Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 20 L. 300/1970 – Assemblea

    Art. 20 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Assemblea

    In vigore dal 20/05/1970

    I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

  • Supercondominio e parti comuni: come funziona

    Quando più palazzine condividono il viale d’accesso, il cancello automatico, la cabina idrica o l’area verde, si parla di supercondominio. È una realtà sempre più comune nei complessi residenziali. La sua disciplina si ricava dall’art. 1117-bis del codice civile e dalle regole generali sul condominio. Vediamo come funziona.

    Cos’è il supercondominio

    Il supercondominio si ha quando più edifici, ciascuno costituito (o costituibile) in autonomo condominio, hanno in comune alcune parti, impianti o servizi: il viale e il cancello d’ingresso, l’impianto di illuminazione esterna, l’area a verde, la cabina dell’acqua, la portineria comune. Ogni edificio resta un condominio a sé per le proprie parti, ma per i beni comuni a tutti gli edifici si crea una gestione di livello superiore.

    Le norme applicabili

    L’art. 1117-bis estende l’applicazione delle norme sul condominio a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici hanno parti comuni ai sensi dell’art. 1117. Significa che alle parti comuni del supercondominio si applicano, in quanto compatibili, le regole su ripartizione delle spese, assemblea, maggioranze e amministratore già viste per il condominio ordinario.

    La gestione e l’assemblea

    Per le decisioni che riguardano le parti comuni a tutti gli edifici è competente l’assemblea del supercondominio, cui partecipano i proprietari delle singole unità. Le spese di tali parti si ripartiscono tra gli edifici e, all’interno di ciascuno, tra i condòmini, secondo i rispettivi valori. Le decisioni che riguardano invece solo un singolo edificio restano di competenza della relativa assemblea di condominio.

    Quando i condòmini sono tanti: i rappresentanti

    Nei supercondomìni di grandi dimensioni far partecipare tutti a ogni assemblea sarebbe ingestibile. Per questo, quando i partecipanti sono più di sessanta, per la gestione ordinaria delle parti comuni a più edifici e per la nomina dell’amministratore, ciascun condominio deve designare un proprio rappresentante all’assemblea del supercondominio. Per le decisioni straordinarie e quelle che incidono sui diritti dei singoli, invece, restano coinvolti tutti i condòmini.

    Amministratore e conflitti

    Il supercondominio può avere un proprio amministratore per le parti comuni a più edifici, distinto da quelli dei singoli condomìni. È una struttura che richiede chiarezza nella contabilità separata tra i diversi livelli, per evitare confusione tra spese di edificio e spese comuni. In caso di contrasti valgono gli stessi strumenti del condominio: impugnazione delle delibere, revoca dell’amministratore, mediazione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cos’è il supercondominio?

    È la situazione in cui più edifici, ciascuno autonomo condominio, hanno parti o impianti in comune (viale, cancello, area verde, cabina idrica). A queste parti comuni si applicano le norme sul condominio.

    Chi decide sulle parti comuni a più edifici?

    L’assemblea del supercondominio. Quando i partecipanti superano i sessanta, per la gestione ordinaria e la nomina dell’amministratore ogni condominio designa un proprio rappresentante.

    Le spese del supercondominio come si dividono?

    Si ripartiscono tra gli edifici e, all’interno di ciascuno, tra i condòmini secondo i rispettivi valori millesimali, applicando le regole generali del condominio.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 14 bis CAD – Agenzia per l’Italia digitale

    Art. 14 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Agenzia per l’Italia digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

    2. AgID svolge le funzioni di: a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea; b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno; c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell' articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia; d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali; f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità; g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell' articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l' articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ((…)) ; i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell' articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui (( soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) )) , nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza; l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ((…)) .

