Autore: Andrea Marton

  • Art. 3 L. 241/1990 – Motivazione del provvedimento

    1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
    2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
    3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
    4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
  • Art. 31 L. 300/1970 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Non abrogato: vigente. Coordinato con D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego.

    Inquadramento: Articolo vigente che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali e provinciali il diritto all’aspettativa non retribuita. Per il pubblico impiego opera anche il coordinamento con il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001 art. 31 e ss.).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 31 vigente; D.Lgs. 165/2001 art. 31.

  • Art. 42 GDPR – Certificazione

    Articolo 42 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Certificazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Energia e Petrolio: livelli di inquadramento e qualifiche

    CCNL Energia e Petrolio

    Livelli di inquadramento e qualifiche nel CCNL Energia e Petrolio

    Il sistema di classificazione del CCNL Energia e Petrolio si articola in sei livelli unificati, che accorpano operai, impiegati e tecnici in una scala comune. Ogni livello è definito da una declaratoria che descrive il grado di conoscenza, autonomia e responsabilità richiesto.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio articola il personale in 6 livelli. Il livello 1 raggruppa i quadri con responsabilità gestionali o di alta specializzazione; il livello 6 riguarda mansioni esecutive di base per i neoassunti (primi 12 mesi). Ogni comparto — raffinazione, E&P, logistica, distribuzione gas — ha mansioni tipo specifiche per ciascun livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Ambito settoriale
    Raffinazione, E&P, distribuzione carburanti, GPL, gas, logistica energia

    Tabella riepilogativa

    Struttura dei livelli di inquadramento — CCNL Energia e Petrolio
    Livello Declaratoria sintetica Categorie prevalenti Profili tipo
    1 (1/5, 1/4, 1/3) Elevate conoscenze e competenze; ruoli gestionali o Professional con responsabilità su risorse e obiettivi strategici Quadri Responsabile raffineria, direttore tecnico E&P, responsabile HSE senior, ingegnere di progetto senior
    2 Approfondite conoscenze e competenze; ruoli direttivi o specialistici con coordinamento di attività complesse Impiegati direttivi, tecnici specialisti Capo reparto, process engineer, geologo esperto, responsabile manutenzione
    3 Conoscenze professionali e specialistiche; autonomia operativa con coordinamento di risorse Tecnici, impiegati di concetto Tecnico di laboratorio senior, supervisor di turno, analista commerciale
    4 Approfondite conoscenze teorico-pratiche; ruoli di concetto o alta specializzazione con autonomia operativa Operai specializzati, impiegati qualificati Operatore di processo qualificato, tecnico strumentista, addetto commerciale senior
    5 Adeguate conoscenze teorico-pratiche; compiti esecutivi diversificati secondo procedure definite Operai qualificati, impiegati esecutivi Operatore di impianto, autista cisternista, addetto magazzino, operatore call center tecnico
    6 (inserimento) Mansioni esecutive secondo istruzioni dettagliate; applicato ai neoassunti nei primi 12 mesi Operai comuni, neoassunti Operatore di base, assistente magazzino, addetto pulizie impianto (neoassunti)

    Le sottoclassi del livello 1 (1/3, 1/4, 1/5) distinguono gradi crescenti di responsabilità e retribuzione all’interno della categoria quadri. Le sottoclassi dei livelli 2-5 (es. 2/4, 3/4, 4/4, 5/4) fanno riferimento a parametri retributivi differenziati disciplinati dalle tabelle contrattuali.

    Le declaratorie per livello: contenuto e logica

    Il CCNL Energia e Petrolio adotta un sistema di classificazione per competenze e responsabilità, non per semplice categoria (operaio/impiegato). La declaratoria di ciascun livello definisce tre dimensioni:

    • Conoscenze e competenze: il livello di preparazione teorica e pratica richiesto per svolgere le mansioni.
    • Autonomia operativa: il grado di indipendenza nell’esecuzione del lavoro rispetto a istruzioni o supervisione.
    • Responsabilità: l’impatto delle decisioni del lavoratore sull’organizzazione, sulle risorse umane o sugli obiettivi aziendali.

