Autore: Andrea Marton

  • Art. 117 RD 12/1941 – Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Proc

    Art. 117 RD 12/1941 – Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Proc

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. I posti di magistrati… di tribunale destinati alla Corte di cassazione… sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

  • Art. 57 Reg. (UE) 2022/2065 – Assistenza reciproca

    Art. 57 Reg. (UE) 2022/2065 – Assistenza reciproca

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento. L'assistenza reciproca comprende in particolare lo scambio di informazioni a norma del presente articolo e il dovere del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di informare tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, il comitato e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine e all'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la sua valutazione, nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari.

    2. Ai fini di un'indagine il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere ad altri coordinatori dei servizi digitali di fornire informazioni specifiche in loro possesso per quanto riguarda uno specifico fornitore di servizi intermediari o di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, relativamente a informazioni specifiche situate nel loro Stato membro. Se del caso, il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta può coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche dello Stato membro in questione.

    3. Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 la soddisfa e informa il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito alle misure adottate, senza indebito ritardo ed entro due mesi dal suo ricevimento, a meno che:

    a) l'ambito o l'oggetto della richiesta non sia sufficientemente specificato, motivato o proporzionato alla luce delle finalità dell'indagine; oppure

    b) né il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta né altre autorità competenti né altre autorità pubbliche del relativo Stato membro siano in possesso delle informazioni richieste né vi possano avere accesso; oppure

    c) la richiesta non possa essere soddisfatta senza violare il diritto dell'Unione o nazionale.

    Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta giustifica il suo rifiuto presentando una risposta motivata entro il termine di cui al primo comma.

  • Art. 30 D.Lgs. 1/2018 – Altre disposizioni relative all’utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile

    Art. 30 D.Lgs. 1/2018 – Altre disposizioni relative all’utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile ( Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv.

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

    2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

    3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell’espletamento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

    4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d’istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d’uso e custodia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 76 CAD – Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sis…

    Art. 76 D.Lgs. 82/2005 CAD – Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico diconnettività

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Gli scambi di documenti informatici ((…)) nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)

  • Art. 90 TUIR: Proventi immobiliari – Testo aggiornato

    Art. 90 TUIR: Proventi immobiliari – Testo aggiornato

    Art. 90 TUIR – Proventi immobiliari (ex art. 57)

    In vigore dal 29/04/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 4

    “1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, ne’ beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, e’ ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unita’ immobiliare, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unita’ immobiliare, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (1).

    2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.”

    (1) Le disposizioni del presente comma, come modificato dall’ art. 4, comma 5-sexies, lettera b), decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-septies del medesimo art. 4 decreto-legge n. 16 del 2012.

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  • Art. 21 bis T.U.IVA: Fattura semplificata

    Art. 21 bis T.U.IVA: Fattura semplificata

    Art. 21 bis T.U.IVA – Fattura semplificata.(1)

    In vigore dal 01/01/2013 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 325, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche’ la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, puo’ essere emessa in modalita’ semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

    a) data di emissione;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo’ essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

    g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

    h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

    2. La fattura semplificata non puo’ essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

    a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

    3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attivita’ o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.”

    ____________________

    (1) Vedi pure art. 1 D.M. 10/05/2019 GU 120/2019.

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  • Art. 18 L. 241/1990 – Autocertificazione

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
    2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
  • CCNL Gomma Plastica: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica stabilisce un periodo di comporto (la malattia non può giustificare il licenziamento) di 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità e di 12 mesi per quelli con anzianità superiore. Il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi giorni, scalando progressivamente. In caso di infortunio sul lavoro l’integrazione INAIL è più ampia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Integrazioni economiche per malattia – CCNL Gomma Plastica (indicativo)
    Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione datoriale Totale a carico datore
    1°-3° giorno (carenza) 0% 100% retribuzione 100%
    4°-20° giorno 50% retribuzione Integrazione fino a 100% ~100% (50% datore)
    21°-180° giorno 66,67% retribuzione Integrazione fino a 100% ~100% (~33% datore)
    Oltre 180 giorni 66,67% (se non scaduta) Nessuna ulteriore integrazione Solo INPS

    I dati sopra sono indicativi e riflettono le disposizioni del CCNL; l’integrazione precisa dipende dall’anzianità del lavoratore e dall’accordo aziendale. In caso di infortunio INAIL, la copertura è del 60% per i primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno, con possibile integrazione datoriale.

    Il periodo di comporto

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per malattia. Nel CCNL Gomma Plastica il comporto è:

    • 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità;
    • 12 mesi (per un periodo di 24 mesi) per chi ha almeno 3 anni di anzianità.

