Art. 35 Rev. Leg. – Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono […] essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale
- Articolo 35 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 35 Codice del Consumo: Forma e interpretazione
- Articolo 35 Codice della Strada: Competenze
- Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione
- Articolo 35 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
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