← Torna a Documentazione amministrativa e autocertificazione (DPR 445/2000)
Ultimo aggiornamento: 25 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sostituisce l'atto notorio tradizionale davanti a un pubblico ufficiale: il dichiarante sottoscrive direttamente la dichiarazione con le modalità dell'art. 38.
  • Può riguardare sia stati e qualità propri del dichiarante sia stati, qualità e fatti relativi a terzi di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
  • Nei rapporti con la PA e i concessionari di pubblici servizi copre tutti gli stati, qualità e fatti non espressamente elencati nell'art. 46, fungendo da categoria residuale e complementare.
  • Lo smarrimento di documenti di riconoscimento si prova con dichiarazione sostitutiva (salvo che la legge richieda espressamente la denuncia alla polizia giudiziaria come presupposto del procedimento).
  • La dichiarazione falsa espone il dichiarante alle sanzioni penali degli artt. 483, 495, 496 c.p. e alla decadenza dai benefici ex art. 75, nonché alla revoca dei benefici già erogati e al divieto di accesso ad agevolazioni per due anni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 DPR 445/2000 — Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Commento

L'atto di notorietà tradizionale e il suo superamento

Prima dell'entrata in vigore del DPR 445/2000 — e già prima con le riforme degli anni Novanta — chi doveva attestare davanti alla pubblica amministrazione stati, qualità personali o fatti di propria conoscenza non inclusi nel catalogo delle autocertificazioni classiche, era costretto a recarsi da un notaio, da un cancelliere o dall'ufficiale giudiziario e rendere un'atto di notorietà in forma solenne. Era una procedura costosa, lenta e spesso percepita come anacronistica, perché la garanzia di verità non risiedeva tanto nella presenza del pubblico ufficiale quanto nella responsabilità penale del dichiarante.

L'art. 47 del DPR 445/2000 ha eliminato questa formalità nei rapporti con la PA: il dichiarante sottoscrive direttamente la propria dichiarazione con le modalità dell'art. 38 (consegna di persona con documento di identità, oppure invio con copia del documento). Il pubblico ufficiale non attesta più la veridicità del contenuto — che non potrebbe verificare — ma soltanto l'identità del dichiarante. Il deterrente contro le dichiarazioni false si sposta interamente sulle sanzioni penali e amministrative, che l'art. 47 deve quindi articolare con precisione.

Distinzione fondamentale con l'art. 46: autocertificazione vs dichiarazione sostitutiva notorietà

La distinzione tra l'art. 46 e l'art. 47 è la più importante dell'intero Testo unico e va compresa con precisione per non incorrere in errori pratici.

L'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) copre uno elenco tassativo di circa 27 stati, qualità e fatti che la PA è in grado di certificare autonomamente: nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, iscrizione ad albi, titoli di studio, qualifica professionale, situazione reddituale e così via. Si tratta di dati che esistono nelle banche dati pubbliche e di cui la PA potrebbe in astratto fornire certificazione. Il cittadino li dichiara in sostituzione del certificato.

L'art. 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) copre invece tutti gli stati, qualità e fatti non ricompresi nell'elenco dell'art. 46: è la categoria residuale e aperta. Include, ad esempio, la dichiarazione di essere unico erede di un defunto, di trovarsi in una determinata condizione di fatto (convivenza, contribuzione alle spese familiari, stato di bisogno), di conoscere o parlare una determinata lingua straniera, di aver esercitato una certa attività lavorativa informale, di essere proprietario di un bene mobile non registrato, di aver ricevuto una somma di denaro in virtù di un accordo privato. Tutti fatti che la PA non può certificare perché non li conosce ex officio, ma che il dichiarante conosce direttamente.

Il criterio pratico per distinguere i due istituti è il seguente: se il fatto è elencato nell'art. 46, usa l'autocertificazione ex art. 46; se non è elencato, usa la dichiarazione sostitutiva ex art. 47. In entrambi i casi il modulo pratico è spesso identico (una dichiarazione scritta, sottoscritta con allegata copia del documento), ma la fonte normativa e il regime applicabile sono diversi.

Dichiarazioni su terzi: il requisito della «diretta conoscenza»

Il comma 2 dell'art. 47 ammette che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante possa «riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza». Il requisito della diretta conoscenza è essenziale e non deve essere trascurato. Il dichiarante non può attestare fatti su terzi appresi per sentito dire o per congettura: deve averne conoscenza personale, diretta, fondata sull'osservazione e sull'esperienza vissuta. Ad esempio, un genitore può dichiarare le condizioni di vita di un figlio minorenne convivente; un caregiver può dichiarare lo stato di non autosufficienza del familiare assistito; un datore di lavoro può dichiarare i periodi di effettivo impiego di un lavoratore già alle sue dipendenze.

La diretta conoscenza su terzi si distingue nettamente dalla testimonianza: la dichiarazione sostitutiva non è un atto probatorio in senso processuale, ma uno strumento di semplificazione amministrativa. Tuttavia, se i fatti dichiarati si rivelano non veritieri, la responsabilità penale ricade sul dichiarante anche per i fatti riguardanti terzi, perché egli ha attestato come propria la conoscenza di quei fatti.

