Autore: Andrea Marton

  • Art. 130 D.Lgs. 174/2016 – Ambito di applicazione e procedimento

    Art. 130 D.Lgs. 174/2016 – Ambito di applicazione e procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

    2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.

    3. La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.

    4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

    5. Il presidente fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. Egualmente procede se il convenuto, nell’atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.

    6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno. In appello è comunque escluso l’esercizio del potere riduttivo.

    7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

    8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.

    9. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.

    10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario.

    11. Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese.

  • Art. 238 DPR 495/1992 – Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

    Art. 238 DPR 495/1992 – Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.

    2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.

    3. Il Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

  • CCNL Gomma Plastica: scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica prevede scatti di anzianità biennali con importi differenziati per categoria: ogni 2 anni di servizio continuativo il lavoratore matura un aumento retributivo fisso. La tredicesima mensilità è erogata a dicembre ed è pari a 1/12 della retribuzione annua per ogni mese lavorato. Non è prevista la quattordicesima dal contratto nazionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità indicativi – CCNL Gomma Plastica per categoria
    Categoria Importo per scatto (indicativo) Frequenza N. massimo scatti
    Operaio comune (OC) ~16-18 € mensili lordi Ogni 2 anni 5 scatti
    Operaio qualificato (OQ) ~18-22 € mensili lordi Ogni 2 anni 5 scatti
    Operaio specializzato (OS) ~22-26 € mensili lordi Ogni 2 anni 5 scatti
    Impiegato di 3° cat. ~24-28 € mensili lordi Ogni 2 anni 5 scatti
    Impiegato di 2° cat. ~28-32 € mensili lordi Ogni 2 anni 5 scatti
    Impiegato di 1° cat. / Quadro ~32-40 € mensili lordi Ogni 2 anni 5 scatti

    Importi indicativi. Gli scatti sono automatici: maturano al raggiungimento del biennio di anzianità senza necessità di domanda del lavoratore. Concorrono al calcolo della tredicesima e del TFR. Il massimo di 5 scatti corrisponde a 10 anni di anzianità per la maturazione completa.

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e automatismo

    Gli scatti di anzianità nel CCNL Gomma Plastica sono aumenti retributivi fissi che maturano automaticamente ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. L’anzianità si calcola dalla data di assunzione, computando anche il periodo di apprendistato. Le assenze per maternità, infortuni e malattia non interrompono la maturazione dell’anzianità contrattuale.

    Il numero massimo di scatti è 5, corrispondente a 10 anni di anzianità per completare la progressione automatica. Superato il massimo, l’anzianità non genera ulteriori scatti automatici, salvo accordi aziendali integrativi che prevedano scatti aggiuntivi o superminimi progressivi.

    Incidenza degli scatti sulla busta paga e sul TFR

    Gli scatti si sommano al minimo tabellare e concorrono a formare la retribuzione globale di fatto. Hanno quindi impatto diretto su:

    • Tredicesima mensilità: calcolata sulla retribuzione mensile inclusiva degli scatti;
    • TFR: la quota annua (retribuzione annua ÷ 13,5) include gli scatti;
    • Indennità sostitutiva di preavviso: parametrata alla retribuzione globale;
    • Straordinari: la quota oraria su cui si applicano le maggiorazioni include gli scatti.

    I superminimi individuali o collettivi si stratificano sopra gli scatti e non sono assorbiti dagli scatti stessi (salvo patto di assorbibilità esplicito nella lettera di assunzione).

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è erogata entro il mese di dicembre di ogni anno ed è pari alla retribuzione mensile piena del mese di dicembre. Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno, la tredicesima è ragguagliata a 1/12 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) lavorato nell’anno solare.

    La tredicesima è comprensiva di tutti gli elementi fissi della retribuzione: minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianità. Non comprende le voci variabili (straordinari, PDR) salvo diverso accordo aziendale.