    Le mansioni tipo, illustrate nei comparti specifici del contratto (raffinazione, E&P, logistica, gas, ecc.), sono esempi orientativi: non costituiscono un elenco tassativo. La declaratoria ha valore prevalente ai fini dell’inquadramento corretto.

    I quadri (livello 1): diritti e specificità

    I lavoratori inquadrati al livello 1 sono riconosciuti come quadri ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190. Il CCNL Energia e Petrolio riconosce loro:

    • Indennità di funzione: 190 € mensili su 14 mensilità (fino al 31 dicembre 2026), elevati a 200 € dal 1° gennaio 2027.
    • Polizza assicurativa: copertura per responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio delle funzioni lavorative.
    • Accesso a percorsi di formazione manageriale e di aggiornamento professionale dedicati.
    • Applicazione delle tutele proprie della categoria quadri (art. 2095 c.c. e L. 190/1985).

    Mansioni tipo nei principali comparti

    Il contratto individua almeno 14 comparti produttivi, ciascuno con esempi di mansione per livello. Di seguito i profili più rappresentativi:

    • Raffinazione: responsabile di raffineria (liv. 1), process engineer (liv. 2), supervisor di turno (liv. 3), operatore di distillazione (liv. 4-5).
    • Esplorazione e Produzione (E&P): geologo responsabile giacimento (liv. 1-2), tecnico di perforazione (liv. 3-4), operatore di pozzo (liv. 5).
    • Logistica e distribuzione carburanti: responsabile deposito (liv. 2-3), autista cisternista abilitato ADR (liv. 4-5), addetto stoccaggio (liv. 5-6).
    • Distribuzione gas: responsabile rete gas (liv. 2), tecnico intervento urgenza (liv. 3-4), operatore lettura contatori (liv. 5-6).
    • HSE (salute, sicurezza, ambiente): responsabile HSE di polo (liv. 1-2), RLSP (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di plesso), addetto pronto intervento ambientale (liv. 3-4).

    Come avviene l’inquadramento e il passaggio di livello

    Al momento dell’assunzione il datore di lavoro comunica per iscritto il livello di inquadramento, le mansioni e la retribuzione. Il lavoratore che svolga in modo continuativo mansioni proprie del livello superiore ha diritto al passaggio di livello, da formalizzare con lettera integrativa al contratto. Il CCNL non prevede passaggi automatici per anzianità, salvo diversa previsione di accordo aziendale.

