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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto del provvedimento finale (accordi integrativi) o, nei casi previsti, in sostituzione di esso (accordi sostitutivi).
  • Gli accordi devono essere stipulati per atto scritto a pena di nullità e sono soggetti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
  • Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a.).
  • L'amministrazione può recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo indennizzo per gli eventuali pregiudizi subiti dal privato.
  • Gli accordi sono espressione del principio di consensualità dell'azione amministrativa: oggi la PA collabora con il privato per definire il contenuto della decisione, non si limita ad imporlo unilateralmente.

Testo dell'articoloVigente

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Commento

La consensualità nell'azione amministrativa: un cambiamento di paradigma

L'art. 11 della L. 241/1990 è una delle disposizioni più innovative dell'intera legge. Per la prima volta nel diritto amministrativo italiano, il legislatore riconosce esplicitamente la possibilità che la PA e il privato definiscano congiuntamente, attraverso un accordo, il contenuto del provvedimento. Si supera la logica esclusivamente autoritativa: la decisione amministrativa può nascere dal dialogo e dal consenso, in alternativa o in integrazione al provvedimento unilaterale. La norma traduce nel procedimento il principio di consensualità che la dottrina amministrativista aveva da tempo elaborato e che la giurisprudenza, anche costituzionale, aveva progressivamente riconosciuto. Si crea così un nuovo modello di rapporto tra pubblico e privato, fondato sulla collaborazione e sulla negoziazione, pur entro i limiti rigorosi della funzionalizzazione all'interesse pubblico.

Accordi integrativi e accordi sostitutivi

La norma distingue due tipologie. Gli accordi integrativi accompagnano il provvedimento finale e ne determinano il contenuto: sono frequenti in materia urbanistica (accordi su standard, indici, oneri di urbanizzazione), in materia ambientale (accordi su misure mitigative o compensative), in materia di concessioni. Gli accordi sostitutivi, invece, prendono il posto del provvedimento finale: sono ammessi solo nei casi previsti dalla legge e attualmente rappresentano l'eccezione. La distinzione ha rilievo sostanziale: l'accordo integrativo si combina con un atto unilaterale; quello sostitutivo lo assorbe. In entrambi i casi, l'amministrazione deve verificare che l'accordo sia funzionale all'interesse pubblico e rispetti i principi di imparzialità ed economicità.

Forma e disciplina civilistica

L'art. 11 c. 2 impone la forma scritta a pena di nullità: l'accordo deve essere documentato in modo formale, sia per garantire la certezza del contenuto sia per consentire il controllo successivo (anche da parte degli organi di controllo interno e della Corte dei conti). Gli accordi sono soggetti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. La giurisprudenza prevalente applica le regole su validità, interpretazione, esecuzione e patologie contrattuali (artt. 1321 ss. c.c.), con i necessari adattamenti per la natura pubblica dell'amministrazione. Si parla di contratti di diritto pubblico, intermedi tra il contratto civilistico e il provvedimento unilaterale: applicabili tendenzialmente le norme civilistiche, con prevalenza dei principi di buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., e con i limiti imposti dalla funzionalità dell'azione pubblica.

Giurisdizione esclusiva e tutela giurisdizionale

Il comma 5 dell'art. 11 stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'art. 133 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) ha confermato e razionalizzato la previsione: il TAR conosce di nullità, annullamento, esecuzione, recesso, risarcimento. La concentrazione presso il GA risponde a un'esigenza di coerenza: l'accordo ha natura amministrativa, anche quando assume forme contrattuali, e il suo regime deve essere unitario. La giurisdizione esclusiva non opera per le mere questioni di esecuzione di obbligazioni pecuniarie, che restano talvolta al GO, ma per tutto ciò che riguarda la dimensione pubblica dell'accordo (vizi di formazione, recesso per pubblico interesse, modifiche unilaterali, indennizzo).

Il recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

Il comma 4 prevede una clausola caratterizzante: la PA può recedere unilateralmente dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di liquidare un indennizzo per i pregiudizi causati al privato. Si tratta di una facoltà eccezionale, che ribadisce la natura pubblica dell'accordo: l'interesse pubblico, anche sopravvenuto, può prevalere sull'impegno contrattuale, ma genera responsabilità indennitaria a favore del privato che abbia subito affidamento legittimo. La giurisprudenza ha distinto il recesso dell'art. 11 dalle figure civilistiche (risoluzione, recesso convenzionale): qui non si discute di inadempimento, ma di rilievo sopravvenuto dell'interesse pubblico, valutato in modo motivato e proporzionato dall'amministrazione. L'indennizzo è dovuto in ogni caso, secondo principi prossimi a quelli applicati nell'autotutela ex art. 21-quinquies (revoca).

Sistematica e rapporti con altre norme

L'art. 11 si lega a numerose altre disposizioni della L.241 e dell'ordinamento. L'art. 15 disciplina gli accordi tra amministrazioni, complementare e distinto: lì gli accordi servono al coordinamento tra PA, qui al coinvolgimento del privato. L'art. 1 c. 1-bis sul ricorso al diritto privato in atti non autoritativi fornisce il fondamento teorico. L'art. 21-quinquies (revoca) e l'art. 21-nonies (annullamento d'ufficio) si applicano in modo limitato agli accordi, soprattutto quando ne ricorrano i presupposti di interesse pubblico sopravvenuto o di originaria illegittimità. Il D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) si applica laddove l'accordo abbia natura essenzialmente patrimoniale e oggetto di scambio economico, lasciando l'art. 11 ai casi in cui l'oggetto è la modulazione di un potere pubblico. La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato una nutrita casistica: accordi urbanistici, accordi di programma (oggi disciplinati anche dall'art. 34 D.Lgs. 267/2000), accordi in materia ambientale, accordi transattivi con enti pubblici. L'art. 11 è dunque norma pivot per leggere l'amministrazione consensuale moderna, in coerenza con i principi eurounitari di efficienza, partecipazione e proporzionalità.

Prassi e linee guida

Dipartimento Funzione Pubblica

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Domande frequenti

Cosa è un accordo ex art. 11 L.241?

Un accordo tra PA e privato che determina il contenuto del provvedimento (accordo integrativo) o lo sostituisce nei casi previsti dalla legge (accordo sostitutivo). È uno strumento di amministrazione consensuale, alternativo o complementare al provvedimento unilaterale.

Quale forma deve avere l'accordo?

Forma scritta a pena di nullità, ex art. 11 c. 2. È sottoposto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, con adattamenti dovuti alla natura pubblica dell'amministrazione. La giurisprudenza parla di contratti di diritto pubblico.

Chi giudica le controversie sugli accordi?

Il giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ex art. 11 c. 5 L.241 e art. 133 c.p.a. La concentrazione presso il GA copre formazione, conclusione, esecuzione, recesso e indennizzi. Solo le questioni meramente patrimoniali residuali possono andare al GO.

L'amministrazione può recedere dall'accordo?

Sì, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ex art. 11 c. 4. Il recesso è motivato e proporzionato, e genera l'obbligo di indennizzo a favore del privato per i pregiudizi subiti. La giurisdizione è esclusiva del GA per l'an e quantum dell'indennizzo.

Gli accordi ex art. 11 sono assimilabili ai contratti pubblici?

No, hanno natura distinta. I contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) hanno oggetto essenzialmente patrimoniale (servizi, forniture, lavori). Gli accordi ex art. 11 modulano l'esercizio di un potere amministrativo. La giurisprudenza tiene distinte le due categorie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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