Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 34 Rev. Leg. – Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l’entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia: 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell’emissione; 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un’altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell’emissione.

2. […]

3. […]

4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

In sintesi

  • Art. 34 regola iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro nell'ambito del D.Lgs. 39/2010.
  • La disposizione attua le direttive UE 2006/43/CE e 2014/56/UE in materia di revisione legale.
  • L'applicazione e coordinata con i regolamenti del MEF e i provvedimenti Consob per gli EIP.
Indice dei contenuti

Art. 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Inquadramento sistematico

Art. 34 si colloca nell'impianto del D.Lgs. 39/2010 che disciplina l'attivita di revisione legale e l'attestazione di sostenibilita. La norma e da leggere in coordinamento con il Reg. UE 537/2014 e con i principi ISA Italia.

Contenuto della disposizione

La disposizione riguarda iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro. La formulazione legislativa e integrata da regolamenti attuativi del MEF e, per gli EIP, da provvedimenti Consob, che definiscono dettagli operativi e modalita di adempimento.

Operativo / Casi tipici

Per gli operatori (revisori, societa di revisione, organi di controllo dei revisionati) la corretta applicazione richiede aggiornamento periodico, verifica della documentazione e tracciamento delle scelte professionali nelle carte di lavoro.

Sanzioni e responsabilita

L'inosservanza puo determinare contestazioni disciplinari MEF o Consob, fino a sospensione e cancellazione dal Registro, oltre a responsabilita civile verso societa e terzi danneggiati.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 34 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 34 del D.Lgs. 39/2010?

Art. 34 regola iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro nell'ambito della revisione legale dei conti.

Quali sono i riferimenti UE?

Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).

Quali autorita vigilano?

Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.