    In caso di contestazione sull’inquadramento, il lavoratore può attivare la procedura di conciliazione interna (commissione paritetica) prevista dal contratto, prima di ricorrere al giudice del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Passaggio da livello 4 a livello 3
    Tizio è operatore di impianto di raffineria inquadrato al livello 4/4. Dopo tre anni in cui gestisce autonomamente il turno e coordina due operatori di livello 5, richiede all’azienda il passaggio al livello 3. Il responsabile HR verifica la declaratoria del livello 3 («autonomia operativa con coordinamento di risorse») e, riconoscendo la corrispondenza, emette la lettera di reinquadramento con decorrenza dal mese successivo e il nuovo TEM di 2.938,31 € (dal 1° gennaio 2026).
    Caia — Neoassunta con laurea magistrale in ingegneria chimica
    Caia viene assunta per la prima volta come ingegnera di processo. L’azienda la inquadra al livello 2/4, in linea con la declaratoria («ruoli di natura direttiva o specialistica con coordinamento di attività complesse»). Nei primi 12 mesi il contratto prevede la frequenza di corsi di formazione sul campo. Al termine del primo anno, l’azienda valuta il conferimento del livello 2/3 in base alle competenze dimostrate. Caia non è soggetta al livello 6 di inserimento, che si applica a profili esecutivi non qualificati.
    Sempronio — Autista cisternista ADR al livello 5
    Sempronio lavora come autista cisternista per una società di logistica carburanti. L’inquadramento al livello 5/4 è corretto: le mansioni rientrano nella declaratoria («adeguate conoscenze teorico-pratiche; compiti esecutivi diversificati secondo procedure definite»). Il possesso del patentino ADR (merci pericolose) non determina automaticamente il passaggio al livello 4, ma può essere valorizzato attraverso la contrattazione di secondo livello o un superminimo individuale.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Energia e Petrolio?
    Il contratto prevede 6 livelli principali (da 1 a 6), con ulteriori sottoclassi al livello 1 (1/5, 1/4, 1/3) e ai livelli 2, 3, 4, 5 (es. 2/4, 3/4, 4/4, 5/4). Il livello 6 è il livello di inserimento per i neoassunti, applicato di norma per i primi 12 mesi.
    Chi sono i quadri nel CCNL Energia e Petrolio?
    I quadri appartengono al livello 1 e svolgono ruoli gestionali o di alta specializzazione con responsabilità su risorse umane e obiettivi strategici. Hanno diritto all’indennità di funzione (190 € mensili fino al 2026, 200 € dal 2027) e alla polizza assicurativa per responsabilità civile.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Il passaggio avviene quando il lavoratore assume stabilmente mansioni proprie del livello superiore. Il CCNL non fissa automatismi temporali: è il datore a formalizzare la promozione. In caso di contestazione è attivabile la commissione paritetica o, in subordine, il giudice del lavoro.
    Il livello 6 è solo per i neoassunti?
    Sì, il livello 6 è previsto per l’inserimento iniziale (di norma i primi 12 mesi). Terminato il periodo, il lavoratore viene reinquadrato al livello corrispondente alle mansioni svolte (tipicamente livello 5/4).
    Come si distingue un operaio da un impiegato nel CCNL Energia e Petrolio?
    I livelli del CCNL Energia e Petrolio sono unificati e accorpano entrambe le categorie in una scala comune da 1 a 6, senza separazione formale operaio/impiegato nella classificazione principale. La distinzione conserva rilevanza per alcuni istituti disciplinati da accordi aziendali.
    Esistono mansioni specifiche per l’E&P (esplorazione e produzione)?
    Sì, il CCNL prevede mansioni tipo per il comparto E&P: geologo responsabile di giacimento (livello 1-2), tecnico di perforazione (livello 3-4), operatore di pozzo (livello 5). La specifica collocazione dipende dall’autonomia e dalla responsabilità effettivamente esercitate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la declaratoria completa di ciascun livello e le mansioni tipo per comparto fare riferimento al testo contrattuale disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • Art. 73 T.U.IVA: Modalità e termini speciali

    Art. 73 T.U.IVA: Modalità e termini speciali

    Art. 73 T.U.IVA – Modalita’ e termini speciali.

    In vigore dal 01/01/2017 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le modalita’ ed i termini:

    a) per l’emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attivita’ e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell’art. 35 e di commissionari, nonche’ per la registrazione dei relativi acquisti;

    b) per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all’art. 15, n. 4), non restituiti in conformita’ alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e’ commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione;

    c) per l’emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi di cui al Titolo secondo del presente decreto;

    d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando l’obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

    e) per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive.

    Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalita’ che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell’imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.

    Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita’, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o societa’ commerciale controllante e dagli enti o societa’ commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l’ente o societa’ commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e societa’ diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o societa’ controllante si e’ avvalso della facolta’ di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa’ per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita’ delle societa’ controllate. Si considera controllata la societa’ le cui azioni o quote sono possedute per oltre la meta’ dall’altra, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione.”

