Autore: Andrea Marton

  • Art. 878 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’esercente

    Art. 878 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione. Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

  • Capacità giuridica: casi pratici art. 1 Codice Civile

    La capacità giuridica è il presupposto di ogni rapporto di diritto privato: senza di essa non si è titolari di diritti né di obblighi. Questo approfondimento raccoglie casi pratici applicati dell’art. 1 del Codice Civile – la norma che fissa il momento di ingresso della persona fisica nell’ordinamento giuridico – mostrandone l’operatività concreta in successioni, donazioni, contratti e tutela dei diritti del concepito.

    L’obiettivo è offrire al lettore non addetto ai lavori una guida operativa: scenari realistici, lettura ragionata dell’articolo, documenti e azioni utili in ciascuna situazione, con un linguaggio editoriale e divulgativo.

    Quadro normativo

    L’art. 1 del Codice Civile italiano fissa il principio cardine secondo cui la capacità giuridica si acquista «dal momento della nascita». Si tratta di una norma di apertura del Libro Primo «Delle persone e della famiglia», che funge da pietra angolare dell’intero sistema delle persone fisiche nel diritto privato. Il legislatore del 1942 ha scelto di ancorare il riconoscimento della soggettività giuridica a un fatto biologico verificabile – la nascita – al fine di garantire certezza nei rapporti giuridici e tutelare la persona fin dal primo istante della sua esistenza autonoma.

    Il secondo comma introduce poi una deroga funzionale a favore del concepito: la legge può riconoscergli diritti – tipicamente in materia successoria (art. 462 c.c.) e di donazione (art. 784 c.c.) – ma tali diritti restano sospesi e si consolidano soltanto se il nascituro nasce vivo. Il terzo comma, residuo storico di limitazioni razziali, è da considerarsi abrogato e privo di efficacia in forza dei principi di uguaglianza e dignità sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

    Ambito di applicazione

    L’art. 1 c.c. opera trasversalmente in tutti i settori del diritto privato in cui occorre verificare se un soggetto è titolare di posizioni giuridiche soggettive. Rileva nella stipulazione dei contratti, nell’acquisto dell’eredità, nel risarcimento del danno, nella titolarità dei diritti reali e dei diritti della personalità. La norma costituisce inoltre il fondamento del riconoscimento dei diritti del concepito e del nato vivo, con riflessi importanti su testamenti, donazioni e situazioni patrimoniali che coinvolgono nascituri.

    Profili operativi

    Sul piano pratico, la capacità giuridica va distinta nettamente dalla capacità d’agire disciplinata dall’art. 2 c.c.: la prima è attitudine astratta a essere titolari di diritti e obblighi, la seconda è la possibilità di esercitarli concretamente compiendo atti giuridici validi. Un neonato ha piena capacità giuridica (è proprietario, erede, creditore), ma non capacità d’agire: agisce attraverso i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La conoscenza di questa distinzione è essenziale per comprendere come si gestiscono i diritti del minore e del concepito.

    Nella prassi notarile e successoria, l’art. 1 c.c. impone verifiche puntuali: certificato di nascita per accertare il momento esatto dell’acquisto della capacità giuridica, certificato di stato di famiglia per ricostruire la condizione del concepito alla data di apertura della successione, atti di accertamento medico in caso di nascita prematura o di feto già morto al momento dell’estrazione. Si tratta di documenti che gli operatori richiedono regolarmente per stabilire la titolarità di diritti contesi.

    Caso N. 1: La successione del concepito

    Scenario. Tizio muore lasciando moglie incinta e un testamento olografo in cui dispone una quota di eredità «al figlio che nascerà». Al momento del decesso il figlio è ancora concepito ma non nato. Si pone la questione di come gestire l’apertura della successione e la quota destinata al nascituro.

    Come si legge l’art. 1. Il secondo comma dell’art. 1 c.c., letto in combinato disposto con l’art. 462 c.c., consente al concepito di succedere: la sua quota viene riservata e amministrata in attesa della nascita. Solo se nasce vivo (anche se per pochi istanti) consolida i diritti successori; in caso contrario, la quota torna a essere distribuita tra gli altri eredi come se il concepito non fosse mai esistito.