La norma residuale: tutto ciò che non è nell'art. 46

Il comma 3 precisa che «nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». La locuzione «fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge» ricorda che alcune materie restano sottratte alla dichiarazione sostitutiva per esplicita disposizione normativa speciale (ad esempio, alcune qualifiche professionali che richiedono verifiche da parte degli ordini, o condizioni che richiedono accertamento sanitario).

Questa residualità dell'art. 47 è cruciale per l'operatività pratica: ogni qual volta il professionista o il cittadino non trova il proprio caso nell'elenco dell'art. 46, l'art. 47 è lo strumento corretto. Non è necessario che la PA abbia previsto un modulo ad hoc: una dichiarazione libera, redatta e sottoscritta secondo le formalità dell'art. 38, con la formula «ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue», è giuridicamente valida.

Smarrimento di documenti di riconoscimento

Il comma 4 affronta un caso pratico molto frequente: lo smarrimento di documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, ecc.). In linea di principio, lo smarrimento si prova con dichiarazione sostitutiva. La denuncia alla polizia giudiziaria non è necessaria come requisito del procedimento di rilascio del duplicato, salvo che la legge la preveda espressamente come presupposto. La norma evita che il cittadino sia costretto a percorrere due uffici (polizia + ufficio competente per il duplicato) quando la denuncia non serve ad altro che a provare lo smarrimento, che può essere autocertificato.

Responsabilità penale e decadenza: il contrappeso delle semplificazioni

La dichiarazione sostitutiva ex art. 47 è priva di controllo preventivo sulla veridicità del suo contenuto: la PA accetta il dichiarato e procede. Il contrappeso è duplice. Sul piano penale, le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito di atti destinati alla PA integrano i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.) e falsità in registri e notificazioni (art. 496 c.p.), come ricorda espressamente l'art. 76 DPR 445/2000. Sul piano amministrativo, l'art. 75 prevede la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, la revoca dei benefici già erogati e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni dalla data dell'atto di decadenza. Fanno eccezione — con disposizione apprezzabile sul piano sociale — gli interventi a favore di minori e le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Modalità pratiche di sottoscrizione (rinvio all'art. 38)

L'art. 47 rinvia all'art. 38 per le modalità di sottoscrizione. In concreto, il dichiarante ha due opzioni: (a) sottoscrivere la dichiarazione alla presenza del dipendente addetto, che autentica l'identità; (b) allegare alla dichiarazione sottoscritta una copia fotostatica del documento di riconoscimento, anche non autenticata. Quest'ultima modalità — la più comune nella pratica — rende il procedimento interamente svincolato dalla presenza fisica: la dichiarazione può essere inviata per posta, via e-mail certificata (PEC) o tramite i portali online della PA. Con la firma digitale e il profilo SPID/CIE, la dichiarazione sostitutiva è oggi interamente dematerializzata.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza pratica tra autocertificazione (art. 46) e dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (art. 47)?

L'art. 46 copre uno elenco tassativo di stati e qualità certificabili dalla PA (residenza, titolo di studio, ecc.). L'art. 47 copre tutto il resto: fatti che il dichiarante conosce direttamente ma che la PA non può certificare. Se il fatto è nell'elenco dell'art. 46 si usa l'autocertificazione; per tutto il resto si usa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Posso dichiarare fatti che riguardano altre persone con la dichiarazione sostitutiva?

Sì, ma solo se ne avete diretta conoscenza (art. 47, comma 2). Non potete attestare fatti appresi per sentito dire. Se la dichiarazione risulta falsa, la responsabilità penale ricade sul dichiarante anche per i fatti relativi ai terzi.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà va fatta davanti a un pubblico ufficiale?

No. Basta sottoscriverla alla presenza del dipendente addetto oppure, più comunemente, allegarla copia del documento d'identità e inviarla per posta, PEC o portale online. Il pubblico ufficiale non è più necessario grazie all'art. 38 DPR 445/2000.

Cosa rischio se faccio una dichiarazione sostitutiva falsa?

Sul piano penale: reati di falsità ideologica (art. 483 c.p.), false dichiarazioni su qualità personali (art. 495 c.p.) e falsità in atti (art. 496 c.p.), come richiama l'art. 76 DPR 445/2000. Sul piano amministrativo: decadenza dai benefici ottenuti, revoca di quelli già erogati e divieto di accesso a contributi e agevolazioni per due anni (art. 75).

Ho smarrito il passaporto: devo fare denuncia prima di chiedere il duplicato?

Dipende. L'art. 47, comma 4, prevede che lo smarrimento di documenti si provi con dichiarazione sostitutiva, salvo che la legge preveda espressamente la denuncia come presupposto del procedimento. Per i passaporti alcune norme speciali possono richiedere la denuncia: verificate la normativa di settore o chiedete all'ufficio competente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.