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  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet 2024

    Il sistema di inquadramento del CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet è articolato in 10 profili, dai Quadri dirigenziali al personale d'ingresso. Il rinnovo 2024 ha aggiornato le declaratorie introducendo nuove figure legate alla digitalizzazione e al turismo esperienziale.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet prevede 10 profili di inquadramento: Quadro A, Quadro B e livelli da 1° a 7° (incluso il 6° Super). I livelli più diffusi in agenzia sono il 3°-4° per gli addetti alla vendita e prenotazione, il 2°-1° per i responsabili di reparto, i Quadri per i direttori tecnici e i responsabili di rete. Il rinnovo 2024 ha introdotto il Destination Manager e il Product Manager come nuove qualifiche contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Imprese di viaggio e turismo (agenzie di viaggio, tour operator, ADV online, biglietteria, DMC)

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Struttura dei livelli di inquadramento – CCNL Fiavet
    Livello Profilo tipico Caratteristiche principali
    Quadro A Direttore tecnico, Responsabile di rete, Destination Manager senior Alta responsabilità gestionale, autonomia decisionale, coordinamento risorse
    Quadro B Responsabile di filiale, Product Manager, Responsabile marketing Responsabilità su un'unità organizzativa, gestione di team
    1° livello Responsabile di reparto, senior specialista con autonomia Alta qualificazione tecnica, supervisione operativa
    2° livello Agente di viaggio specializzato, responsabile booking senior Qualificazione specialistica, gestione di pratiche complesse
    3° livello Addetto alle prenotazioni qualificato, agente di viaggio Specifiche competenze di settore, utilizzo autonomo di GDS e sistemi di prenotazione
    4° livello Addetto al banco vendita, operatore turistico Mansioni operative standard, esecuzione di compiti definiti
    5° livello Addetto amministrativo junior, operatore back-office Esecuzione di compiti di supporto con supervisione
    6° Super Addetto qualificato d'ingresso con specifica formazione Profilo intermedio tra 6° e 5°, inserito con specifiche competenze
    6° livello Commesso/addetto di supporto base Mansioni semplici e ripetitive, minima autonomia
    7° livello Fattorino, addetto alle pulizie, ausiliario Mansioni manuali o di supporto elementare

    Le declaratorie analitiche delle mansioni sono contenute negli artt. 54-57 del CCNL. Il testo integrale del contratto è reperibile sul sito di Filcams-Cgil (filcams.cgil.it).

    Le specificità del settore agenzie di viaggio nell’inquadramento

    Il comparto agenzie di viaggio e tour operator presenta caratteristiche professionali peculiari che si riflettono nel sistema di classificazione:

    • Sistemi GDS (Global Distribution System): la padronanza di piattaforme come Amadeus, Galileo o Sabre è un elemento di qualificazione che incide sull'inquadramento al 3° e 2° livello.
    • Addetto alle prenotazioni: figura chiave del settore, tipicamente al 3° livello. Il CCNL riconosce la specificità di questa qualifica prevedendo una durata di apprendistato fino a 48 mesi.
    • Tour operator e progettazione viaggi: i professionisti che costruiscono pacchetti turistici, gestiscono fornitori e definiscono itinerari vengono collocati al 2° o 1° livello in funzione dell'autonomia e della complessità delle attività.
    • Biglietteria aerea e ferroviaria: gli addetti alla sola biglietteria sono tipicamente inquadrati al 4°-5° livello, a meno che non svolgano contestualmente attività di consulenza e prenotazione.

    Nuove figure professionali introdotte dal rinnovo 2024

    Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha aggiornato il sistema di classificazione per adeguarlo all'evoluzione digitale del settore. Le nuove figure inserite nel contratto sono:

    • Destination Manager: professionista che gestisce lo sviluppo e la promozione di una destinazione turistica, coordina i rapporti con i fornitori locali e supervisiona la qualità dei servizi. Tipicamente inquadrato a Quadro A o B.
    • Product Manager: responsabile della progettazione, del posizionamento e dell'ottimizzazione del catalogo prodotti di un tour operator o di una rete di agenzie. Di norma Quadro B o 1° livello.
    • Responsabile Marketing Territoriale: coordina le attività commerciali e promozionali in un'area geografica definita. Inquadramento variabile in funzione delle responsabilità di budget.
    • Responsabile sistemi informatici per reti di agenzie: gestisce le piattaforme tecnologiche, i CRS aziendali e i canali di vendita digitale. Collocato al 1° livello o Quadro secondo la dimensione del perimetro gestito.

