Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 9 CAD – Partecipazione democratica elettronica

    Art. 9 D.Lgs. 82/2005 CAD – Partecipazione democratica elettronica

    In vigore dal 01/01/2006

    1. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili ((e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare)) .

  • Art. 12 L. 300/1970 – Istituti di patronato

    Art. 12 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Istituti di patronato

    In vigore dal 20/05/1970

    Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

  • Art. 13 D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive

    Art. 13 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

    2. Fermo restando quanto previsto ((dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3)) , le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

    3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

  • Art. 16 CTS – Lavoro negli enti del Terzo settore

    Art. 16 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Lavoro negli enti del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. ((In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici)) . Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto ((di tali parametri)) nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

  • Art. 251 RD 12/1941

    Art. 251 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

    Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

    2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. ))

  • Art. 1 decies L. 190/2012 – Codici di comportamento

    Art. 1 (cc. 66-72) L. 190/2012 – Codici di comportamento dei dipendenti pubblici

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. È escluso il ricorso all’istituto dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

    67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.

    68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Ai fini dell’applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

    69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

    70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

    71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.

  • Art. 8 bis CAD – Connettività alla rete Internet negli uffici e luogh…

    Art. 8 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti ((nel rispetto degli)) standard di sicurezza fissati dall'Agid.

    2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

  • Art. 11 L. 300/1970 – Articolo 11

    Art. 11 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Articolo 11

    In vigore dal 20/05/1970

    ( Attività culturali, ricreative e assistenziali ((e controlli sul servizio di mensa)) ) Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. ((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva)) .

  • Contributi INPS dei co.co.co.: chi versa e quanto

    In sintesi

    • Gestione separata: i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) si iscrivono alla gestione separata INPS, non a una cassa di categoria.
    • Ripartizione 2/3 e 1/3: per legge, due terzi del contributo complessivo sono a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.
    • Chi versa effettivamente: l’obbligo di versamento ricade interamente sul committente, che trattiene la quota del collaboratore dal compenso e la versa all’INPS.
    • Aliquota variabile: di norma circa il 26-27% per chi non ha altra copertura previdenziale, ridotta per i pensionati o per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Massimale annuo: esiste un tetto massimo di reddito oltre il quale non si versano ulteriori contributi.

    Cos'è la gestione separata e perché riguarda i co.co.co.

    Un collaboratore coordinato e continuativo – il co.co.co. – non è un dipendente, ma non è nemmeno un libero professionista con cassa propria. Per questo la legge lo ha indirizzato verso la gestione separata INPS, istituita nel 1995 per raccogliere categorie di lavoratori che altrimenti sarebbero rimaste prive di copertura previdenziale.

    La gestione separata funziona in modo diverso rispetto alla gestione artigiani o commercianti: non ci sono rate fisse durante l’anno, ma un contributo calcolato in percentuale sul compenso effettivo. L’aliquota cambia a seconda della situazione del singolo lavoratore: è di norma più alta per chi non ha altra copertura (circa il 26-27%, comprensiva di piccole quote per maternità, malattia e altre tutele), più bassa per i pensionati o per chi è già iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria – in quel caso di norma circa il 24%. Le percentuali precise vengono aggiornate ogni anno dall’INPS: meglio verificare la circolare dell’anno di riferimento.

    La particolarità più rilevante per il collaboratore è questa: non deve preoccuparsi di versare lui stesso i contributi. L’obbligo cade sul committente, che li calcola, trattiene la quota del collaboratore dal pagamento del compenso e versa all’INPS l’importo complessivo.

    Ripartizione e versamento dei contributi co.co.co.
    Voce Dettaglio
    Gestione previdenziale Gestione separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995)
    Quota a carico del committente 2/3 del contributo complessivo
    Quota a carico del collaboratore 1/3 del contributo complessivo
    Chi versa all'INPS Il committente (per entrambe le quote)
    Aliquota senza altra copertura Di norma circa il 26-27% (verificare circolare INPS)
    Aliquota per pensionati/già assicurati Di norma circa il 24% (verificare circolare INPS)

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Caio è un co.co.co. che riceve un compenso lordo di 1.000 euro da una società. Supponiamo che l’aliquota gestione separata applicabile sia del 26% (verifica sempre la circolare INPS dell’anno). Il contributo totale è di 260 euro. Di questi, 1/3 – circa 87 euro – è a carico di Caio e viene trattenuto dal compenso: Caio riceverà quindi circa 913 euro netti prima delle eventuali ritenute IRPEF. I restanti 2/3 – circa 173 euro – sono a carico del committente, che li aggiunge al versamento. Il committente versa all’INPS i 260 euro totali tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Caio non deve fare nulla di specifico per i contributi: la posizione nella gestione separata viene alimentata automaticamente.

    Documenti necessari

    • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
    • Buste paga o quietanze di pagamento del compenso (con trattenuta contributi evidenziata)
    • Estratto conto INPS gestione separata (area personale MyINPS)
    • Modello F24 del committente (per verificare che i versamenti siano stati effettuati)
    • Circolare INPS annuale con le aliquote della gestione separata

    Tizio: collaboratore senza altra copertura previdenziale

    Scenario. Tizio collabora con un’associazione culturale con contratto co.co.co. Non ha altre attività né è pensionato. Si chiede quanto perde di contributi sul compenso e se deve fare qualcosa.

