Autore: Andrea Marton

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Livelli professionali, qualifiche e mansioni: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie classifica il personale in 16 livelli distribuiti su 4 aree professionali, con un sistema che va dalle alte funzioni direttive e tecniche (area 1, livelli Q) fino al personale ausiliario (area 4, livelli F). Ogni livello corrisponde a declaratorie specifiche che descrivono le competenze, l’autonomia e le responsabilità richieste.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie articola il personale in 16 livelli (da Q1 ad F2) su 4 aree professionali. Il macchinista è tipicamente al livello B1, il capotreno al livello B, il personale di manutenzione specializzato dal D al C. L’apprendistato professionalizzante è il percorso standard di accesso alle figure di condotta e accompagnamento treni.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Ambito
    Imprese di trasporto ferroviario persone e merci, gestione infrastrutture, servizi correlati

    Tabella riepilogativa

    Livelli professionali, aree e profili tipo — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
    Area Livello Profili tipo Minimo mensile (nov. 2025)
    Area 1 — Alta professionalità Q 1 Responsabile di unità tecnica o amministrativa complessa, dirigente di impianto 3.009,01 € (incl. ind. funzione)
    Q 2 Responsabile di funzione specialistica, coordinatore di struttura 2.554,11 € (incl. ind. funzione)
    A Specialista tecnico-commerciale senior, capo tecnico infrastrutture/rotabili 2.401,34 €
    Area 2 — Coordinamento e specializzazione B 1 Macchinista (conducente di treno), capo stazione, specialista tecnico 2.286,99 €
    B 2 Capo Treno / Capo Servizi Treno, specialista amministrativo senior 2.188,97 €
    B 3 Tecnico polifunzionale treno, addetto commerciale bordo 2.156,31 €
    Area 3 — Operatività qualificata C 1 Operatore specializzato manutenzione rotabili/infrastrutture, tecnico di ufficio 2.107,30 €
    C 2 Operatore specializzato della circolazione (livello avanzato) 2.074,62 €
    Area 3 / 4 — Operatività tecnica base D 1 Operatore specializzato manutenzione (base), addetto a impianto 2.041,95 €
    D 2 Operatore di manovra, addetto circolazione base 1.976,62 €
    D 3 Operatore tecnico polivalente 1.943,94 €
    E 1 Addetto servizi passeggeri, operatore commerciale a bordo 1.911,26 €
    E 2 / E 3 Operatore di supporto, addetto pulizia impianti 1.829,60 € / 1.796,91 €
    Area 4 — Attività ausiliarie F 1 Ausiliario qualificato, addetto pulizia a bordo treno 1.666,23 €
    F 2 Ausiliario generico 1.633,56 €

    Nota: i profili tipo sono indicativi. Le declaratorie precise per ogni livello sono contenute nel testo integrale del CCNL e negli allegati tecnici. L’inquadramento definitivo spetta al datore di lavoro sulla base delle mansioni effettivamente svolte; in caso di contestazione il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.

    Le quattro aree professionali

    Il sistema classificatorio del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie si fonda su quattro aree che esprimono crescenti livelli di complessità, autonomia e responsabilità:

    • Area professionale 1: funzioni di alta direzione tecnica, amministrativa o gestionale. Include i responsabili di unità organizzative complesse (livelli Q1 e Q2) e le figure specialistiche di alto profilo (livello A). Per Q1 e Q2 il CCNL prevede un’indennità di funzione aggiuntiva.
    • Area professionale 2: coordinamento operativo e specializzazione tecnica con significativa autonomia. Comprende le figure chiave dell’esercizio ferroviario: macchinista (B1), capotreno (B2), personale tecnico di bordo e di circolazione (B3).
    • Area professionale 3: attività operative che richiedono conoscenze tecniche specifiche e qualifiche formali. Rientrano i manutentori specializzati di rotabili e infrastrutture (C1-C2) e gli operatori di manovra e circolazione (D1-D3).
    • Area professionale 4: attività esecutive e di supporto con complessità limitata. Comprende il personale di assistenza passeggeri (E1-E3) e gli ausiliari (F1-F2), incluso il personale di pulizia a bordo e in stazione.