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Il CCNL disciplina esplicitamente cosa accade quando un lavoratore viene assegnato a mansioni di livello superiore. Il principio generale discende dall'art. 2103 del Codice Civile (come modificato dal d.lgs. 81/2015): il lavoratore ha diritto al trattamento economico del livello in cui opera.

    Il rinnovo del 2024 ha esteso da 3 a 6 mesi il periodo di assegnazione temporanea prima che scatti l'obbligo di formalizzare il passaggio definitivo, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Il lavoratore che preferisce non essere definitivamente promosso può rinunciare espressamente.

    La distinzione dal CCNL Turismo/Pubblici Esercizi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet non va confuso con il CCNL Turismo/Pubblici Esercizi (applicato da Federalberghi, FIPE e Confcommercio agli hotel, ristoranti e stabilimenti balneari). Si tratta di contratti distinti, con parti datoriali diverse, strutture di livelli differenti e tabelle retributive proprie. Le agenzie di viaggio aderenti a Fiavet-Confcommercio applicano il CCNL specifico; quelle che aderiscono a Confesercenti applicano il CCNL Turismo Confesercenti, anch'esso separato.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto prenotazioni, inquadramento al 3° livello
    Tizio lavora da tre anni in un'agenzia aderente a Fiavet come addetto alle prenotazioni aeree e turistiche su sistemi GDS. Il suo inquadramento al 3° livello è corretto: la qualifica di addetto alle prenotazioni è espressamente riconosciuta dal CCNL con specificità proprie, inclusa una durata di apprendistato più lunga. Tizio gestisce le pratiche in autonomia senza supervisione diretta del responsabile, dato che rafforza il 3° rispetto al 4°.
    Caia – Product Manager neo-introdotta
    Caia è stata assunta nel settembre 2024 come Product Manager dopo il rinnovo contrattuale. L'azienda la inquadra al 1° livello, ritenendo che le sue mansioni (progettazione pacchetti, gestione fornitori, supervisione di due collaboratori) non raggiungano il profilo di Quadro B. Caia può contestare l'inquadramento se ritiene che le sue responsabilità di budget e di coordinamento siano quelle tipiche di un Quadro B, rivolgendosi al sindacato o a un consulente del lavoro.
    Sempronio – Sostituzione di livello superiore
    Sempronio (è al 4° livello) sostituisce per malattia la responsabile di reparto (2° livello) per 8 mesi. Dal sesto mese ha diritto all'inquadramento definitivo al 2° livello, salvo che non sia una sostituzione per assenza con diritto alla conservazione del posto. L'azienda è tenuta a formalizzare il passaggio o a dimostrare che si tratta di sostituzione temporanea in senso stretto.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Fiavet?
    Il CCNL prevede 10 profili: Quadro A, Quadro B e livelli da 1° a 7° (incluso il 6° Super). Ogni profilo ha declaratorie specifiche che descrivono le mansioni tipiche e il grado di autonomia richiesto.
    A che livello viene inquadrato un addetto alla prenotazione?
    Tipicamente al 3° o 4° livello, a seconda dell'autonomia operativa e della complessità delle pratiche gestite. Il 3° livello è adeguato per chi opera su GDS in autonomia; il 4° per chi svolge attività di vendita standard con supervisione.
    Il Direttore Tecnico ha un livello contrattuale specifico?
    No. Il rinnovo 2024 ha chiarito che il Direttore Tecnico non è una qualifica contrattuale autonoma: deve essere inquadrato a un livello (di norma Quadro A o B, o 1°) in base alle mansioni effettivamente svolte.
    Come si passa a un livello superiore?
    L'assegnazione stabile a mansioni superiori per almeno 6 mesi continui comporta il diritto all'inquadramento definitivo, salvo sostituzione temporanea. Il lavoratore può anche rinunciarvi espressamente se preferisce restare al livello di origine.
    Il CCNL Fiavet si applica anche ai tour operator online?
    Sì, il CCNL si applica alle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet-Confcommercio, incluse le OTA (Online Travel Agency) e i tour operator digitali che siano aderenti all'associazione datoriale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Come si inquadrano portieri con e senza alloggio, custodi, addetti alle pulizie, operai e impiegati: i raggruppamenti A, B, C, D.