    Cosa fare in pratica:

    • Richiedere al notaio l’apertura della successione con riserva della quota del nascituro
    • Conservare copia del testamento e della documentazione medica relativa alla gravidanza
    • Procurarsi il certificato di nascita non appena emesso per consolidare i diritti del nato
    • In caso di nascita non vitale, acquisire il certificato medico di accertamento
    • Procedere alla dichiarazione di successione integrativa una volta definita la posizione del nato

    Caso N. 2: La donazione a favore di nascituro

    Scenario. Caia, nonna in attesa del primo nipote, intende donare un immobile al concepito della figlia. Si rivolge al notaio per predisporre l’atto di donazione prima della nascita.

    Come si legge l’art. 1. L’art. 784 c.c. consente la donazione a favore di nascituri (sia concepiti sia non ancora concepiti di una determinata persona vivente). L’efficacia dell’attribuzione resta tuttavia sospesa: solo con la nascita viva il donatario acquista la titolarità dei diritti, in coerenza con la regola posta dall’art. 1, secondo comma, c.c. Fino a quel momento i beni restano nel patrimonio del donante o sono amministrati secondo le regole previste.

    Cosa fare in pratica:

    • Far redigere l’atto di donazione in forma pubblica notarile
    • Indicare con precisione il nascituro destinatario (madre e paternità presunta)
    • Disciplinare l’amministrazione dei beni in pendenza della nascita
    • Prevedere clausola di restituzione in caso di mancata nascita viva
    • Trascrivere l’atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari

    Caso N. 3: Risarcimento del danno per evento prenatale

    Scenario. Durante la gravidanza, Mevia subisce un grave incidente stradale causato dalla negligenza di un terzo. Il figlio nasce vivo ma con lesioni permanenti collegate al sinistro. La famiglia intende agire per il risarcimento del danno subito dal minore.

    Come si legge l’art. 1. Il diritto al risarcimento del danno è una posizione soggettiva che richiede capacità giuridica. Il concepito, di per sé, non è ancora soggetto di diritto pieno; tuttavia, con la nascita viva, acquista retroattivamente la titolarità del diritto al risarcimento per i danni patiti durante la vita prenatale. È la nascita viva che consolida la pretesa risarcitoria del nato verso il danneggiante.

    Cosa fare in pratica:

    • Conservare documentazione medica completa pre e post natale
    • Acquisire perizia medico-legale sul nesso tra evento e lesioni del nato
    • Attivare il rappresentante legale del minore per l’azione risarcitoria
    • Notificare l’atto introduttivo nei termini di prescrizione applicabili
    • Valutare la posizione assicurativa del responsabile civile

    Caso N. 4: La nascita non vitale e il destino dei diritti riservati

    Scenario. Sempronio aveva istituito erede testamentario il «figlio nascituro di Tizia». Tizia partorisce un bambino che, però, non manifesta alcuna forma di vita autonoma dopo l’estrazione. Si pone la questione del destino della quota ereditaria.

    Come si legge l’art. 1. L’art. 1, secondo comma, c.c. subordina espressamente il consolidamento dei diritti del concepito alla nascita viva. Se il nato non manifesta segni di vita autonoma, i diritti che gli erano stati riservati si considerano come mai sorti. La quota ereditaria viene quindi devoluta agli altri chiamati secondo le regole della successione legittima o testamentaria, come se l’istituzione del nascituro non fosse mai esistita.

    Cosa fare in pratica:

    • Acquisire certificato medico attestante la nascita non vitale
    • Comunicare al notaio l’evento per la rideterminazione della successione
    • Procedere alla dichiarazione di successione integrativa o rettificativa
    • Verificare l’eventuale presenza di sostituzione testamentaria
    • Aggiornare le trascrizioni e volture catastali se già effettuate in via provvisoria

    Caso N. 5: Capacità giuridica e cittadini stranieri

    Scenario. Filano, cittadino di Stato estero, si trasferisce in Italia e intende stipulare un contratto di compravendita immobiliare. Sorge il dubbio sul fondamento normativo della sua capacità giuridica nel nostro ordinamento.

    Come si legge l’art. 1. L’art. 1 c.c. attribuisce la capacità giuridica a ogni persona dalla nascita, senza discriminazioni di nazionalità – il terzo comma originale relativo a limitazioni razziali è privo di efficacia per contrarietà ai principi costituzionali e ai diritti inviolabili dell’uomo. Per i cittadini stranieri operano poi le norme di diritto internazionale privato (L. 218/1995), che disciplinano l’individuazione della legge regolatrice della capacità.

