In sintesi
- L'esercente aeronautico è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante che riguardino l'aeromobile e la spedizione.
- La responsabilità per i fatti dell'equipaggio ha natura di responsabilità indiretta o di posizione: l'esercente risponde a prescindere da una propria colpa diretta, per il solo fatto che i soggetti agenti fanno parte della propria organizzazione operativa.
- Sono espressamente esclusi dalla responsabilità dell'esercente gli obblighi personali del comandante in materia di assistenza e salvataggio (artt. 981 e 982) e gli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
- La distinzione tra obbligazioni contrattuali e obblighi legali del comandante è fondamentale: le prime ricadono sull'esercente, i secondi restano a carico esclusivo del comandante a titolo personale.
- La norma si raccorda con la disciplina internazionale, in particolare con la Convenzione di Montreal del 1999, che disciplina la responsabilità del vettore aereo per danni ai passeggeri, bagagli e merci.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 878 Codice della Navigazione — Responsabilità dell’esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'esercente è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione. Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
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In sintesi
Ratio e inquadramento sistematico
L'art. 878 del Codice della navigazione disciplina uno dei cardini dell'intera architettura della responsabilità aeronautica: la responsabilità dell'esercente per i fatti dell'equipaggio e per le obbligazioni del comandante. La disposizione si pone in continuità con la norma corrispondente per la navigazione marittima (art. 274 c. nav.) e riflette una scelta di politica del diritto chiara: il soggetto che organizza e governa l'impresa di navigazione aerea — assumendone i rischi economici e le responsabilità operative — deve rispondere verso i terzi delle azioni e delle omissioni di coloro che operano all'interno della propria organizzazione.
Il principio sottostante è quello della imputazione organizzativa: l'esercente risponde non perché abbia personalmente cagionato il danno, ma perché il fatto lesivo è stato posto in essere da soggetti (i membri dell'equipaggio, il comandante) che agiscono nell'ambito dell'attività di volo organizzata dall'esercente stesso. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, analoga a quella prevista dall'art. 2049 del codice civile per i datori di lavoro in relazione ai fatti dei propri dipendenti nell'esercizio delle incombenze.
La responsabilità per i fatti dell'equipaggio
La prima parte dell'art. 878 prevede la responsabilità dell'esercente per i «fatti dell'equipaggio». Il termine «equipaggio» va inteso in senso tecnico-operativo, come l'insieme dei soggetti che partecipano alla conduzione e alla gestione del volo: comandante, copilota, operatori di bordo e, secondo l'orientamento prevalente, anche il personale di cabina nella misura in cui agisca nell'esercizio delle funzioni operative a bordo.
La responsabilità dell'esercente opera sul modello della responsabilità indiretta: non è necessario che l'esercente abbia impartito un ordine specifico che abbia determinato il fatto lesivo, né che vi sia stata da parte sua colpa nell'organizzazione o nella selezione del personale. È sufficiente che il fatto sia stato commesso da un membro dell'equipaggio nell'esercizio delle proprie funzioni di volo. Il nesso funzionale tra la condotta del singolo membro dell'equipaggio e il fatto è, in questa prospettiva, il criterio di imputazione.
Sul piano pratico, questa responsabilità copre una gamma vastissima di situazioni: errori di pilotaggio che cagionano danni a terzi in superficie; mancata esecuzione delle procedure di sicurezza che provoca lesioni ai passeggeri; condotte scorrette del personale di bordo nei confronti dei passeggeri durante il volo. In tutti questi casi, il passeggero o il terzo danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'esercente, che non può liberarsi dalla responsabilità limitandosi a indicare come responsabile il singolo membro dell'equipaggio.
