Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 L. 218/1995 – Capacità di testare

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 47 della legge 218/1995 stabilisce la legge applicabile alla capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo. Il criterio di collegamento adottato è la legge nazionale del disponente al momento in cui compie l'atto: testamento, modifica o revoca. Si tratta di un criterio personale e mobile, poiché si cristallizza all'atto dispositivo e non dipende dalla legge in vigore al momento della morte. La norma riguarda esclusivamente la capacità in senso stretto (età, stato mentale, limitazioni soggettive), non la forma del testamento né le disposizioni di contenuto, che seguono regole proprie.
Indice dei contenuti

Il criterio della legge nazionale al momento dell'atto

L'articolo 47 adotta un criterio di collegamento personale: la legge nazionale del disponente. La peculiarità rispetto ad altre norme della legge 218/1995 è il momento rilevante di cristallizzazione: non la morte del testatore, bensì il momento in cui viene compiuto il singolo atto (redazione del testamento, modifica o revoca). Questo vuol dire che se un cittadino straniero acquista o perde la cittadinanza italiana tra la redazione del testamento e la morte, la legge applicabile alla capacità di testare rimane quella della nazionalità posseduta al momento della disposizione. La soluzione garantisce la certezza del diritto: il testatore sa, al momento in cui scrive le ultime volontà, quale legge ne valuta la capacità, e non è esposto a incertezze legate a futuri cambiamenti di nazionalità.

Contenuto della capacità di testare

La capacità di testare comprende l'insieme delle condizioni soggettive che l'ordinamento richiede affinché la persona possa validamente disporre per testamento. In diritto italiano (articolo 591 del codice civile) sono incapaci di testare: i minori di età, gli interdetti per infermità di mente, e coloro che, al momento della disposizione, erano privi di capacità di intendere e di volere. La legge straniera può prevedere soglie di età diverse, limitazioni per determinati tipi di disposizione (ad esempio, i minori emancipati), o cause di incapacità ulteriori legate allo stato civile o alla condizione familiare. L'articolo 47 rimette alla legge nazionale del disponente la valutazione di tutte queste condizioni.

Distinzione tra capacità, forma e contenuto del testamento

L'articolo 47 riguarda esclusivamente la capacità di testare in senso stretto. Le questioni di forma del testamento sono disciplinate dall'articolo 48, che ammette una pluralità di leggi alternative (legge del luogo di disposizione, legge nazionale del testatore al momento della disposizione o al momento della morte, legge del domicilio o della residenza). Le questioni di contenuto - istituzione di erede, legati, sostituzione, oneri, disposizioni a favore di incapaci di ricevere - seguono la legge successoria individuata dall'articolo 46, cioè in linea generale la legge nazionale del defunto al momento della morte. Questa tripartizione evita sovrapposizioni: la capacità è regolata dalla legge nazionale al momento dell'atto, la forma dalla legge più favorevole tra le plurime alternative, il merito dalla legge successoria.

Modifica e revoca del testamento

L'articolo 47 estende il medesimo criterio anche alla modifica e alla revoca del testamento. Questo significa che ciascun atto dispositivo è valutato autonomamente con riferimento alla legge nazionale del disponente al momento di quell'atto specifico. Se un testatore compila un testamento a trent'anni, lo modifica a quaranta e lo revoca a sessanta, la capacità di ciascun atto è valutata in base alla legge nazionale posseduta rispettivamente a quelle date. La coerenza sistematica di questa soluzione è evidente: consente una verifica puntuale della capacità per ogni atto, indipendentemente dalla storia personale del testatore.

Interazione con il rinvio e l'ordine pubblico

Poiché l'articolo 47 richiama la legge nazionale del disponente senza escludere espressamente il rinvio, occorre verificare se la legge straniera indicata operi a sua volta un rinvio a un terzo ordinamento. L'articolo 13 della legge 218/1995 ammette il rinvio se il terzo ordinamento accetta, o se il rinvio conduce alla legge italiana. Nei casi in cui la legge straniera applicabile alla capacità di testare conducesse a risultati contrari all'ordine pubblico - ad esempio vietando il testamento alle donne o subordinandolo a condizioni discriminatorie - il limite dell'articolo 16 della stessa legge precluderebbe l'applicazione di tali norme, sostituendo la legge italiana.

Profili pratici per il notaio italiano

Il notaio italiano che riceve un testamento da parte di uno straniero è tenuto a verificare la capacità di testare del disponente in base alla sua legge nazionale al momento dell'atto. A tal fine può avvalersi degli strumenti previsti dall'articolo 14 della legge 218/1995: informazioni tramite il Ministero della giustizia, perizie di esperti, o informazioni dalle istituzioni specializzate. Se non riesce ad accertare il contenuto della legge straniera, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento, o in ultima istanza la legge italiana. Questa procedura di accertamento è particolarmente rilevante per i testatori provenienti da ordinamenti che prevedono l'età minima per testare superiore ai diciotto anni, o che richiedono il consenso di tutori o curatori per determinati soggetti.

Capacità di ricevere per testamento

La capacità di testare dell'articolo 47 si distingue dalla capacità di ricevere per testamento, che attiene alla posizione del beneficiario della disposizione e non del testatore. La capacità di ricevere è una questione di contenuto della disposizione testamentaria e rientra pertanto nella legge successoria ex articolo 46. Questa distinzione è rilevante quando, ad esempio, la legge nazionale del testatore al momento del testamento permette la capacità di disporre ma la legge successoria applicata al momento della morte preclude determinate categorie di beneficiari (enti, persone giuridiche straniere, ecc.). Le due questioni vanno risolte separatamente, applicando le rispettive leggi regolatrici.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se uno straniero è capace di testare secondo la propria legge nazionale ma non secondo la legge italiana, il testamento è valido?

Sì. L'articolo 47 rimanda alla legge nazionale del disponente al momento del testamento. Se quella legge ritiene il soggetto capace, la capacità è riconosciuta in Italia, salvo che il risultato sia contrario all'ordine pubblico.

Quale legge si applica se il testatore aveva doppia cittadinanza al momento della redazione del testamento?

Si applica l'articolo 19 della legge 218/1995: se tra le cittadinanze vi è quella italiana, prevale la legge italiana; altrimenti si applica la legge dello Stato con cui il soggetto ha il collegamento più stretto.

La capacità di testare e la validità formale del testamento sono regolate dalla stessa legge?

No. La capacità di testare è regolata dall'articolo 47 (legge nazionale del disponente al momento dell'atto), mentre la forma del testamento è disciplinata dall'articolo 48, che prevede una pluralità di leggi alternative.

Il notaio italiano deve verificare d'ufficio la legge nazionale del testatore straniero?

Sì. Il giudice (e in via analogica il notaio) deve accertare d'ufficio il contenuto della legge straniera applicabile, avvalendosi degli strumenti previsti dall'articolo 14 della legge 218/1995, tra cui informazioni ministeriali e perizie di esperti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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