    Come si applica. Poiché Tizio non ha altra copertura previdenziale obbligatoria, si applica l’aliquota piena della gestione separata – di norma circa il 26-27% da verificare sulla circolare INPS vigente. L’associazione (il committente) trattiene dal compenso di Tizio la quota di 1/3 e versa all’INPS il totale entro la scadenza di legge. Tizio non deve fare versamenti in proprio, ma è utile che acceda periodicamente all’area personale INPS per controllare che i contributi risultino effettivamente accreditati: se il committente non versa, la posizione previdenziale di Tizio ne risente, e ha diritto a segnalarlo all’INPS.

    In pratica

    • Accedere a MyINPS e controllare l’estratto conto della gestione separata almeno una volta all’anno.
    • Se i contributi non risultano accreditati, segnalarlo al committente e se necessario all’INPS.
    • Conservare i documenti che attestano i compensi ricevuti per eventuali verifiche.

    Caio: collaboratore già pensionato

    Scenario. Caio riceve una pensione di vecchiaia e accetta un incarico di collaborazione co.co.co. per un ente pubblico. Si chiede se deve comunque pagare i contributi.

    Come si applica. Sì, anche i pensionati che svolgono un’attività di collaborazione sono soggetti alla gestione separata. Tuttavia, per i pensionati (o per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) l’aliquota è ridotta – di norma circa il 24%, da verificare sulla circolare vigente. Anche in questo caso è il committente (l’ente pubblico) a trattenere la quota di Caio e a versare all’INPS il totale. I contributi accreditati nella gestione separata possono incrementare il trattamento pensionistico attraverso il meccanismo della totalizzazione o della ricongiunzione, ma le regole specifiche dipendono dalla situazione individuale.

    In pratica

    • Comunicare al committente la propria qualità di pensionato per applicare l’aliquota ridotta corretta.
    • Verificare sull’estratto conto INPS che i contributi risultino accreditati nella gestione separata.
    • Valutare con un patronato o un professionista se e come i nuovi contributi incidono sulla pensione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il collaboratore deve iscriversi alla gestione separata da solo?

    L’iscrizione alla gestione separata avviene automaticamente con il primo versamento del committente. Non è il collaboratore a doversi iscrivere: è il committente che, pagando il compenso e versando i contributi, attiva la posizione previdenziale.

    Cosa succede se il committente non versa i contributi?

    Il collaboratore può segnalare la situazione all’INPS e, in certi casi, può ottenere il riconoscimento dei contributi anche se il committente è inadempiente. L’INPS può avviare un’azione di recupero forzoso nei confronti del committente.

    I contributi della gestione separata danno diritto alla pensione?

    Sì. I contributi accreditati nella gestione separata si sommano agli eventuali contributi in altre gestioni e concorrono alla maturazione della pensione. Le regole di cumulo dipendono dalla storia contributiva individuale.

    Il collaboratore può controllare i contributi versati?

    Sì. Accedendo all’area personale MyINPS con SPID o CIE è possibile consultare l’estratto conto della gestione separata, che riporta i periodi e gli importi accreditati.

    Esiste un massimale di reddito oltre il quale non si versano più contributi?

    Sì. La gestione separata prevede un massimale annuo di reddito: oltre quella soglia – indicata ogni anno nella circolare INPS – i contributi non si versano. Sotto quella soglia esiste anche un minimale per l’accredito di un anno intero di contribuzione.

    Un co.co.co. può dedurre i contributi nella dichiarazione dei redditi?

    La quota di contributi a carico del collaboratore (il terzo trattenuto dal compenso) è deducibile dal reddito complessivo come onere deducibile. La quota a carico del committente non riguarda il collaboratore.

  • CCNL Scuola AGIDAE: Malattia e infortunio

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Malattia CCNL Scuola AGIDAE: comporto 18 mesi nei 36, integrazione 100% primi 6 mesi. Particolare cura per patologie correlate insegnamento (afonie, stress).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio
    Voce Dettaglio
    Comporto Vedi sezione dedicata
    Integrazione INPS Vedi sezione dedicata
    Patologie docenti Vedi sezione dedicata
    Infortuni a scuola Vedi sezione dedicata
    Sorveglianza sanitaria Vedi sezione dedicata

    Comporto

    540 gg/36 mesi. Patologie gravi: 1.080 gg.

    Integrazione INPS

    100% primi 6 mesi, 75% 7-12, 50% oltre.

    Patologie docenti

    Afonie, noduli vocali, stress da insegnamento riconosciute come malattia professionale (logopedia rimborsata da Mutua AGIDAE).

    Infortuni a scuola

    Coperti INAIL: cadute, traumi, aggressioni studenti.

    Sorveglianza sanitaria

    Visita medica annuale. Per docenti: visita foniatrica raccomandata.

    Casi pratici

    Tizio – docente Malattia e infortunio
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su malattia e infortunio.
    Caia – ATA Malattia e infortunio
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce malattia e infortunio secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Malattia e infortunio
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona malattia e infortunio per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Malattia e infortunio?
    Risposta sintetica su malattia e infortunio secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Malattia e infortunio?
    Approfondimento malattia e infortunio per docenti e personale.
    Domanda 3 su Malattia e infortunio?
    Caso specifico malattia e infortunio in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Malattia e infortunio?
    Differenze malattia e infortunio vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 CTS – Libri sociali obbligatori

    Art. 15 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Libri sociali obbligatori

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

    2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

    3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

    4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.