    Il comporto può essere per un’unica malattia continuativa (comporto secco) oppure per la somma di più eventi morbosi nell’arco di un periodo di riferimento (comporto per sommatoria). Superato il periodo di comporto, il datore può licenziare con preavviso; il lavoratore ha però diritto a un periodo di aspettativa non retribuita prima del licenziamento definitivo.

    Carenza INPS e integrazione datoriale

    L’INPS non copre i primi 3 giorni di malattia (c.d. periodo di carenza). Il CCNL Gomma Plastica impone al datore di integrare la carenza fino al 100% della retribuzione. Dal 4° giorno l’INPS eroga il 50% per i giorni 4-20 e il 66,67% dal 21° giorno: il datore integra la differenza fino al 100% per i primi 180 giorni complessivi.

    Le aziende con accordo integrativo aziendale (es. grandi gruppi del pneumatico) possono prevedere integrazioni ulteriori o copertura al 100% per periodi più lunghi.

    Infortunio sul lavoro e INAIL

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la copertura INAIL sostituisce quella INPS:

    • 1° giorno: a carico del datore al 100%;
    • 2°-3° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera (il CCNL può prevedere integrazione fino al 100%);
    • Dal 4° giorno al 90°: INAIL al 60%;
    • Dal 91° giorno: INAIL al 75%.

    Il settore gomma-plastica presenta rischi specifici legati all’esposizione a agenti chimici (solventi, polveri di silice, fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche). Le malattie professionali da questi agenti (es. asma professionale, dermatiti, mesotelioma per esposizione amianto storica) sono coperte da INAIL con le stesse regole dell’infortunio.

    Aspettativa non retribuita e rientro

    Al termine del periodo di comporto, il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute (di norma 60-90 giorni, rinnovabile). Durante l’aspettativa il rapporto di lavoro è sospeso: non matura retribuzione, ferie né anzianità convenzionale.

    Al rientro dalla malattia, il lavoratore ha diritto di riprendere le mansioni precedenti (o equivalenti). Se la malattia ha determinato una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall’INAIL (rendita INAIL), il datore deve valutare accomodamenti ragionevoli ai sensi della disciplina antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003 e L. 68/1999).

    Casi pratici

    Tizio – Comporto per sommatoria
    Tizio (anzianità 4 anni) ha avuto 3 episodi di malattia nell’anno: 30, 45 e 60 giorni. Totale: 135 giorni su 24 mesi. Il CCNL prevede comporto per sommatoria di 12 mesi su un arco di 24 mesi. Tizio è ancora entro il limite: il datore non può ancora licenziarlo. Se supera i 12 mesi (360 giorni) nel biennio, si apre il comporto.
    Caia – Malattia professionale
    Caia lavora da 15 anni a contatto con solventi in un’azienda di articoli tecnici in gomma. Sviluppa asma professionale riconosciuta da INAIL. Percepisce l’indennità per inabilità temporanea assoluta (INAIL 60-75%) più integrazione datoriale. Il riconoscimento INAIL le garantisce anche la rendita per inabilità permanente se il grado è superiore al 6%.
    Sempronio – Comporto secco e aspettativa
    Sempronio subisce un intervento chirurgico e resta in malattia per 9 mesi continuativi (comporto secco superato oltre i 6 mesi previsti per anzianità < 3 anni). Il datore invia lettera di superamento comporto. Sempronio chiede 60 giorni di aspettativa non retribuita per terminare la convalescenza. Scaduta l'aspettativa senza rientro, il datore procede con il licenziamento per superamento comporto, con preavviso lavorato o indennizzato.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Gomma Plastica?
    6 mesi per anzianità inferiore a 3 anni; 12 mesi (nell’arco di 24 mesi) per anzianità pari o superiore a 3 anni. Comprende sia il comporto secco sia il comporto per sommatoria.
    Il datore paga i primi tre giorni di malattia?
    Sì. I primi 3 giorni (carenza INPS) sono a totale carico del datore, che integra fino al 100% della retribuzione normale.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea (60% dal 4° giorno, 75% dal 91°). Il CCNL prevede l’integrazione datoriale per avvicinarsi al 100% della retribuzione per la maggior parte del periodo di inabilità.
    La malattia professionale è trattata come l'infortunio?
    Sì. Anche la malattia professionale riconosciuta da INAIL (es. dermatosi, asma da agenti chimici) dà diritto alle stesse prestazioni INAIL dell’infortunio sul lavoro, inclusa la rendita per inabilità permanente.
    Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato. Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento; prima deve offrire un periodo di aspettativa non retribuita se richiesto dal lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e maturazione, anticipazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Animazione Turistica: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: livelli, qualifiche e mansioni