    Quattordicesima: assenza dal CCNL nazionale

    Il CCNL Gomma Plastica non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale, a differenza di alcuni altri CCNL del settore industriale (es. Turismo). Il lavoratore del settore gomma-plastica percepisce quindi 13 mensilità complessivamente.

    La quattordicesima può essere prevista da accordi aziendali integrativi nelle imprese di maggiori dimensioni o da accordi individuali. In questi casi l’erogazione avviene tipicamente a giugno o luglio.

    Casi pratici

    Tizio – 5 scatti OS completati
    Tizio (OS, 10 anni di anzianità) ha completato i 5 scatti massimi: 5 × 24 € (media) = 120 € mensili lordi aggiuntivi rispetto al minimo tabellare. Retribuzione mensile lorda: 1.970 + 120 = 2.090 €. Tredicesima: 2.090 €. TFR quota annua: (2.090 × 13) / 13,5 = ~2.013 €.
    Caia – Tredicesima pro-rata
    Caia è assunta il 1° luglio. A dicembre ha lavorato 6 mesi. Tredicesima pro-rata: retribuzione mensile (1.820 €, imp. 3° cat. neo-assunta) × 6/12 = 910 € lordi. Se a febbraio dell’anno successivo matura il 1° scatto (non pertinente alla tredicesima dell’anno di assunzione), lo scatto inizia a incidere dalla prima busta paga di marzo.
    Sempronio – Superminimo e assorbibilità
    Sempronio alla sua assunzione come OQ ha ricevuto un superminimo individuale di 50 € con clausola di assorbibilità. Quando matura il 1° scatto biennale di 20 €, il superminimo si riduce a 30 € (50 − 20 = 30 €): la clausola di assorbibilità consente al datore di imputare l’aumento tabellare al superminimo, riducendolo. Sempronio controlla che la retribuzione netta non diminuisca.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti di anzianità?
    Ogni 2 anni di servizio continuativo. Il massimo è 5 scatti (10 anni di anzianità per completare tutti gli scatti automatici).
    Gli scatti si perdono se cambio azienda?
    Sì. Gli scatti sono legati all’anzianità presso lo stesso datore. Cambiando azienda, l’anzianità riparte da zero. Solo se il cambio avviene per cessione di ramo d’azienda (art. 2112 c.c.) l’anzianità si mantiene.
    La tredicesima è compresa nel calcolo del TFR?
    Sì. La tredicesima (come le indennità continuative) concorre alla retribuzione annua lorda da dividere per 13,5 per ottenere la quota di TFR.
    Il CCNL Gomma Plastica prevede la quattordicesima?
    No, il CCNL nazionale non prevede la quattordicesima. I lavoratori del settore percepiscono 13 mensilità. Accordi aziendali specifici possono prevedere mensilità aggiuntive.
    Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato solo parte dell'anno?
    Si moltiplica la retribuzione mensile per il numero di mesi lavorati nell’anno (o frazioni superiori a 15 giorni), diviso 12. Per 6 mesi lavorati: 6/12 × retribuzione mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 47 L. 218/1995 – Capacità di testare

    Art. 47 L. 218/1995 – Capacità di testare

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 25 GDPR – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

    Articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 24 GDPR – Responsabilità del titolare del trattamento

    Articolo 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Responsabilità del titolare del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 47 DPR 445/2000 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

    Art. 47 DPR 445/2000 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

    2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

    3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

    4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

  • Art. 61 Reg. (UE) 2022/2065 – Comitato europeo per i servizi digitali

    Art. 61 Reg. (UE) 2022/2065 – Comitato europeo per i servizi digitali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. È istituito un gruppo consultivo indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato «comitato europeo per i servizi digitali» («comitato»).

    2. Il comitato fornisce consulenza ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione conformemente al presente regolamento per conseguire gli obiettivi seguenti:

    a) contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

    b) coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;

    c) assistere i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): malattia e infortunio

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Malattia e infortunio nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Commessi, cassieri e addetti di magazzino della GDO devono conoscere le regole su conservazione del posto, trattamento economico e comporto in caso di malattia o infortunio. Il CCNL Federdistribuzione si innesta sulle tutele di legge migliorandone alcuni aspetti.