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Tredicesima, quattordicesima e premi: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie è uno dei contratti che prevede 14 mensilità: la tredicesima da liquidare entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 27 luglio. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto la novità che i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie prevede 14 mensilità: tredicesima entro il 15 dicembre e quattordicesima entro il 27 luglio. Entrambe si calcolano sulla retribuzione mensile in vigore e si frazionano per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno. Dal 2025 il congedo parentale concorre al calcolo della quattordicesima. I premi di risultato sono definiti dalla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2120 c.c. (TFR e mensilità aggiuntive); d.lgs. 314/1997 (tassazione)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima e quattordicesima — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
    Mensilità Scadenza pagamento Base di calcolo Periodi che concorrono
    Tredicesima Entro 15 dicembre Retribuzione mensile in vigore a dicembre Tutti i mesi lavorati + malattia/maternità obbligatoria + infortunio + congedo parentale
    Quattordicesima Entro 27 luglio Retribuzione mensile in vigore a luglio Come tredicesima + congedo parentale (novità 2025)

    Calcolo per dodicesimi: per i rapporti di lavoro iniziati o cessati in corso d’anno, tredicesima e quattordicesima si calcolano proporzionalmente: 1/12 per ogni mese lavorato. Si conta un mese pieno anche se l’assunzione o la cessazione avviene entro i primi 15 giorni del mese (o negli ultimi 15 giorni per la cessazione).

    La tredicesima: scadenza e calcolo

    La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. Il CCNL Ferrovie stabilisce che il calcolo si basa sulla retribuzione mensile in vigore al momento del pagamento. La tredicesima comprende:

    • il minimo tabellare del livello;
    • gli scatti di anzianità maturati;
    • l’indennità di funzione (per i livelli Q1 e Q2);
    • le eventuali indennità fisse mensili previste dal CCNL o dall’accordo aziendale.

    Non entrano nel calcolo della tredicesima le voci variabili della busta paga mensile (straordinari, indennità di turno occasionali, rimborsi spese).

    I periodi di assenza che concorrono al calcolo della tredicesima sono: malattia nei limiti del comporto, congedo obbligatorio di maternità e paternità, infortunio sul lavoro, congedo parentale (indennizzato), ferie e permessi retribuiti.

    La quattordicesima: scadenza e novità 2025

    La quattordicesima mensilità è corrisposta entro il 27 luglio di ogni anno. Si calcola sulla retribuzione mensile in vigore a luglio, con la stessa logica della tredicesima.

    La novità introdotta dal rinnovo del 22 maggio 2025 riguarda il congedo parentale: a partire dall’entrata in vigore del rinnovo, i mesi di congedo parentale goduti concorrono al calcolo della quattordicesima. In precedenza, il congedo parentale riduceva l’importo della quattordicesima proporzionalmente, in quanto non veniva considerato nel computo dei mesi lavorati. Con il rinnovo questo svantaggio è eliminato: un genitore che ha fruito di 2 mesi di congedo parentale nei 12 mesi precedenti luglio riceve comunque la quattordicesima intera.

    Frazionamento in caso di assunzione o cessazione

    Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, tredicesima e quattordicesima vengono liquidate pro-quota. Il calcolo avviene per dodicesimi:

    • si conta un dodicesimo per ogni mese intero lavorato nel periodo di riferimento (dicembre precedente – novembre corrente per la tredicesima; luglio precedente – giugno corrente per la quattordicesima);
    • le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero;
    • le frazioni inferiori a 15 giorni non si computano.

    In caso di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento), i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima sono liquidati nella busta paga finale insieme al TFR e alle ferie residue.

    Premi di risultato e welfare aziendale

    Il CCNL Ferrovie non prevede un premio di risultato a livello nazionale. La contrattazione di secondo livello (accordi aziendali) è il luogo in cui vengono definiti:

    • Premi di risultato legati a indicatori di performance aziendale (puntualità dei treni, produttività, sicurezza, soddisfazione dei clienti);
    • Welfare aziendale: crediti da spendere su piattaforme per beni e servizi (rimborsi medici, istruzione, mobilità).

    Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 prevede la possibilità di convertire il premio di risultato in welfare con un top-up aziendale del 10%: chi sceglie il welfare al posto del cash riceve il 10% in più di valore. La base di welfare aziendale è stata elevata a 300 euro annui (+200 euro rispetto al precedente contratto).

    Casi pratici

    Tizio — Assunzione a maggio: calcolo tredicesima

    Tizio è assunto il 3 maggio al livello C1 (minimo 2.107,30 euro mensili dal 1° giugno 2026). Al 15 dicembre maturerà la tredicesima relativa ai mesi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre (7 mesi): il calcolo darà 7/12 × 2.107,30 = circa 1.230 euro lordi. Il mese di maggio si conta per intero essendo stato assunto il 3 del mese.