    Figure chiave del personale mobile

    Il settore ferroviario ha specifiche figure professionali legate all’esercizio dei treni, disciplinate in sezioni dedicate del CCNL:

    Macchinista (conducente di treno)

    Il macchinista è la figura cardine della sicurezza dell’esercizio ferroviario. Il d.lgs. 247/2010 (recepimento della direttiva 2007/59/CE) impone il conseguimento della licenza europea di condotta e del certificato di sicurezza, entrambi rilasciati da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali). I requisiti psicofisici sono rigorosi: acuità visiva di almeno 10/10 per occhio, perfetta percezione dei colori, udito idoneo, idoneità psico-attitudinale certificata. L’inquadramento contrattuale tipico è il livello B1 dopo apprendistato.

    Capo Treno / Capo Servizi Treno

    Il capotreno ha la responsabilità del servizio a bordo, della gestione dei passeggeri, della comunicazione con la cabina di guida e del rispetto delle procedure di sicurezza. L’inquadramento tipico è al livello B2. Per i servizi notte e lunga percorrenza il CCNL prevede discipline specifiche in materia di orario e riposi.

    Personale di manutenzione

    I manutentori di rotabili (locomotori, carrozze, carri) e di infrastrutture (binari, impianti di segnalamento, alimentazione elettrica) sono inquadrati prevalentemente nei livelli C e D. La certificazione tecnica richiesta varia a seconda della specializzazione (elettrica, meccanica, elettronica).

    Personale di circolazione e manovra

    Comprende gli operatori degli impianti di stazione, i dirigenti movimento, gli agenti del piano del traffico. L’inquadramento varia da D1 a B a seconda delle responsabilità e dell’impianto gestito.

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Il CCNL, in linea con l’art. 2103 c.c. (come modificato dal d.lgs. 81/2015), disciplina l’assegnazione a mansioni superiori: se la prestazione di mansioni di livello superiore si protrae oltre i termini contrattuali, il lavoratore ha diritto all’inquadramento al livello corrispondente e alla differenza retributiva. Il CCNL definisce i termini specifici entro cui scatta l’automatismo. In caso di controversia, le OO.SS. firmatarie offrono assistenza per il riconoscimento del livello corretto.

    Casi pratici

    Tizio — Da apprendista a macchinista B1

    Tizio è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la figura di macchinista. Al termine del percorso (durata prevista dal CCNL per la figura) consegue la licenza europea di condotta ANSFISA e viene inquadrato al livello B1. La sua retribuzione base passa dalla percentuale ridotta prevista durante l’apprendistato al minimo tabellare pieno di 2.286,99 euro mensili (dal 1° novembre 2025).

    Caia — Manutentrice di rotabili, passaggio da D1 a C1

    Caia lavora come operatrice di manutenzione rotabili al livello D1 da quattro anni. L’azienda le affida per sei mesi mansioni tipiche del livello C1 (supervisione di un team di manutenzione). Trascorso il periodo previsto dal CCNL, Caia ha diritto al passaggio formale al livello C1 con la relativa retribuzione. Senza che l’azienda la promuova spontaneamente, si rivolge alla Fit-Cisl per ottenere il riconoscimento.

    Sempronio — Ausiliario F2 con compiti di addetto commerciale

    Sempronio è formalmente inquadrato al livello F2 come ausiliario, ma da mesi svolge funzioni di addetto ai servizi passeggeri a bordo (livello E1). Segnala la situazione al sindacato Orsa Ferrovie, che avvia una procedura di verifica dell’inquadramento. L’azienda riconosce il livello E1 e corrisponde le differenze retributive dal giorno in cui è iniziata la prestazione di mansioni superiori.

Domande frequenti

In quale livello è inquadrato un macchinista?
Il macchinista (conducente di treno) è tipicamente inquadrato al livello B1 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie dopo il completamento dell’apprendistato professionalizzante e il conseguimento della licenza europea di condotta (d.lgs. 247/2010).
Che livello ha il capotreno?
La figura del Capo Treno / Capo Servizi Treno è collocata al livello B2. Il profilo include la responsabilità del servizio a bordo, la gestione dei passeggeri e gli obblighi di sicurezza dell’esercizio.
Come si accede ai livelli B e C nel settore ferroviario?
L’accesso alle figure professionali di livello B e C avviene generalmente tramite contratto di apprendistato professionalizzante (art. 21 del CCNL), con formazione specifica obbligatoria e, per le figure di condotta, con il conseguimento delle abilitazioni ANSFISA.
Cosa distingue l’area professionale 1 dall’area 2?
L’area 1 (Q1, Q2, A) comprende funzioni di alta responsabilità gestionale e tecnica. L’area 2 (B1, B2, B3) include le figure di coordinamento operativo e specialistiche con autonomia rilevante, tipicamente il personale di condotta e accompagnamento treni.
Il personale ausiliario rientra nel CCNL Ferrovie?
Sì, il personale ausiliario a bordo treno e negli impianti rientra nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, con inquadramento ai livelli F1 e F2. Questo vale anche per il personale degli appalti ferroviari operante per committenza di imprese ferroviarie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025. I profili tipo indicati nella tabella sono ricavati dalla documentazione sindacale disponibile (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) e da fonti specializzate; le declaratorie ufficiali sono contenute nel testo contrattuale integrale. Per situazioni specifiche di inquadramento consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114 D.Lgs. 174/2016 – Deferimento della questione