    In sintesi

    Nel CCNL Federdistribuzione il periodo di comporto per malattia è di norma 180 giorni nell’arco di 365 giorni. Durante la malattia l’INPS eroga l’indennità di malattia e il datore integra fino a raggiungere una percentuale della retribuzione. Il lavoratore conserva il posto fino al termine del comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    Art. 2110 c.c. – malattia e infortunio

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio nel CCNL DMO – quadro sintetico
    Aspetto Disciplina Fonte
    Periodo di comporto Indicativamente 180 giorni su 365 (secco o per sommatoria – verificare testo CCNL) CCNL (migliora l’art. 2110 c.c.)
    Trattamento economico – carenza (1°-3° giorno) A carico del datore di lavoro secondo CCNL CCNL integra la legge
    Indennità INPS dal 4° giorno 50% della retribuzione giornaliera nei primi 20 giorni; 66,66% dal 21° al 180° giorno Legge (art. 74 r.d.l. 1827/1935 e succ.)
    Integrazione datoriale Il CCNL prevede integrazione fino a una quota della retribuzione ordinaria; l’entità varia per durata CCNL DMO
    Infortunio sul lavoro Indennità INAIL dal 1° giorno; il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune D.P.R. 1124/1965 e CCNL
    Sanità integrativa Fondo EST (lavoratori non quadri) e Cassa QuAS (quadri) CCNL DMO

    Avvertenza: le percentuali di integrazione datoriale durante la malattia variano in base alla durata dell’assenza e all’anzianità del lavoratore. Per i valori aggiornati consultare il testo integrale del CCNL DMO o le sigle sindacali firmatarie.

    Il periodo di comporto: cos’è e come funziona

    Il periodo di comporto è il termine massimo di assenza per malattia entro cui il datore di lavoro non può recedere dal rapporto. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rimanda alla legge e all’autonomia contrattuale per la determinazione della durata. Il CCNL DMO stabilisce il periodo di comporto applicabile al settore.

    In via generale, per il settore della distribuzione moderna, il comporto è indicativamente di 180 giorni nell’arco di 365 giorni consecutivi. Il conteggio avviene per «sommatoria», cioè sommando tutti i giorni di assenza per malattia nell’arco di riferimento, anche se relativi a episodi distinti.

    Alcuni CCNL distinguono tra:

    • Comporto «secco»: assenza continuativa; il datore non può licenziare finché il lavoratore non supera il tetto.
    • Comporto «per sommatoria»: somma di assenze anche non continuative nell’arco di 365 giorni; più sfavorevole per il lavoratore con assenze frequenti e brevi.

    Per patologie oncologiche o gravi disabilità, la legge e la contrattazione hanno introdotto tutele rafforzate che allungano il periodo di comporto. Il CCNL DMO deve essere verificato sul punto.

    Trattamento economico durante la malattia

    Il meccanismo economico durante la malattia si articola su due livelli:

    1. Indennità INPS: a decorrere dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono «carenza»), l’INPS eroga un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera imponibile nei primi 20 giorni, e al 66,66% dal 21° giorno in poi fino al 180° giorno. L’indennità INPS è posta per legge a carico dell’ente previdenziale ma anticipata dal datore in busta paga.
    2. Integrazione contrattuale: il CCNL DMO obbliga il datore a integrare quanto erogato dall’INPS per avvicinarsi o raggiungere la retribuzione ordinaria, almeno per un certo numero di giorni. La percentuale di integrazione generalmente diminuisce al prolungarsi della malattia.

    Per i giorni di carenza (1°-3°), il CCNL può prevedere un trattamento specifico a carico del datore, migliorativo rispetto all’assenza di qualsiasi indennità.

