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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 32 raccoglie disposizioni comuni alle sanzioni penali degli artt. 27, 28, 30 e 31 del decreto.
  • Comma 1: aggravante speciale fino alla metà se dai fatti deriva un danno di rilevante gravità alla società di revisione o alla società revisionata.
  • Comma 2: obbligo di comunicazione dell’autorità giudiziaria al MEF in caso di esercizio dell’azione penale, misure cautelari/di sicurezza o sentenze definitive.
  • Comma 3: comunicazione al MEF e alla Consob delle sentenze penali a carico di responsabili della revisione, organi amministrativi, soci e dipendenti.
  • La norma realizza il raccordo tra procedimento penale e procedimento disciplinare/amministrativo MEF/Consob.
  • È funzionale all’adozione tempestiva di provvedimenti di sospensione o cancellazione dal Registro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 Rev. Leg. – Disposizioni comuni

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell’economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali: a) è esercitata l’azione penale; b) è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza; c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso l’atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell’organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale.

L’art. 32 del D.Lgs. 39/2010 chiude il Capo VIII sulle sanzioni amministrative e penali con un insieme di disposizioni comuni alle fattispecie incriminatrici degli artt. 27, 28, 30 e 31. La norma ha due anime: una sostanziale, che fissa un’aggravante speciale, e una procedurale-istituzionale, che disciplina i flussi informativi tra autorità giudiziaria, MEF e Consob. È una norma «di sistema» che garantisce coerenza tra repressione penale e vigilanza amministrativa.

Comma 1: aggravante speciale per danno di rilevante gravità

Il comma 1 introduce un’aggravante speciale che si applica ai reati di:

(i) art. 27, commi 3, 4 e 5 — falsità nelle relazioni su EIP/ente intermedio, con o senza dazione di utilità;

(ii) art. 28, comma 2 — corruzione del responsabile della revisione di EIP/ente intermedio;

(iii) art. 30 — illeciti rapporti patrimoniali con la società revisionata;

(iv) art. 31 — compensi illegali.

Se da questi fatti deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà. La nozione di «rilevante gravità» non è definita normativamente: la giurisprudenza la mutua dai criteri elaborati in tema di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, e la commisura al rapporto tra entità del danno, dimensione della società, impatto reputazionale e patrimoniale sui terzi. È una clausola di proporzionalità interna che permette al giudice di calibrare la pena alle conseguenze concrete della condotta.

Comma 2: obbligo di comunicazione al MEF

Il comma 2 introduce un obbligo di comunicazione a carico dell’autorità giudiziaria nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli atti più rilevanti dei procedimenti penali a carico di iscritti nel Registro dei revisori legali: (a) esercizio dell’azione penale; (b) applicazione di misure cautelari o di sicurezza; (c) emissione di sentenze che definiscono il grado di giudizio. La comunicazione è immediata e funzionale all’attivazione tempestiva del procedimento disciplinare-amministrativo MEF.

La norma garantisce che le condotte penalmente rilevanti non rimangano sconosciute all’autorità di vigilanza sul Registro: l’iscritto sottoposto a procedimento penale può infatti continuare a operare se la notizia non perviene al MEF, ma con il comma 2 si elimina il rischio di disinformazione, attivando un sistema di tracciabilità automatica.

Comma 3: comunicazione delle sentenze a MEF e Consob

Il comma 3 estende la comunicazione anche alla Consob, oltre al MEF, e disciplina specificamente la trasmissione delle sentenze penali definitive pronunciate a carico di:

(i) responsabili della revisione legale;

(ii) componenti dell’organo di amministrazione;

(iii) soci della società di revisione;

(iv) dipendenti della società di revisione,

per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale. La comunicazione è a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso l’atto e ha finalità sia documentaria (alimentazione del fascicolo MEF/Consob), sia operativa (attivazione di provvedimenti disciplinari).

Coordinamento tra procedimento penale e amministrativo

L’art. 32 è la base normativa del coordinamento tra procedimento penale e procedimento amministrativo: il principio del doppio binario, riconosciuto dalla Corte costituzionale e dalla CEDU con i limiti del ne bis in idem sostanziale, qui trova un meccanismo di attuazione concreta. MEF e Consob possono adottare provvedimenti di sospensione cautelare dell’iscritto in pendenza del procedimento penale, in coerenza con i criteri di proporzionalità.

