Testo dell'articoloVigente
Art. 130 D.Lgs. 174/2016 — Ambito di applicazione e procedimento
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
2. I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione.
3. La richiesta di rito abbreviato può essere formulata anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero.
4. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.
5. Il presidente fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite. Egualmente procede se il convenuto, nell’atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata.
6. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno. In appello è comunque escluso l’esercizio del potere riduttivo.
7. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.
8. Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.
9. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.
10. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario.
11. Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese.
Stesso numero, altri codici
- Art. 130 Cod. Amb. — inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
- Art. 130 D.Lgs. 209/2005 — Imprese autorizzate
- Art. 130 D.Lgs. 42/2004 — Disposizioni regolamentari precedenti
- Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio
- Articolo 130 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 130 Codice del Consumo: Diritti del consumatore
Commento
La funzione deflattiva del rito abbreviato
L'articolo 130 introduce nel processo contabile un istituto deflattivo di notevole rilevanza pratica: il rito abbreviato, che consente la definizione alternativa del giudizio di responsabilità mediante il pagamento di una somma inferiore alla pretesa risarcitoria integrale. La ratio è duplice: da un lato, garantire all'erario un incameramento certo e immediato di somme risarcitorie, evitando l'incertezza e la lunghezza del rito ordinario; dall'altro, offrire al convenuto la possibilità di chiudere la vicenda a condizioni economicamente vantaggiose, senza attendere l'esito di un giudizio potenzialmente sfavorevole. Il rito abbreviato si affianca — senza sostituire — al rito ordinario, che rimane la via processuale principale.
Il rito abbreviato in primo grado: condizioni e limiti percentuali
Il comma 1 regola l'accesso al rito in primo grado: il convenuto deve acquisire il previo e concorde parere del pubblico ministero e presentare la richiesta a pena di decadenza nella comparsa di risposta. La somma proposta non può superare il 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il tetto del 50% riflette la logica di vantaggio per entrambe le parti: il convenuto paga meno dell'importo contestato, ma l'erario incassa subito senza rischi processuali. La condizione del previo e concorde parere del pubblico ministero è fondamentale: il PM valuta l'opportunità dell'accordo in relazione all'entità del danno, alla solidità probatoria e all'interesse pubblico all'incameramento rapido della somma.
Il rito abbreviato in appello e la soglia del 70%
Il comma 2 estende la possibilità di accedere al rito ai soggetti già condannati in primo grado, che possono chiedere alla sezione di appello la definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione. La soglia più elevata rispetto al primo grado (70% contro il 50%) si spiega con il fatto che il condannato in appello ha già subito una valutazione di responsabilità sfavorevole e il rischio processuale per l'erario è corrispondentemente ridotto: non vi è più incertezza sull'an della responsabilità, ma semmai sul quantum definitivo. Il comma 3 consente di formulare la richiesta anche per la prima volta in appello, purché contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta.
L'inammissibilità nei casi di doloso arricchimento
Il comma 4 introduce una limitazione assoluta: il rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante. La ratio è evidente: quando il convenuto ha agito con dolo e ne ha tratto un personale vantaggio economico, la definizione alternativa a condizioni scontate sarebbe incompatibile con la funzione sanzionatoria e deterrente della responsabilità contabile. La nozione di «doloso arricchimento» richiede un accertamento specifico da parte del collegio: non basta la mera prova del dolo, ma occorre che dall'illecito sia derivato un arricchimento personale del responsabile.
Il procedimento: decreto, udienza, versamento e sentenza
I commi 5-8 disciplinano il procedimento. Il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto comunicato alle parti. Il collegio delibera in camera di consiglio sulla congruità della somma proposta, tenendo conto della gravità della condotta e dell'entità del danno; in appello, è escluso l'esercizio del potere riduttivo. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento in unica soluzione. Accertato il pagamento, il giudizio si chiude con sentenza, che in primo grado non è impugnabile (comma 9). In caso di rigetto della richiesta o di mancato pagamento, il giudizio prosegue con il rito ordinario (comma 10).
Le conseguenze processuali in caso di mancato accordo del PM
Il comma 11 introduce una norma di carattere sanzionatorio-processuale in favore del convenuto: quando il PM ha negato il parere concorde e il giudizio prosegue con il rito ordinario, se la sentenza condanna ad una somma pari o inferiore a quella che il convenuto aveva proposto ai sensi dei commi 1 e 2, il collegio tiene conto di tale circostanza nel provvedere sulle spese. In questo modo il legislatore crea un incentivo indiretto per il pubblico ministero ad accordare il parere favorevole quando la proposta del convenuto sia congrua, evitando il rischio di un giudizio che si concluda a condizioni meno favorevoli all'erario.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la percentuale massima che il convenuto può proporre nel rito abbreviato in primo grado?
In primo grado la somma proposta non può superare il 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Qual è la percentuale minima per il rito abbreviato in appello?
In appello la somma deve essere non inferiore al 70% del danno contestato in citazione.
Il rito abbreviato è sempre ammissibile?
No, è inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante; in tutti gli altri casi richiede il previo e concorde parere del pubblico ministero.
La sentenza di primo grado emessa con il rito abbreviato è impugnabile?
No, il comma 9 stabilisce che la sentenza pronunciata in primo grado con il rito abbreviato non è impugnabile.
Cosa succede se il convenuto non paga la somma nel termine fissato dal collegio?
In caso di omesso pagamento della somma fissata, il giudizio riprende e prosegue con il rito ordinario ai sensi del comma 10.
Entro quando deve essere presentata la richiesta di rito abbreviato in primo grado?
A pena di decadenza, la richiesta deve essere presentata nella comparsa di risposta.
Vedi anche