissima: si estende a tutte le attività di comunicazione elettronica ad uso privato che implicano l'utilizzo dello spettro radio, dal sistema PMR aziendale alla rete privata via satellite, dalle apparecchiature di radioamatore alla banda cittadina CB.

Natura e funzione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze

Il PNRF è il documento di pianificazione con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy, in attuazione del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU-R) e delle decisioni dell'Unione Europea per la gestione dello spettro radio armonizzato, assegna le bande di frequenza ai diversi servizi di radiocomunicazione (fisso, mobile, aeronautico, marittimo, radioamatoriale, di radiodiffusione, ecc.). Lo spettro radio è una risorsa naturale limitata e condivisa a livello internazionale: la sua gestione ordinata, attraverso la pianificazione delle frequenze, è condizione necessaria affinché i diversi servizi possano coesistere senza interferirsi reciprocamente. Il PNRF è periodicamente aggiornato per tenere conto delle evoluzioni tecnologiche, delle nuove assegnazioni europee e internazionali (ad esempio, le nuove bande per il 5G o per i sistemi satellitari a bassa orbita) e delle esigenze nazionali emergenti.

Il ruolo del PNRF nel sistema delle autorizzazioni private

Per il titolare di un'autorizzazione generale per uso privato, la conformità al PNRF opera su due livelli distinti. Il primo livello riguarda la tipologia di servizio autorizzato: il PNRF definisce quali bande di frequenza sono attribuite al servizio radiomobile professionale, al servizio di radioamatore, alla banda cittadina CB e agli altri servizi privati. Il secondo livello riguarda le caratteristiche tecniche dell'utilizzo: potenza irradiata, larghezza di banda, modulazione e altri parametri che devono rientrare nelle condizioni di utilizzo definite per ciascuna banda. La concessione del diritto individuale di uso (articolo 126) assegna frequenze specifiche all'interno delle bande previste dal PNRF per il servizio richiesto: il titolare non può quindi scegliere liberamente le frequenze da utilizzare, ma deve operare nell'ambito del titolo concessorio e del quadro pianificatorio.

Conseguenze del mancato rispetto del PNRF

L'utilizzo di frequenze non conformi al PNRF - sia nel senso di operare in bande non attribuite al servizio di cui si è titolari, sia nel senso di superare i parametri tecnici consentiti - configura un'interferenza potenzialmente dannosa ai sensi dell'articolo 2 del Codice. Le conseguenze possono essere sia amministrative (sospensione o revoca dell'autorizzazione, sanzioni pecuniarie irrogate dagli uffici periferici del Ministero ai sensi dell'articolo 117) sia penali, quando l'interferenza riguardi servizi di sicurezza pubblica, aeronautici o marittimi. Il Ministero, attraverso i propri Ispettorati territoriali, esercita un costante monitoraggio dello spettro radio per rilevare le utilizzazioni non conformi.

Casi pratici

Caso 1: Utilizzo di frequenze non attribuite al servizio autorizzato

Alfa S.p.A. è titolare di un'autorizzazione per il servizio radiomobile professionale analogico nelle bande VHF e UHF previste dagli allegati 21 e 22 al Codice. Il responsabile tecnico Tizio, per risolvere un problema di copertura in alcune zone dello stabilimento, configura alcune ricetrasmittenti su frequenze diverse da quelle assegnate, che appartengono a una banda attribuita dal PNRF al servizio fisso. Il monitoraggio dello spettro da parte dell'Ispettorato territoriale rileva le trasmissioni non conformi: viene avviato un procedimento per violazione dell'articolo 120 con applicazione di sanzione amministrativa e diffida a cessare immediatamente l'utilizzo delle frequenze non consentite.

Caso 2: Acquisto di ricetrasmittenti con canali non compatibili con il PNRF italiano

Caio acquista ricetrasmittenti portatili di fabbricazione extraeuropea programmate per frequenze standard americane, alcune delle quali non corrispondono alle bande attribuite al servizio radiomobile professionale dal PNRF italiano. Prima di installare le apparecchiature nella propria azienda, il consulente tecnico verifica la conformità al PNRF e riscontra l'incompatibilità: le frequenze programmate nei dispositivi includono canali in bande italiane attribuite ad altri servizi. I dispositivi vengono restituiti al fornitore e sostituiti con modelli certificati per il mercato europeo e conformi al PNRF nazionale.

Caso 3: Aggiornamento delle frequenze a seguito di revisione del PNRF

Sempronio è titolare di un diritto individuale di uso per una frequenza nel servizio radiomobile professionale. A seguito di una revisione del PNRF che riassegna una porzione della banda utilizzata a un servizio diverso, il Ministero lo informa dell'obbligo di migrare le proprie trasmissioni su nuove frequenze. L'articolo 115, comma 1, impone di ottemperare alle norme adottate per l'adeguamento all'ordinamento internazionale, tra cui rientrano le revisioni del PNRF: Sempronio deve adeguarsi entro i termini indicati dal Ministero.

Domande frequenti

Cos'è il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze?

È il documento di pianificazione con cui il Ministero assegna le bande di frequenza dello spettro radio ai diversi servizi di radiocomunicazione (mobile professionale, radioamatoriale, aeronautico, marittimo, ecc.). È periodicamente aggiornato in conformità agli accordi europei e internazionali.

Posso scegliere liberamente le frequenze da usare per la mia rete radio privata?

No. Le frequenze devono rientrare nelle bande previste dal PNRF per il servizio autorizzato e, quando si tratta di diritti individuali di uso, nelle frequenze specificamente assegnate dal titolo. L'utilizzo di frequenze non conformi è una violazione del Codice.

Come faccio a sapere quali frequenze sono disponibili per il mio servizio?

Il PNRF è pubblico e consultabile sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy. Per i diritti individuali di uso, le frequenze specifiche sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Ministero ai sensi dell'articolo 126.

Cosa rischio se utilizzo frequenze non conformi al PNRF?

Rischio sanzioni amministrative irrogate dagli uffici periferici del Ministero, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, e in casi gravi (interferenza con servizi di sicurezza o di navigazione) conseguenze di natura penale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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