    In sintesi

    Il CCNL classifica i dipendenti da proprietari di fabbricati in quattro raggruppamenti: A (portieri, distinti per presenza di alloggio e compito di pulizia), B (operai, addetti pulizie e spazi comuni), C (impiegati e quadri) e D (mansioni assistenziali e sportive). L’inquadramento determina minimo, orario e indennità.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La logica dell’inquadramento

    Nel lavoro alle dipendenze di proprietari di fabbricati l’inquadramento non dipende solo dal «cosa si fa», ma da due variabili tipiche del settore: la disponibilità di un alloggio di servizio e l’eventuale compito aggiuntivo di pulizia delle parti comuni. Queste due variabili spiegano la differenza tra i profili A1, A2, A3 e A4.

    Profili A – portieri

    • A1 – portiere addetto a vigilanza e mansioni accessorie dello stabile, senza alloggio.
    • A2 – portiere addetto a vigilanza e custodia, con alloggio gratuito di servizio.
    • A3 – portiere addetto a vigilanza e pulizia delle parti comuni, senza alloggio.
    • A4 – portiere addetto a vigilanza, custodia e pulizia, con alloggio.
    • Profili A superiori – portieri addetti a sorveglianza di parcheggi e complessi, a vigilanza telematica (controllo di più schermi) o con incarico di coordinamento di altri lavoratori.

    Profili B – operai e addetti

    • Operai di manutenzione (specializzati e qualificati) degli immobili.
    • Addetti alla pulizia di androni e scale, senza compiti di vigilanza (chi pulisce ma non fa il portiere).
    • Addetti a piscine, campi e spazi verdi condominiali, assistenti bagnanti.

    Profili C e D

    I profili C raggruppano gli impiegati (d’ordine e di concetto) e i quadri con funzioni di rilievo, tipici di amministrazioni e complessi immobiliari strutturati. I profili D riguardano mansioni assistenziali, di vigilanza in stabili commerciali e residenziali, istruttori di discipline sportive e operatori di servizi alla persona presenti in alcuni complessi residenziali.

    Tabella riepilogativa

    Raggruppamenti e profili tipici
    Raggruppamento Profili tipici Alloggio Pulizia inclusa
    A1 Portiere vigilanza No No
    A2 Portiere vigilanza e custodia No
    A3 Portiere vigilanza e pulizia No
    A4 Portiere vigilanza, custodia e pulizia
    B Operai, addetti pulizie e spazi comuni No variabile
    C Impiegati e quadri No No
    D Mansioni assistenziali, vigilanza, sport No No

    Obbligo di dimora: i portieri con alloggio (A2, A4 e profili equiparati) hanno l’obbligo di abitare nell’alloggio assegnato e di essere reperibili nelle fasce orarie stabilite. L’alloggio deve essere gratuito e idoneo.

    Mansioni promiscue e mutamento di mansioni

    Se un lavoratore svolge stabilmente mansioni di un profilo superiore, ha diritto all’inquadramento corrispondente. Il mutamento di mansioni segue l’art. 2103 del Codice civile: il datore può assegnare mansioni equivalenti o, nei limiti di legge, inferiori solo in casi tipizzati. Il rinnovo 2025 ha istituito una commissione paritetica proprio per aggiornare ruoli e mansioni rispetto alle nuove esigenze del comparto immobiliare.