    Cosa fare in pratica:

    • Verificare la regolarità del soggiorno e l’identità documentale
    • Acquisire eventuale certificazione consolare sulla capacità secondo legge nazionale
    • Coordinare la stipula con le norme di diritto internazionale privato applicabili
    • Richiedere traduzione giurata della documentazione estera ove necessario
    • Verificare i requisiti di reciprocità per l’acquisto immobiliare

    Quando intervenire

    La parte interessata o il contribuente devono attivarsi tempestivamente ogni volta che la situazione concreta richieda di accertare la titolarità di un diritto in capo a una persona fisica. È il caso, ad esempio, dell’apertura di una successione in cui sia coinvolto un nascituro: occorre richiedere immediatamente al notaio la riserva della quota e raccogliere la documentazione sanitaria utile a comprovare la successiva nascita viva. Analogamente, prima di stipulare donazioni a favore di concepiti, è opportuno definire in modo chiaro le clausole di sospensione e l’amministrazione dei beni in pendenza dell’evento nascita.

    Nei casi di danno prenatale o di posizioni controverse sulla soggettività giuridica, è essenziale conservare la documentazione medica e attivarsi nei termini di prescrizione, valutando con il professionista abilitato di fiducia la strategia processuale. La verifica della capacità giuridica si impone, infine, in tutte le situazioni transnazionali, dove si intrecciano le regole del codice civile e quelle di diritto internazionale privato.

    Norme e fonti

    • Art. 1 Codice Civile – Capacità giuridica
    • Art. 2 Codice Civile – Maggiore età e capacità d’agire
    • Art. 462 Codice Civile – Capacità di succedere del concepito
    • Art. 784 Codice Civile – Donazione a nascituri
    • Artt. 2 e 3 Costituzione – Diritti inviolabili e principio di uguaglianza
    • Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Diritto internazionale privato
    • R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice Civile

    Domande frequenti

    Quando si acquista esattamente la capacità giuridica?

    La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, intesa come completa espulsione o estrazione del feto dal corpo materno con manifestazione di vita autonoma. Non occorre alcuna formalità: l’attribuzione è automatica e prescinde da iscrizioni o dichiarazioni. La registrazione anagrafica ha funzione probatoria, non costitutiva.

    Il concepito può ricevere diritti prima della nascita?

    Sì, in base al secondo comma dell’art. 1 c.c., la legge riconosce al concepito determinati diritti – soprattutto in materia successoria (art. 462 c.c.) e di donazione (art. 784 c.c.). Tali diritti sono però sospesi: si consolidano solo se il concepito nasce vivo. Se la nascita non avviene o è priva di vita, i diritti si considerano come mai sorti.

    Capacità giuridica e capacità d’agire sono la stessa cosa?

    No. La capacità giuridica è l’idoneità astratta a essere titolari di diritti e obblighi e si acquista con la nascita. La capacità d’agire, disciplinata dall’art. 2 c.c., è la possibilità di esercitare in concreto tali diritti compiendo atti giuridici validi: si acquista, in linea generale, con la maggiore età. Il minore ha capacità giuridica ma non ancora piena capacità d’agire.

    Il terzo comma dell’art. 1 c.c. è ancora applicabile?

    No. Il terzo comma originale, che prevedeva limitazioni razziali alla capacità giuridica, è da considerarsi abrogato e privo di efficacia. Già il Regio Decreto Legislativo del 1944 ne aveva sancito la disapplicazione, e oggi risulta in radicale contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e dignità della persona (art. 2 Cost.). È conservato nel testo per ragioni storiche, ma non produce alcun effetto giuridico.

  • Art. 885 Codice della Navigazione – Morte o impedimento del comandante

    Art. 885 Codice della Navigazione – Morte o impedimento del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il ENAC o l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

  • Art. 80 Codice del Processo Amministrativo – Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

    Art. 80 Codice del Processo Amministrativo – Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

    3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

    3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza e’ fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.