Le obbligazioni contratte dal comandante
La norma estende la responsabilità dell'esercente alle «obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione». Il comandante dell'aeromobile ha, ai sensi del Codice della navigazione, ampi poteri rappresentativi e di gestione che gli consentono di compiere, nell'interesse della spedizione, atti giuridici che vincolano direttamente l'esercente. Questi poteri si giustificano con la tradizionale considerazione del comandante come rappresentante necessario dell'armatore/esercente nelle situazioni in cui la distanza o l'urgenza non consentono di attendere istruzioni.
L'art. 878 imputa all'esercente le conseguenze economiche di tali atti, ponendo a suo carico le obbligazioni assunte dal comandante che abbiano ad oggetto l'aeromobile (manutenzione, rifornimento, riparazioni di urgenza in scalo) o la spedizione (contratti con agenti di handling, accordi con autorità aeroportuali straniere, spese per la cura dei passeggeri in caso di ritardo o cancellazione). Il limite è costituito dall'inerenza all'aeromobile e alla spedizione: le obbligazioni contratte dal comandante per scopi estranei alla gestione del volo non sono imputabili all'esercente.
Il limite della responsabilità: gli obblighi personali del comandante
La seconda parte dell'art. 878 introduce un'importante deroga al principio di responsabilità dell'esercente: quest'ultimo non risponde dell'adempimento degli obblighi personali che la legge impone al comandante quale capo della spedizione. Due categorie di obblighi sono espressamente menzionate:
1. Gli obblighi di assistenza e di salvataggio di cui agli artt. 981 e 982 del Codice della navigazione, che impongono al comandante di prestare soccorso alle persone in pericolo in mare o a seguito di incidente aeronautico, anche sacrificando parzialmente gli interessi commerciali della spedizione;
2. Gli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione, categoria residuale che comprende, ad esempio, l'obbligo di redigere il giornale di bordo, di compiere le formalità doganali e di frontiera, di assistere i passeggeri in difficoltà.
La ratio di questa esclusione è coerente con la natura personale e pubblicistica di tali obblighi: essi sono posti dalla legge in capo al comandante intuitu personae, in quanto capo della spedizione e responsabile della sicurezza a bordo, a prescindere dalla struttura organizzativa dell'esercente. Sarebbe contraddittorio con tale natura personale far ricadere sull'esercente le conseguenze dell'inadempimento di doveri che il comandante deve assolvere in proprio, assumendone la piena responsabilità individuale.
Coordinamento con la Convenzione di Montreal del 1999
Nel contesto del trasporto aereo internazionale e comunitario, la responsabilità dell'esercente/vettore è oggi disciplinata in larga parte dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata dall'Italia con L. 12 febbraio 2004, n. 43 e resa esecutiva nell'ordinamento comunitario dal Regolamento CE n. 889/2002), che ha sostituito il sistema della Convenzione di Varsavia del 1929 e dei successivi protocolli modificativi.
La Convenzione di Montreal stabilisce un sistema di responsabilità del vettore articolato in due livelli: per i danni fino a 128.821 DSP per passeggero (soglia periodicamente aggiornata da ICAO), il vettore risponde salvo prova di assenza di colpa da parte dell'esercente o dei suoi dipendenti; oltre tale soglia, la responsabilità è presunta con possibilità di esonerarsi solo dimostrando che il danno non era imputabile né a negligenza né a una condotta illecita del vettore. L'art. 878 c. nav. si coordina con questo sistema: la responsabilità per i fatti dell'equipaggio cui fa riferimento la norma interna trova il proprio regime specifico, per il trasporto internazionale, nelle disposizioni della Convenzione di Montreal.
Profili pratici: rapporti con i terzi e con le compagnie assicuratrici
Sul piano pratico, l'art. 878 ha importanti implicazioni per la struttura assicurativa dell'esercente. Il Regolamento CE n. 785/2004 impone ai vettori aerei e agli operatori di aeromobili coperture assicurative minime commisurate alla tipologia di operazioni e alla capacità dell'aeromobile, coprendo la responsabilità verso i passeggeri, verso i terzi in superficie e verso il carico. L'esercente deve assicurare la propria responsabilità complessiva, inclusa quella per i fatti dell'equipaggio, in conformità ai massimali regolamentari.