    Casi pratici

    Tizio – da A1 ad A3
    Tizio è assunto come portiere A1 (sola vigilanza, senza alloggio). Dopo qualche mese l’amministratore gli chiede stabilmente anche la pulizia delle scale. Da quel momento Tizio deve essere inquadrato come A3, con il minimo e le indennità superiori previsti per il profilo che include la pulizia.
    Caia – addetta solo alle pulizie (profilo B)
    Caia pulisce androne e scale di un condominio ma non svolge alcun compito di vigilanza o custodia. Non è una portiera: va inquadrata nei profili B come addetta alla pulizia, con orario e trattamento del proprio livello, distinto da quello dei portieri.
    Sempronio – portiere con alloggio (A4)
    Sempronio è portiere con alloggio gratuito e si occupa di vigilanza, custodia e pulizia (A4). Ha l’obbligo di dimorare nell’alloggio e di garantire reperibilità nelle fasce previste; in cambio l’alloggio è gratuito e percepisce le indennità del profilo più completo.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra A1, A2, A3 e A4?
    Dipende da due elementi: l’alloggio e la pulizia. A1 è portiere senza alloggio e senza pulizia; A2 con alloggio ma senza pulizia; A3 senza alloggio ma con pulizia; A4 con alloggio e con pulizia. I profili con alloggio comportano obbligo di dimora e reperibilità.
    Chi pulisce le scale è sempre un portiere?
    No. Chi svolge solo la pulizia di androni e scale, senza vigilanza né custodia, è inquadrato nei profili B come addetto alle pulizie, non come portiere. La distinzione incide su orario e trattamento.
    Se svolgo mansioni superiori ho diritto a un inquadramento più alto?
    Sì. Se svolgi stabilmente le mansioni di un profilo superiore, hai diritto all’inquadramento e alla retribuzione corrispondenti, secondo i principi dell’art. 2103 del Codice civile.
    Il portiere con alloggio è obbligato ad abitare nello stabile?
    Sì. I profili con alloggio (A2, A4 e simili) comportano l’obbligo di dimorare nell’alloggio di servizio assegnato e di essere reperibili nelle fasce orarie stabilite dal contratto e dal regolamento di portineria.
    Cosa cambia con la commissione paritetica del rinnovo 2025?
    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha istituito una commissione paritetica per studiare l’adeguamento di ruoli e mansioni alle nuove esigenze del comparto immobiliare, valorizzare le professionalità e contrastare il dumping contrattuale. Le eventuali modifiche all’inquadramento arriveranno dai suoi lavori.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 19 ter T.U.IVA: Detrazione per gli enti non commerciali

    Art. 19 ter T.U.IVA: Detrazione per gli enti non commerciali

    Art. 19 ter T.U.IVA – Detrazione per gli enti non commerciali.

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 10

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per i soggetti che svolgono attivita’ economica in via non esclusiva, l’imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all’esercizio dell’attivita’ economica, e’ ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attivita’ economica e l’ammontare detraibile e’ determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

    2. Gli enti pubblici e privati e le societa’ rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l’attivita’ economica, gestiscono con contabilita’ separata:

    a) le attivita’ per cui sono soggetti passivi;

    b) le attivita’ per cui non sono soggetti passivi.

    3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, universita’ ed enti di ricerca, la contabilita’ separata di cui al comma 2 e’ realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalita’ previste per la contabilita’ pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonche’ all’Automobile Club d’Italia e agli automobile clubs.”

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  • Art. 2-bis L. 241/1990 – Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento

    1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
    1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento.
  • Art. 38 L. 300/1970 – Disposizioni penali

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Depenalizzato in parte dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Inquadramento: Originariamente prevedeva sanzioni penali per la violazione di alcune disposizioni dello Statuto (in particolare l’art. 4 sui controlli a distanza e l’art. 8 sulle indagini sulle opinioni). Le sanzioni sono state in larga parte depenalizzate dal D.Lgs. 758/1994 e dalla riforma del 2016 (D.Lgs. 8/2016).

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 38; D.Lgs. 758/1994; D.Lgs. 8/2016 (depenalizzazione).

  • Art. 63 TUIR: Norme generali sulle componenti del reddito d’impr

    Art. 63 TUIR: Norme generali sulle componenti del reddito d’impr

    Art. 63 TUIR – Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa [ABROGATO]

    In vigore dal 01/01/2004 al 24/12/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Per l’applicazione della norma di cui all’articolo 98 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all’imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 5.”

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  • Art. 23 D.Lgs. 286/1998 – Titoli di prelazione

    1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere realizzati nei paesi di origine, sulla base delle intese con questi ultimi, programmi di istruzione e di formazione professionale per cittadini stranieri.