    Qual è la differenza tra un animatore, un capo animatore e un capo villaggio? Come si inquadra il responsabile del mini club? Questa guida illustra la classificazione del personale di animazione turistica secondo il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), aggiornato al rinnovo del luglio 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo prevede 10 livelli di inquadramento. Gli animatori polivalenti rientrano tipicamente nel 4° livello, i responsabili mini club e baby club nel 3°, i capi animatori nel 3°, i capi villaggio nel 2° o 1°. Il rinnovo 2024 ha introdotto il passaggio automatico al livello superiore dopo 15 mesi di servizio per il personale di animazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027

    Il sistema di classificazione del CCNL Turismo

    Il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) articola il personale dipendente in dieci categorie di inquadramento, disposte in ordine decrescente di responsabilità e complessità delle mansioni: Quadro A, Quadro B, 1° livello, 2° livello, 3° livello, 4° livello, 5° livello, 6° Super, 6° livello, 7° livello.

    Il rinnovo del 5 luglio 2024 ha aggiornato significativamente le declaratorie di mansione, introducendo nuove figure professionali legate a digitalizzazione, revenue management e social media, e ha riconosciuto esplicitamente il percorso di carriera per il personale di animazione.

    Tabella riepilogativa degli inquadramenti tipici nell’animazione

    Livelli di inquadramento tipici nel settore animazione turistica — CCNL Turismo Federalberghi-Faita
    Livello Figura professionale tipica Caratteristiche principali
    Quadro A / 1° Direttore animazione, Capo villaggio (struttura grande) Responsabilità gestionale, coordinamento equipe numerosa, rapporto con tour operator
    Capo villaggio, Responsabile intrattenimento Coordinamento operativo, gestione budget animazione, selezione staff
    Capo animatore, Responsabile mini club, Responsabile baby club Coordinamento gruppo, pianificazione programma settimanale, supervisione sicurezza bambini
    Animatore polivalente Attività sportive, spettacoli, animazione diurna e serale, gestione ospiti
    Animatore junior, Addetto animazione Mansioni esecutive con supervisione, prima esperienza; passaggio al 4° dopo 15 mesi
    6° / 7° Supporto animazione, Mascotte Attività semplici, compiti ausiliari, senza autonomia gestionale

    La tabella riporta l’inquadramento tipico. Il livello effettivo dipende dalle mansioni concrete stabilite nel contratto individuale e dalle declaratorie del CCNL applicato. Se l’azienda applica un CCNL diverso (es. Conflavoro PMI), la struttura dei livelli può essere differente.

    Declaratorie dei livelli più comuni nell’animazione

    4° livello — Animatore polivalente

    Il 4° livello comprende i lavoratori che svolgono attività con competenze tecnico-pratiche specifiche e un certo grado di autonomia operativa. Nell’animazione turistica rientra l’animatore che conduce autonomamente attività sportive (beach volley, acquagym, torneo di tennis), attività ludiche e teatrali, spettacoli serali, cura i rapporti con gli ospiti e collabora alla sicurezza in acqua o in campo.

    3° livello — Capo animatore e responsabili mini club

    Il 3° livello riguarda i lavoratori con responsabilità di coordinamento su altri lavoratori o su un’area specifica di servizio. Il capo animatore pianifica il programma delle attività, assegna i compiti agli animatori, gestisce i rapporti con la regia degli spettacoli e riferisce alla direzione. Il responsabile mini club gestisce in autonomia le attività per l’infanzia, garantisce la sorveglianza e tiene i registri delle presenze.

    2° livello — Capo villaggio

    Il 2° livello comprende lavoratori con elevata autonomia e responsabilità gestionali. Il capo villaggio coordina l’intero dipartimento animazione, gestisce i rapporti con i tour operator, supervisiona budget e qualità del servizio e risponde direttamente alla direzione della struttura.

    Il percorso di carriera introdotto nel 2024

    Una novità rilevante del rinnovo del 5 luglio 2024 è l’introduzione di percorsi di carriera strutturati per i giovani che entrano nel settore. Per il personale di animazione è previsto il passaggio automatico al livello superiore dopo 15 mesi di servizio continuativo, a prescindere dall’anzianità anagrafica del lavoratore. Questo riconosce formalmente la crescita professionale degli animatori junior che maturano esperienza sul campo.

    In pratica: un animatore assunto al 5° livello, dopo 15 mesi di servizio (anche non consecutivi se riferiti allo stesso datore di lavoro), ha diritto al passaggio al 4° livello con il relativo aumento retributivo. Il diritto è automatico e non richiede una valutazione discrezionale del datore.