Nei rapporti con i danneggiati, la responsabilità diretta dell'esercente semplifica notevolmente la posizione del soggetto leso, che può agire contro un unico soggetto — il vettore/esercente — senza dover identificare il singolo membro dell'equipaggio responsabile e senza dover dimostrare il nesso tra il fatto di quest'ultimo e l'organizzazione dell'esercente. Il sistema si chiude con il diritto di regresso dell'esercente che ha risarcito il danno nei confronti del membro dell'equipaggio responsabile, quando la condotta di questi integri gli estremi del dolo o della colpa grave, ferme restando le tutele derivanti dal rapporto di lavoro.
Casi pratici
Caso 1: Lesione passeggero causata da manovra scorretta dell'equipaggio
Tizio, passeggero su un volo domestico, riporta una lesione alla schiena a causa di una brusca manovra di Caio, copilota del volo, durante le fasi di discesa. Tizio agisce in giudizio nei confronti dell'esercente aeronautico per il risarcimento del danno: l'esercente è responsabile ex art. 878 per i fatti dell'equipaggio nell'esercizio delle proprie funzioni, e non può liberarsi dalla responsabilità adducendo la condotta individuale di Caio.
Caso 2: Forniture di urgenza contratte dal comandante in scalo estero
Sempronio, comandante di un volo cargo, deve effettuare un atterraggio di urgenza in uno scalo non previsto per un guasto tecnico; per consentire la prosecuzione del volo, contrae in loco un contratto di riparazione con un'officina aereonautica locale. L'esercente è tenuto a far fronte alle obbligazioni sorte da tale contratto ex art. 878, trattandosi di obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.
Caso 3: Omissione dei soccorsi da parte del comandante e responsabilità personale
Tizio, comandante di un volo di linea, omette di prestare assistenza a un piccolo aeromobile in difficoltà segnalato dal controllo del traffico aereo, violando l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 981 c. nav. In questo caso l'esercente non risponde dell'inadempimento di tale obbligo — che è personale del comandante e non imputabile all'organizzazione — mentre Tizio ne risponde a titolo individuale, con le conseguenze penali e amministrative previste dalla legge.
Domande frequenti
L'esercente risponde sempre dei danni causati dall'equipaggio?
Sì, nei limiti in cui i fatti siano stati commessi nell'esercizio delle funzioni di volo. L'art. 878 prevede una responsabilità diretta e tendenzialmente oggettiva dell'esercente per i fatti dell'equipaggio, analoga a quella del datore di lavoro ex art. 2049 c.c.
Il comandante che contrae obbligazioni in scalo estero vincola l'esercente?
Sì, purché le obbligazioni riguardino l'aeromobile o la spedizione. Il comandante agisce come rappresentante necessario dell'esercente nelle situazioni di urgenza, e le obbligazioni così assunte gravano sull'esercente ai sensi dell'art. 878.
Per quali obblighi del comandante l'esercente NON è responsabile?
L'esercente non risponde degli obblighi personali che la legge impone al comandante quale capo della spedizione, in particolare gli obblighi di assistenza e salvataggio (artt. 981-982 c. nav.) e gli altri doveri pubblicistici del comandante.
Quale convenzione internazionale disciplina la responsabilità del vettore aereo verso i passeggeri?
La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dall'Italia e recepita nell'UE dal Regolamento CE 889/2002, che ha sostituito il sistema della Convenzione di Varsavia del 1929 e prevede soglie di responsabilità periodicamente aggiornate da ICAO.
L'esercente può rivalersi sul membro dell'equipaggio che ha causato il danno?
Sì: dopo aver risarcito il danno, l'esercente può esercitare azione di regresso nei confronti del membro dell'equipaggio responsabile, nei limiti in cui la condotta di questi integri dolo o colpa grave, ferme restando le tutele previste dal rapporto di lavoro.