Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 6 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizza…

    Art. 6 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

    2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

    2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 , i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)

    2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 )) .

    2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 )) .

    3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)

    4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

    4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

    5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

  • Art. 9 CTS – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

    Art. 9 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Note all'art. 9: – Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 , S.O.

  • Art. 5 L. 300/1970 – Accertamenti sanitari

    Art. 5 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Accertamenti sanitari

    In vigore dal 20/05/1970

    Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

  • Art. 7 D.Lgs. 74/2000 – Articolo abrogato

    Art. 7 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/04/2000

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158

  • Art. 1 quinquies L. 190/2012 – Pubblicazione bilanci e atti

    Art. 1 (cc. 26-35) L. 190/2012 – Pubblicazione bilanci, costi e organizzazione

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

    27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

    28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

    29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’ articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 , e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

    30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 , e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 , e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

    31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .

    32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 .

    33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 , ed è comunque valutata ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

    34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile , limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

    35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica; d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione; e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati; f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità; g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

  • Art. 6 CAD – Utilizzo del domicilio digitale

    Art. 6 D.Lgs. 82/2005 CAD – Utilizzo del domicilio digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma

    4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. ))

    1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) . ((

    1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo

    6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo

    6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo

    6-quater. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e

    23-bis. ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

  • Art. 317 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 317 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 8 CTS – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di l…

    Art. 8 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 ((…)) ; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  • Art. 4 L. 300/1970 – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

    Art. 4 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

    In vigore dal 20/05/1970

    1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.))

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

    3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

  • Imposta di registro sull’acquisto della prima casa

    In sintesi

    • Aliquota agevolata: il registro sulla prima casa è del 2% del valore (non del 9% ordinario).
    • Minimo 1.000 euro: anche se il 2% dà una cifra inferiore, si paga almeno 1.000 euro.
    • Ipotecaria e catastale fisse: tra privati entrambe sono 50 euro, non proporzionali.
    • No immobili di lusso: l’agevolazione non spetta per le categorie A/1, A/8 e A/9.
    • Residenza entro 18 mesi: l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito.
    • Sistema prezzo-valore: la base imponibile può essere il valore catastale, spesso inferiore al prezzo di mercato.

    Quanto si paga di registro acquistando la prima casa

    Comprare la prima casa è uno dei passi più importanti nella vita di una persona. Tra i costi da considerare c’è l’imposta di registro, cioè la tassa che si paga allo Stato al momento del rogito notarile. La buona notizia è che chi acquista la prima abitazione da un privato (o da un’impresa che vende senza IVA) beneficia di un’aliquota molto ridotta rispetto all’acquisto ordinario: il 2% invece del 9%.

    Il 2% si calcola sul valore dell’immobile, ma c’è una soglia minima: si paga almeno 1.000 euro, anche se la matematica darebbe un risultato inferiore. Oltre al registro, si pagano l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale: tra privati entrambe sono fisse a 50 euro ciascuna. Il totale delle imposte sull’acquisto prima casa tra privati è quindi: 2% (min. 1.000 euro) + 50 + 50 euro.

    Attenzione: per beneficiare dell’aliquota agevolata occorre rispettare precisi requisiti. L’immobile non deve essere di lusso, l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi, e non deve essere già proprietario di un’altra casa acquistata con le stesse agevolazioni sull’intero territorio nazionale. Vediamo in dettaglio come funziona il calcolo e quali documenti servono.

    Un aspetto spesso trascurato è il sistema del prezzo-valore: chi acquista un’abitazione da una persona fisica può chiedere al notaio di calcolare l’imposta non sul prezzo pagato, ma sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%, poi moltiplicata per 110 nel caso di prima casa). Poiché il valore catastale è quasi sempre inferiore al prezzo di mercato, si ottiene un risparmio significativo sull’imposta.

    Imposte sull'acquisto della prima casa tra privati
    Tributo Aliquota / Importo Note
    Imposta di registro 2% del valore Minimo 1.000 euro
    Imposta ipotecaria 50 euro (fissa) Tra privati; 200 euro da impresa con IVA
    Imposta catastale 50 euro (fissa) Tra privati; 200 euro da impresa con IVA
    Base imponibile (prezzo-valore) Rendita catastale × 1,05 × 110 Su richiesta, se abitazione a persona fisica

    Esempio pratico

    • Tizio acquista la sua prima casa da un privato al prezzo di 200.000 euro. La rendita catastale rivalutata dell’immobile è 80.000 euro (cioè rendita × 1,05 × 110). Tizio chiede al notaio di applicare il sistema prezzo-valore: la base imponibile diventa 80.000 euro. L’imposta di registro è il 2% di 80.000 euro = 1.600 euro (supera il minimo di 1.000 euro). A questo si aggiungono 50 euro di imposta ipotecaria e 50 euro di imposta catastale. Totale imposte: 1.700 euro invece dei 4.000 euro che avrebbe pagato calcolando il 2% sul prezzo di acquisto.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di compravendita (rogito)
    • Dichiarazione in atto di possesso dei requisiti prima casa
    • Visura catastale dell’immobile (per il prezzo-valore)
    • Documento d’identità e codice fiscale delle parti
    • Ricevuta del pagamento delle imposte tramite modello F24 (versate dal notaio)