    Infortunio sul lavoro: regime separato e più favorevole

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale godono di un regime diverso e più favorevole rispetto alla malattia comune:

    • L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta dal primo giorno di assenza (non dal quarto come la malattia INPS).
    • Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro non si computa nel comporto per malattia comune: i due periodi sono separati.
    • Il datore di lavoro integra l’indennità INAIL secondo quanto previsto dal CCNL.
    • Al lavoratore infortunato spetta la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità, salvo i casi di licenziamento per cause diverse dall’infortunio.

    Nella GDO, data la natura del lavoro (movimentazione merci, utilizzo di attrezzature, lavoro a contatto con il pubblico), gli infortuni possono verificarsi in magazzino, nelle aree di stoccaggio o negli spazi di vendita. Il datore ha obblighi di sorveglianza sanitaria e di adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    Il lavoratore assente per malattia deve:

    • Comunicare immediatamente l’assenza al datore o al responsabile, possibilmente prima dell’inizio del turno;
    • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore con il numero di protocollo;
    • Essere reperibile durante le fasce orarie indicate dalla legge (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00) per la visita fiscale dell’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia frequente: rischio comporto per sommatoria
    Tizio ha avuto nel 2026 diverse assenze brevi per malattia: 5 giorni a febbraio, 10 giorni a maggio, 7 giorni a settembre, 20 giorni a novembre. In totale 42 giorni in 365 giorni: ben al di sotto del comporto. Ma se il trend continua nel 2027, il conteggio per sommatoria potrebbe avvicinarsi alla soglia. Tizio si rivolge alla Filcams-Cgil per capire come si calcola il comporto nel suo CCNL e se alcune assenze siano riconducibili a una patologia cronica con tutele specifiche.
    Caia – Infortunio in magazzino: trattamento INAIL
    Caia è addetta al magazzino e si infortuna scivolando su una superficie bagnata: frattura al polso, prognosi 45 giorni. Il suo responsabile notifica l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni. Dal primo giorno di assenza Caia riceve l’indennità INAIL (60% della retribuzione nei primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno). Il CCNL prevede un’integrazione datoriale aggiuntiva. I 45 giorni di infortunio non vengono computati nel comporto per malattia comune.
    Sempronio – Superamento del comporto: cosa succede
    Sempronio ha accumulato 195 giorni di assenza per malattia negli ultimi 365 giorni, superando il periodo di comporto previsto dal CCNL. Il datore gli comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (superamento del comporto). Sempronio ha diritto al preavviso contrattuale (o alla relativa indennità sostitutiva) e alla liquidazione del TFR. Si rivolge alla Fisascat-Cisl per verificare che il calcolo del comporto sia stato effettuato correttamente e che non vi siano patologie escluse dal computo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Federdistribuzione?
    Il periodo di comporto nel CCNL DMO è indicativamente di 180 giorni nell’arco di 365 giorni. Per i dettagli (comporto secco o per sommatoria, patologie gravi) è necessario consultare il testo contrattuale o le sigle sindacali.
    Quanto prende il lavoratore durante la malattia?
    L’INPS eroga un’indennità dal 4° giorno (50% nei primi 20 giorni, 66,66% dal 21° al 180°). Il CCNL prevede un’integrazione datoriale per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria. Per i primi 3 giorni (carenza), il CCNL può stabilire un trattamento aggiuntivo a carico del datore.
    Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
    Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha diritto al preavviso (o indennità sostitutiva) e al TFR.
    L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
    No. L’infortunio sul lavoro è disciplinato dall’INAIL e dà diritto all’indennità dal primo giorno. Il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune.
    Occorre il certificato medico per l’assenza per malattia?
    Sì. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e far trasmettere dal medico curante il certificato telematico all’INPS. È obbligatorio essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 113 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento di correzione

    Art. 113 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento di correzione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.

    2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

    3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito delle altre parti oppure alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nel caso di parti costituite personalmente, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.

    4. Se la correzione di una sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

    5. Sull’istanza il giudice, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza, che è annotata sull’originale del provvedimento.

  • Art. 90 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

    Art. 90 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

    2. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

  • Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge

    Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge

    Art. 65 c.c. – Nuovo matrimonio del coniuge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.