    Caia — Congedo parentale e quattordicesima (novità 2025)

    Caia è capotreno (B2, minimo 2.137,04 euro). Tra febbraio e marzo (2 mesi) ha fruito di congedo parentale. Con le vecchie regole, la sua quattordicesima di luglio sarebbe stata decurtata di 2/12. Con la novità del rinnovo 2025, il congedo parentale concorre al calcolo: Caia riceve la quattordicesima intera (2.137,04 euro lordi). Il beneficio concreto è di circa 356 euro lordi rispetto alla precedente disciplina.

    Sempronio — Premio di risultato e scelta welfare

    Sempronio, macchinista livello B1 al Gruppo FS, matura un premio di risultato annuo di 800 euro. Ha la facoltà di scegliere se riceverlo in busta paga (con la fiscalità agevolata del 5% di tassazione sostitutiva prevista dalla legge per i premi fino a 3.000 euro) oppure convertirlo in welfare aziendale. Se sceglie il welfare, il top-up del 10% gli garantisce 880 euro di credito welfare, esente da imposte e contributi.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ferrovie?
    La tredicesima deve essere corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. Si calcola sulla retribuzione in vigore a dicembre e si fraziona per dodicesimi per i rapporti iniziati o cessati in corso d’anno.
    Quando viene pagata la quattordicesima?
    La quattordicesima è corrisposta entro il 27 luglio. Dal rinnovo del 22 maggio 2025, i periodi di congedo parentale concorrono al suo calcolo, eliminando la penalizzazione per i genitori che si sono assentati per congedo.
    Come si calcola la tredicesima se si è assunti a metà anno?
    Per dodicesimi: 1/12 per ogni mese intero lavorato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero. Esempio: assunto il 3 maggio, al 15 dicembre si maturano 7/12 della tredicesima.
    La tredicesima è inclusa nel calcolo del TFR?
    Sì. Il TFR si calcola sulla retribuzione annua lorda, che include le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima entrano nella base di calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c.
    Esistono premi di risultato nel settore ferroviario?
    I premi di risultato non sono previsti dal CCNL nazionale ma vengono definiti dalla contrattazione aziendale. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS prevede premi legati a puntualità, sicurezza e produttività, convertibili in welfare con un top-up del 10%.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 304 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di regresso e di surroga

    Art. 304 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di regresso e di surroga

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.

    2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).

  • Art. 23 CTS – Procedura di ammissione e carattere aperto delle ass…

    Art. 23 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

    2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

    3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

  • Art. 20 D.Lgs. 231/2001 – Reiterazione

    Art. 20 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reiterazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

  • Art. 15 D.Lgs. 74/2000 – Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme…

    Art. 15 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell' articolo 47, terzo comma, del codice penale , non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. Nota all'art. 15: – Il testo dell' art. 47 del codice penale è il seguente: "Art. 47 (Errore di fatto). – L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa; quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato".

  • Art. 18 L. 300/1970 – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illeg…

    Art. 18 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

    In vigore dal 20/05/1970

    Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 , ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell' articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell' articolo 1345 del codice civile , ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 , per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell' articolo 2110, secondo comma, del codice civile . Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. (28) ((30)) Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell' articolo 178, terzo , quarto , quinto e sesto comma del codice di procedura civile . L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. (9) (23)

  • Art. 14 CAD – Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

    Art. 14 D.Lgs. 82/2005 CAD – Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

    In vigore dal 01/01/2006

    1. In attuazione del disposto dell' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione , lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

    2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,)) assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati ((assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte.)) .

    2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

    2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma

    2. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 22 CTS – Acquisto della personalità giuridica

    Art. 22 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Acquisto della personalità giuridica

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ((ai sensi del presente articolo.)) . ((

    1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 . Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. ))

    2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

    3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

    4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

    5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

    6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e

    3. 7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

  • Art. 19 D.Lgs. 231/2001 – Confisca

    Art. 19 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Confisca

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

    2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. ((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 )) ((49))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.