    Caso 1 – Tizio acquista la prima casa con il prezzo-valore

    Scenario. Tizio, che non possiede altri immobili, acquista un appartamento (categoria A/2) in un Comune diverso dalla sua attuale residenza, al prezzo di 180.000 euro. La rendita catastale è 600 euro. Chiede al notaio di applicare il sistema prezzo-valore.

    Come si applica. Il valore catastale si calcola così: rendita 600 euro × rivalutazione 5% = 630 euro, poi × 110 (coefficiente prima casa) = 69.300 euro. L’imposta di registro è il 2% di 69.300 euro = 1.386 euro, superiore al minimo di 1.000 euro. Tizio paga 1.386 euro di registro + 50 euro di ipotecaria + 50 euro di catastale = 1.486 euro totali. Deve poi trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, pena la decadenza dall’agevolazione e il pagamento della differenza d’imposta più sanzioni.

    In pratica

    • Base imponibile prezzo-valore: rendita × 1,05 × 110.
    • Imposta registro: 2% del valore catastale, minimo 1.000 euro.
    • Ipotecaria e catastale: 50 + 50 euro fissi.
    • Residenza da trasferire nel Comune entro 18 mesi.

    Caso 2 – Caio già proprietario di un'abitazione nello stesso Comune

    Scenario. Caio vuole acquistare una casa come prima abitazione, ma risulta già proprietario di un appartamento nello stesso Comune dove vorrebbe acquistare.

    Come si applica. Questo è uno dei requisiti che fa perdere l’agevolazione: l’acquirente non deve essere titolare di altra abitazione nello stesso Comune. Caio non può quindi beneficiare dell’aliquota del 2%. Pagherà l’aliquota ordinaria del 9% sul valore dell’immobile, più le imposte ipotecaria e catastale da 50 euro ciascuna. L’unica via per recuperare l’agevolazione sarebbe vendere l’immobile già posseduto prima del rogito, oppure verificare se esistono le condizioni per la portabilità dell’agevolazione prima casa (che però riguarda le situazioni in cui si ha già una casa acquistata con i benefici e la si sostituisce).

    In pratica

    • Non si può avere un’altra casa nello stesso Comune (né su tutto il territorio nazionale un’abitazione acquistata con i benefici prima casa).
    • Se il requisito manca, si paga l’aliquota ordinaria del 9%.
    • La decadenza dai benefici comporta il recupero della differenza d’imposta più interessi e sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota di registro per la prima casa?

    Il 2% del valore dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro. Si applica tra privati o quando il venditore è un’impresa che vende senza IVA.

    Cosa sono le imposte ipotecaria e catastale sull'acquisto prima casa?

    Sono due tributi fissi da 50 euro ciascuno, dovuti insieme all’imposta di registro al momento del rogito. In totale fanno 100 euro aggiuntivi rispetto al registro.

    Cosa si intende per sistema prezzo-valore?

    È la possibilità di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile invece che sul prezzo di acquisto. Si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 1,05 e poi per 110. Di norma il valore catastale è inferiore al prezzo, quindi si paga meno.

    Entro quanto tempo devo trasferire la residenza?

    L’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data del rogito. Se non lo fa, decade dall’agevolazione.

    Posso avere i benefici prima casa se ho già un'altra abitazione?

    Dipende. Non puoi averli se possiedi già un’abitazione nello stesso Comune. Non puoi averli nemmeno se possiedi, su tutto il territorio nazionale, un’altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa (a meno che la venda entro un anno).

    L'agevolazione vale anche per gli immobili di lusso?

    No. Le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) sono escluse dall’agevolazione prima casa.

    Chi paga materialmente l'imposta di registro?

    Il notaio raccoglie le somme dalle parti e le versa all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24. Nella prassi l’imposta è a carico dell’acquirente, salvo diversi accordi contrattuali.

    Vedi anche: Acquisto da impresa con IVA, Comprare la seconda casa, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze e Imposta di registro.

  • Art. 5 D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità dell’ente

    Art. 5 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Responsabilità dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

    2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

  • Art. 6 D.Lgs. 74/2000 – T e n t a t i v o

    Art. 6 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – T e n t a t i v o

    In vigore dal 15/04/2000

    1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono ((…)) punibili a titolo di tentativo ((, salvo quanto previsto al comma 1-bis)) .

    1-bis. ((Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.))

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