    Titolo VI – Estinzione e improcedibilità

  • Art. 3 D.Lgs. 286/1998 – Politiche migratorie

    1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le Camere e la Conferenza unificata, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato.
  • Art. 88 RD 12/1941 – Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l’inaugurazione dell’anno giudiziario

    Art. 88 RD 12/1941 – Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l’inaugurazione dell’anno giudiziario

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia. 55a

  • Art. 13 T.U.IVA: Base imponibile

    Art. 13 T.U.IVA: Base imponibile

    Art. 13 T.U.IVA – Base imponibile.

    In vigore dal 01/01/2026 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 138

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d) si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

    “1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e’ costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

    2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita’, dall’indennizzo comunque denominato;

    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

    c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 3, nonche’ per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;

    d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni;

    e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.

    3. In deroga al comma 1:

    a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costiuita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    c) per le operazioni imponibili, nonche’ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione e’ limitato a norma del comma 5 dell’articolo 19, la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa’ che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla il predetto soggetto;

    d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche’ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e’ costituita dal valore normale dei servizi se e’ dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

    4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e’ effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu’ prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puo’ essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

    5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e’ stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita’ oggettiva, la base imponibile e’ determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti.

    5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-quater e’ costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e’ usato solo parzialmente, la base imponibile e’ pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell’articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e’ costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • CCNL Misericordie ANPAS: malattia e infortunio 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: malattia e infortunio 2024

    I dipendenti di Misericordie e ANPAS, operando in contesti di soccorso e assistenza, sono esposti a rischi di malattia professionale e infortunio. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie definisce il comporto, le integrazioni economiche e le tutele aggiuntive rispetto alla legge.

    In sintesi

    Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio, con integrazione della retribuzione al 100% per i primi 365 giorni a carico dell’ente. Le ricadute post-ricovero prorogano il comporto a 20 mesi. Le terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) non si computano nel comporto. Questo è un miglioramento rispetto alla normativa di legge (art. 2110 c.c.).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Comporto
    18 mesi in 3 anni (prorogabile a 20 mesi per ricaduta post-ricovero)
    Integrazione economica
    100% retribuzione per i primi 365 giorni

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico – CCNL ANPAS-Misericordie
    Situazione Periodo massimo di assenza Trattamento economico
    Malattia ordinaria 18 mesi in 3 anni 100% retribuzione per i primi 365 giorni (integrazione INPS a carico ente)
    Ricaduta dello stesso evento morboso con ricovero 20 mesi in 3 anni (+2 mesi) 100% per i giorni rientranti nei 365; poi da definire
    Ricovero ancora attivo al 20° mese Fino a 23 mesi (aspettativa 3 mesi) Aspettativa non retribuita; conservazione del posto
    Terapie salvavita (chemioterapia, dialisi) Non computate nel comporto Integrazione ordinaria
    Infortunio sul lavoro / malattia professionale (INAIL) Fino a guarigione clinica 100% retribuzione; INAIL eroga indennità che l’ente integra

    Legge vs CCNL: l’art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora la tutela legale fissando il comporto in 18 mesi e garantendo l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni, superiore all’indennità INPS (che copre il 50% dal 4° giorno e il 66,67% dall’11° giorno).

    Il comporto: come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo di assenza per malattia entro il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. Nel CCNL ANPAS-Misericordie è fissato in 18 mesi nell’arco di un periodo di 3 anni (1095 giorni). Le assenze si sommano su base cumulativa: se in tre anni il lavoratore accumula più di 18 mesi di assenza per malattia, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

    Non si computano nel comporto:

    • Assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale (coperte da INAIL).
    • Assenze per terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trasfusioni per malattie croniche).
    • Periodi di maternità obbligatoria.
    • Periodi di aspettativa non retribuita concessa dal datore.

    Integrazione economica: legge e CCNL a confronto

    Quando un dipendente si ammala, l’INPS eroga l’indennità di malattia direttamente all’ente datore di lavoro che la anticipa in busta paga. Il regime legale INPS prevede:

    • Nessuna indennità per i primi 3 giorni di carenza (salvo contratto diverso).
    • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
    • 66,67% dal 21° giorno in poi.

    Il CCNL ANPAS-Misericordie migliora questo trattamento garantendo l’integrazione al 100% della retribuzione per tutte le assenze per malattia coperte da INPS o INAIL, fino a un massimo di 365 giorni di assenza. L’ente anticipa la differenza tra ciò che eroga l’INPS e il 100% della retribuzione.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tutela è gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’INAIL eroga un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno fino al 90% dal 90° giorno. Il CCNL integra tale indennità fino al 100% della retribuzione ordinaria. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto di malattia ordinaria.

