Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 Rev. Leg. – Cooperazione internazionale

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. La Consob è l’autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall’articolo 4 del TUIF.

2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell’autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. 2 bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonchè relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. Qualora la Consob o il Ministero dell’economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all’autorità competente dell’altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio italiano, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all’autorità competente dell’altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all’Unione europea, la Consob dà comunicazione dell’adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

In sintesi

  • Art. 33 regola cooperazione internazionale tra autorita di vigilanza nell'ambito del D.Lgs. 39/2010.
  • La disposizione attua le direttive UE 2006/43/CE e 2014/56/UE in materia di revisione legale.
  • L'applicazione e coordinata con i regolamenti del MEF e i provvedimenti Consob per gli EIP.
Indice dei contenuti

Art. 33 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina cooperazione internazionale tra autorita di vigilanza. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Inquadramento sistematico

Art. 33 si colloca nell'impianto del D.Lgs. 39/2010 che disciplina l'attivita di revisione legale e l'attestazione di sostenibilita. La norma e da leggere in coordinamento con il Reg. UE 537/2014 e con i principi ISA Italia.

Contenuto della disposizione

La disposizione riguarda cooperazione internazionale tra autorita di vigilanza. La formulazione legislativa e integrata da regolamenti attuativi del MEF e, per gli EIP, da provvedimenti Consob, che definiscono dettagli operativi e modalita di adempimento.

Operativo / Casi tipici

Per gli operatori (revisori, societa di revisione, organi di controllo dei revisionati) la corretta applicazione richiede aggiornamento periodico, verifica della documentazione e tracciamento delle scelte professionali nelle carte di lavoro.

Sanzioni e responsabilita

L'inosservanza puo determinare contestazioni disciplinari MEF o Consob, fino a sospensione e cancellazione dal Registro, oltre a responsabilita civile verso societa e terzi danneggiati.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 33 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 33 del D.Lgs. 39/2010?

Art. 33 regola cooperazione internazionale tra autorita di vigilanza nell'ambito della revisione legale dei conti.

Quali sono i riferimenti UE?

Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).

Quali autorita vigilano?

Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.