Rapporti con la pubblicità delle sanzioni (art. 24, commi 5-8)

Le comunicazioni dell’art. 32 alimentano poi il sistema di pubblicità delle sanzioni previsto dall’art. 24, commi 5-8 (name & shame): le sentenze penali definitive che fanno emergere violazioni delle disposizioni del decreto vengono pubblicate sul sito istituzionale del MEF per almeno cinque anni dopo l’esaurimento delle impugnazioni, contribuendo alla trasparenza nei confronti dei terzi.

Profili pratici per le società di revisione

Per le società di revisione, l’art. 32 segnala l’importanza dei sistemi di compliance e di governance: un procedimento penale a carico di un partner o di un dipendente può attivare automaticamente la conoscenza dell’autorità di vigilanza, con possibili conseguenze sulla reputazione della società e sull’ottenimento/mantenimento di incarichi. La policy interna deve prevedere protocolli di gestione delle comunicazioni con il MEF e la Consob in caso di procedimenti penali, evitando contraddizioni tra le difese individuali e la posizione istituzionale della società.

Misure di sospensione cautelare

L’art. 32 è il presupposto operativo delle misure di sospensione cautelare dal Registro che MEF e Consob possono adottare in pendenza di procedimento penale. La sospensione cautelare non equivale a sanzione definitiva: è uno strumento di tutela del mercato e della reputazione del Registro, applicabile quando i fatti contestati siano di particolare gravità e la prosecuzione dell’attività professionale possa pregiudicare l’interesse pubblico. La misura è impugnabile con i normali rimedi e cessa al termine del procedimento penale o quando vengano meno i presupposti.

Coordinamento con l’art. 24 del decreto (pubblicità)

Le comunicazioni dell’art. 32 alimentano il sistema di pubblicità delle sanzioni dell’art. 24, commi 5-8: le sentenze penali definitive che fanno emergere violazioni delle disposizioni del decreto sono pubblicate sul sito istituzionale del MEF (e Consob per EIP) per almeno cinque anni dopo l’esaurimento delle impugnazioni. Il sistema di trasparenza si fonda quindi su un doppio canale: dalle autorità (MEF/Consob) per le sanzioni amministrative, e dall’autorità giudiziaria per le condanne penali, con effetti reputazionali cumulativi.

Profili del ne bis in idem

Il coordinamento tra procedimento penale e amministrativo solleva delicate questioni di ne bis in idem sostanziale: la giurisprudenza CEDU (Engel, Grande Stevens) e costituzionale italiana richiede che, quando le sanzioni amministrative abbiano natura sostanzialmente penale (criteri Engel), non si possa cumulare con la condanna penale per lo stesso fatto. La Cassazione ha affrontato il tema in alcuni casi di sanzioni Consob su abusi di mercato; per i revisori la materia è meno frequente, ma il principio è applicabile alle sanzioni più gravi (cancellazione, sospensioni prolungate, sanzioni pecuniarie elevate).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa prevede l’aggravante speciale dell’art. 32?

L’aumento della pena fino alla metà per i reati degli artt. 27 (commi 3-5), 28, c. 2, 30 e 31, se dai fatti deriva alla società di revisione o alla società revisionata un danno di rilevante gravità.

Quando l’autorità giudiziaria deve avvisare il MEF?

Quando nei confronti di soggetti iscritti nel Registro dei revisori è esercitata l’azione penale, sono applicate misure cautelari/di sicurezza o sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

A chi vanno comunicate le sentenze penali a carico dei revisori?

Al MEF e alla Consob, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale.

Le comunicazioni ai sensi dell’art. 32 possono attivare sanzioni amministrative?

Sì, sono il presupposto per l’attivazione del procedimento disciplinare-amministrativo MEF/Consob e per eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o cancellazione dal Registro.

Cosa si intende per «danno di rilevante gravità»?

Una nozione elastica valutata dal giudice penale sulla base di entità, impatto patrimoniale, reputazionale e sui terzi, mutuata dai criteri elaborati per la bancarotta fraudolenta e le false comunicazioni sociali.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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