    I dipendenti del soccorso che operano su ambulanze o in scenari di emergenza sono esposti a rischi specifici (incidenti stradali durante i servizi, aggressioni, rischio biologico). È obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (D.Lgs. 81/2008).

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    Il lavoratore malato deve:

    1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro (o al responsabile di turno) il prima possibile, e comunque entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza.
    2. Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
    3. Rendersi disponibile per le visite mediche di controllo (VMC) disposte dall’INPS su richiesta del datore.
    4. Segnalare immediatamente l’eventuale guarigione anticipata per riprendere il servizio.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore infortunato in servizio
    Tizio subisce un infortunio durante un trasporto in ambulanza. L’evento è denunciato all’INAIL. Riceve l’indennità INAIL integrata al 100% dal CCNL. Il periodo di assenza non erode il comporto di malattia ordinaria. Al rientro, se permangono limitazioni funzionali, ha diritto ad essere adibito a mansioni compatibili con lo stato di salute.
    Caia – OSS con malattia oncologica
    Caia riceve una diagnosi oncologica e inizia la chemioterapia. Le sessioni di chemioterapia la tengono assente per circa 3 giorni a ciclo. Queste assenze non si computano nel comporto per espressa previsione del CCNL (terapie salvavita). Le restanti assenze per malattia ordinaria si computano normalmente. Il datore è tenuto a rispettare questa tutela senza poter sommarne le giornate al comporto ordinario.
    Sempronio – Lavoratore con superamento del comporto
    Sempronio, in 3 anni, ha accumulato 19 mesi di assenza per malattia ordinaria, superando il comporto di 18 mesi. Il datore notifica il licenziamento per superamento del comporto, con preavviso contrattuale. Sempronio riceve il TFR maturato, la liquidazione del preavviso (o il lavoro durante il preavviso) e tutte le competenze. Può verificare se le assenze sono state computate correttamente, escludendo terapie salvavita e infortuni.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Il CCNL prevede un comporto di 18 mesi nell’arco di un triennio. In caso di ricaduta post-ricovero il comporto si prolunga di 2 mesi (fino a 20 mesi). Se il ricovero prosegue al 20° mese, è possibile richiedere aspettativa non retribuita per ulteriori 3 mesi.
    Come viene integrata la retribuzione durante la malattia?
    Il CCNL garantisce l’integrazione al 100% per i primi 365 giorni di assenza, a integrazione dell’indennità INPS. L’ente anticipa la differenza tra l’importo INPS (50-66,67%) e il 100% della retribuzione.
    Le terapie chemioterapiche si computano nel comporto?
    No. Il CCNL prevede espressamente che le assenze per terapie salvavita (chemioterapia, dialisi e trattamenti analoghi) siano escluse dal computo del comporto.
    Cosa succede al termine del comporto?
    Al superamento del comporto il datore può procedere al licenziamento con preavviso contrattuale. Il lavoratore conserva TFR e tutte le competenze maturate.
    Come si certifica la malattia nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Il medico curante trasmette il certificato telematico all’INPS. Il lavoratore comunica l’assenza al datore il prima possibile e fornisce il numero di protocollo del certificato. Il datore può richiedere la visita di controllo INPS.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le norme sull’integrazione della malattia fanno riferimento al testo storico delle Misericordie, confermato nel CCNL unificato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 T.U.IVA: Norme applicabili

    Art. 75 T.U.IVA: Norme applicabili

    Art. 75 T.U.IVA – Norme applicabili.

    In vigore dal 29/12/1974

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1974 n. 687 Articolo 1

    “Per quanto non e’ diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
    materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
    penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e
    del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24
    maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
    Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e’ devoluto ai
    fondi costituiti presso l’Amministrazione o il corpo cui appartengono gli
    accertatori, con le modalita’ previste con decreto del Ministro per le
    finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973,
    n. 734.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 147 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

    Art. 147 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

    2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

  • Art. 20 GDPR – Diritto alla portabilità dei dati

    Articolo 20 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto alla portabilità dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 82 CAD – Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179