Testo dell'articoloVigente
Art. 43 Rev. Leg. – Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo: a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99; d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233; g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; h) l’articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; i) l’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; j) l’articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; k) l’articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; l) articolo 2409-quinquies del codice civile.
2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. […]
3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell’articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell’articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell’Albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.
6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell’esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell’articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
7. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l’attività di vigilanza di cui all’articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Hanno diritto all’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell’entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’articolo 34, comma 1, in un’apposita sezione dell’albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti.
10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all’articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell’ammontare delle risorse di cui all’articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 43 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina abrogazioni e disposizioni finali e transitorie. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.
Coordinamento
L'articolo abroga le previgenti disposizioni in materia di revisione contabile (D.Lgs. 88/1992, D.P.R. 99/1998 per le parti incompatibili) e disciplina la transizione.
Disposizioni transitorie
Sono fatte salve le iscrizioni gia esistenti, i tirocini in corso, gli incarichi in essere fino al termine pattuito. L'applicazione della nuova disciplina avviene con gradualita definita dal MEF.
Operativo / Casi tipici
Per gli operatori, la transizione ha comportato adempimenti di conferma iscrizione, allineamento polizze e formazione. Eventuali pendenze sanzionatorie restano regolate dalla disciplina vigente al momento dei fatti.
Effetti
Le disposizioni di coordinamento sono interpretate dal MEF con circolari operative; eventuali contrasti con norme settoriali si risolvono in via interpretativa o regolamentare.
Coordinamento UE e prassi nazionale
La lettura dell art. 43 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 43 del D.Lgs. 39/2010?
Art. 43 regola abrogazioni e disposizioni finali e transitorie nell'ambito della revisione legale dei conti.
Quali sono i riferimenti UE?
Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).
Quali autorita vigilano?
Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.