Art. 36 Rev. Leg. – Deroghe in caso di equivalenza
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.
2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.
3. La sussistenza dell’equivalenza è valutata in conformità all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.
4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
5. La Consob comunica alla Commissione europea: a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2; b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle
- Articolo 36 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 36 Codice del Consumo: Nullità di protezione
- Articolo 36 Codice della Strada: Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
- Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali
- Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione
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