Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo 73 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Presidente.

Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

In sintesi

  • L'art. 73 GDPR disciplina il presidente dell'EDPB.
  • Eletto dai membri del Comitato (par. 1).
  • Mandato: 5 anni, rinnovabile una volta (par. 2).
  • Compiti: convocazione, ordine del giorno, conduzione, voto (art. 74).
  • Rappresentanza esterna: Commissione, Parlamento, Garanti terzi.
  • Vice-presidenti (due) per continuità e supporto.
Indice dei contenuti

Il ruolo del presidente

L'art. 73 GDPR disciplina il presidente dell'EDPB. È figura di leadership istituzionale: coordina le attività, presiede le riunioni, rappresenta il Comitato. Il par. 1 prevede che il presidente sia eletto dai membri del Comitato per un mandato di 5 anni, rinnovabile una volta. La regola assicura continuità e stabilità della leadership, fondamentale per gestire un organo collegiale con 27+ membri.

Elezione del presidente (par. 1)

L'elezione del presidente avviene per voto dei membri (presidenti delle Autorità nazionali + EDPS). La procedura è formalizzata nel regolamento interno. La scelta cade su figura autorevole con esperienza di governance privacy. Storicamente, i presidenti EDPB sono stati anche figure di riferimento nel diritto europeo della protezione dei dati.

Mandato del presidente (par. 2)

Il par. 2 fissa il mandato: 5 anni, rinnovabile una volta. La durata lunga consente continuità di progetti e relazioni internazionali. Il rinnovo limitato evita perpetuazione e consente turnover. La transizione tra presidenti è gestita per assicurare continuità delle attività.

Compiti del presidente

I compiti del presidente sono dettagliati all'art. 74: convocazione delle riunioni, gestione dell'ordine del giorno, conduzione delle discussioni, voto. Inoltre, il presidente rappresenta il Comitato verso l'esterno e gestisce le relazioni con Commissione, Parlamento, Consiglio. È figura di alta visibilità istituzionale.

Rappresentanza esterna

La rappresentanza esterna è funzione critica: il presidente è interlocutore unico per istituzioni UE, Garanti terzi, organizzazioni internazionali. Partecipa a conferenze, audizioni, eventi pubblici. Costruisce la reputazione e il peso dell'EDPB nel panorama internazionale. La scelta del presidente è dunque strategica.

Continuità con i vice-presidenti

I vice-presidenti (due, eletti contestualmente) supportano il presidente e sostituiscono in caso di assenza o impedimento. La continuità è garantita anche in caso di transizione. La struttura collegiale rispecchia il modello dell'EDPB: leadership rappresentativa, decisioni collegiali.

Regola pratica e checklist operativa

Compliance art. 73: per le Autorità: scelta strategica del presidente, partecipazione attiva. Per operatori: il presidente è figura di interlocuzione istituzionale, attenzione alle sue dichiarazioni.

Accountability e documentazione

Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.

Coordinamento con il Codice Privacy italiano

L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: candidatura presidente

Tizio, Presidente di Garante nazionale, è candidato a presidente EDPB. Voto dei membri, elezione, mandato 5 anni.

Caso 2: Caio: rappresentanza esterna

Caio, presidente EDPB, partecipa a audizione Parlamento UE su AI. Voce unitaria del Comitato verso istituzioni.

Caso 3: Sempronio: vice-presidente

Sempronio, vice-presidente EDPB, sostituisce il presidente in audizione. Continuità della leadership.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 73 è la leadership. Presidente forte e indipendente da pressioni rafforza l'autorevolezza dell'EDPB. Mandato lungo consente progetti strategici.

Domande frequenti

Come è eletto il presidente?

Dai membri del Comitato (presidenti Autorità nazionali + EDPS). Procedura formalizzata nel regolamento interno (par. 1).

Quanto dura il mandato?

5 anni, rinnovabile una volta (par. 2). Continuità con rotazione.

Quali compiti?

Convocazione riunioni, gestione ordine del giorno, conduzione discussioni, voto. Rappresentanza esterna verso istituzioni e partner. Dettagli art. 74.

Esistono vice-presidenti?

Sì, due, eletti contestualmente. Supportano e sostituiscono il presidente in caso di assenza.

Il presidente decide?

No, le decisioni sono collegiali dell'EDPB. Il presidente coordina, presiede, rappresenta, ma il voto è dei membri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.