    Mansioni superiori: quando scatta il diritto al livello più alto

    L’art. 2103 del codice civile, così come riformato dal D.Lgs. 81/2015, stabilisce che il lavoratore assegnato in modo non occasionale a mansioni superiori ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente dopo tre mesi. Questo principio di legge si applica anche agli animatori turistici: se un animatore di 4° livello svolge stabilmente funzioni da capo animatore (3°), può richiedere l’adeguamento dell’inquadramento.

    Diverso è il caso delle mansioni superiori svolte per sostituire temporaneamente un collega assente: in quel caso il lavoratore ha diritto alla retribuzione del livello superiore per il periodo della sostituzione, ma non necessariamente al cambio definitivo di livello.

    Casi pratici

    Tizio — Primo contratto al 5° livello, passaggio al 4° dopo 15 mesi
    Tizio viene assunto al 5° livello come animatore junior per la stagione estiva 2024 (4 mesi). La stagione 2025 lo vede rientrato presso lo stesso villaggio per altri 6 mesi. A giugno 2025 ha maturato 10 mesi di servizio. Nella stagione 2026 completa i 15 mesi e ha diritto al passaggio automatico al 4° livello. Tizio lo segnala all’ufficio del personale, che aggiorna l’inquadramento e la retribuzione senza necessità di trattative.
    Caia — Responsabile mini club e mansioni superiori
    Caia è inquadrata al 3° livello come responsabile mini club. Nelle settimane di alta stagione il capo animatore (3°) è in ferie: la direzione assegna a Caia anche il coordinamento del team di animatori per 20 giorni. Caia svolge quindi mansioni da 2° livello. Ha diritto alla retribuzione del 2° livello per i 20 giorni di sostituzione, anche senza cambiamento definitivo del contratto.
    Sempronio — Capo villaggio inquadrato al 2° livello
    Sempronio è capo villaggio in un resort di medie dimensioni. Il suo contratto lo inquadra al 2° livello. Sempronio verifica che le proprie responsabilità — coordinamento di 15 animatori, gestione del rapporto con 3 tour operator, supervisione di budget annuale — corrispondano al 2° livello e non al livello Quadro B, che implicherebbe compiti decisionali di maggiore portata. In caso di dubbio, consulta il sindacato per una valutazione dell’inquadramento corretto.

    Domande frequenti

    A quale livello viene inquadrato un animatore turistico?
    Un animatore turistico con mansioni polivalenti (animazione diurna e serale, attività sportive, spettacolo) è generalmente inquadrato al 4° livello del CCNL Turismo. Chi è alla prima esperienza può essere assunto al 5° livello, con passaggio automatico al 4° dopo 15 mesi di servizio (novità rinnovo 2024).
    Cosa fa un capo animatore e a quale livello appartiene?
    Il capo animatore coordina il gruppo di animatori, pianifica il programma settimanale, gestisce i rapporti con la direzione e supervisiona spettacoli e sicurezza. Rientra nel 3° livello del CCNL Turismo.
    Il capo villaggio è un dirigente?
    No, salvo casi particolari. Il capo villaggio è generalmente inquadrato al 2° livello o come Quadro A/B. La qualifica dirigenziale è distinta e soggiace a un contratto separato.
    Dopo quanto tempo si sale di livello nell’animazione?
    Il rinnovo CCNL Turismo del 5 luglio 2024 prevede il passaggio al livello superiore dopo 15 mesi di servizio continuativo per il personale di animazione, come percorso di carriera automatico.
    Come si dimostra di svolgere mansioni superiori al proprio livello?
    Se si svolgono in modo continuativo mansioni superiori, si matura il diritto all’inquadramento nel livello corrispondente dopo 3 mesi (art. 2103 c.c.). È opportuno documentare le mansioni effettive e rivolgersi al sindacato in caso di mancato riconoscimento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 L. 241/1990 – Attività consultiva

    1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  • Art. 92 bis TUIR: Valutazione delle rimanenze di alcune categ

    Art. 92 bis TUIR: Valutazione delle rimanenze di alcune categ

    Art. 92 Bis TUIR – Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese (N.D.R.: Ai sensi dell’art.81, comma 20 decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 le disposizioni del presente decreto decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Vedasi anche i commi 21 e seguenti dell’art.81 del citato decreto-legge n.112 del 2008 per le disposizioni di prima applicazione del presente articolo.)

    in vigore dal 22/08/2008

    Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 81

    “1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e’ effettuata secondo il metodo della media ponderata o del “primo entrato primo uscito”, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita’ di:
    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
    b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
    3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell’articolo 92.”

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  • Art. 75 TULPS – articolo abrogato

    Art. 75 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112