    Art. 114 D.Lgs. 174/2016 – Deferimento della questione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.

    2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.

    3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

  • Art. 67 GDPR – Scambio di informazioni

    Articolo 67 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Scambio di informazioni.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 11 T.U.IVA: Operazioni permutative e dazioni in pagamento

    Art. 11 T.U.IVA: Operazioni permutative e dazioni in pagamento

    Art. 11 T.U.IVA – Operazioni permutative e dazioni in pagamento.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere
    precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle
    in corrispondenza delle quali sono effettuate.
    La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al
    prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di
    materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o
    sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell’art. 14, non supera il cinque
    per cento del corrispettivo in denaro.”

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  • Art. 42 DPR 445/2000 – Certificati di abilitazione

    Art. 42 DPR 445/2000 – Certificati di abilitazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

  • Art. 884 Codice della Navigazione – Designazione del comandante

    Art. 884 Codice della Navigazione – Designazione del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando dell'equipaggio di un aeromobile fanno parte più persone di pari grado, che possono essere incaricate del comando, l'esercente deve designare quale di esse assume le funzioni di comandante. Tale designazione deve essere annotata nel giornale di bordo .

  • Art. 98 RD 12/1941 – Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni

    Art. 98 RD 12/1941 – Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni. I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario.

  • Entrata in vigore D.P.R. 600/1973: casi pratici art. 77 Acc

    L’articolo 77 del D.P.R. 600/1973 fissa al 1° gennaio 1974 la data di entrata in vigore del decreto di accertamento delle imposte sui redditi, chiudendo il corpo normativo principale con la formula classica di promulgazione e i due allegati sulla direttiva UE 2003/49/CE. I casi pratici che seguono illustrano le situazioni concrete in cui questa disposizione – e gli allegati che la accompagnano – producono effetti giuridici rilevanti per contribuenti e operatori. Per il testo commentato si rinvia all’articolo 77 Accertamento su leggeinchiaro.it.

    Quadro normativo

    L’articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 assolve una funzione tipicamente finale: stabilisce che il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974 e ordina la sua inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. La scelta di questa data non fu casuale: il legislatore delegato volle far coincidere l’avvio del nuovo sistema di accertamento con l’inizio di un esercizio fiscale pieno, evitando periodi d’imposta a cavallo tra vecchio e nuovo regime. Il collegamento con l’art. 71 del medesimo decreto chiarisce che il D.P.R. 600/1973 si applica ai periodi d’imposta che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 1974.

    Gli Allegati A e B, aggiunti con il D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143 in attuazione della direttiva 2003/49/CE, ampliano il perimetro dell’articolo: l’Allegato A elenca le forme societarie degli Stati UE ammesse all’esenzione dalla ritenuta su interessi e canoni infragruppo; l’Allegato B le corrispondenti imposte sui redditi societari. Gli elenchi sono stati aggiornati per i nuovi Stati membri (Bulgaria e Romania nel 2007, Croazia nel 2013).

    Ambito di applicazione temporale e intertemporale

    L’art. 77 assume rilievo pratico ogni volta che sorge una questione di diritto intertemporale: per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 1974 continua ad applicarsi la normativa previgente (testo unico delle imposte dirette del 1958 e normative complementari). Il contribuente o l’operatore che debba ricostruire situazioni fiscali con decorrenza precedente al 1974 – ad esempio in contenziosi relativi a cessioni di terreni, successioni o accertamenti su redditi d’impresa storici – deve verificare quale regime vigesse al momento del fatto generatore dell’imposta.

    Sul fronte UE, gli Allegati A e B trovano applicazione concreta nell’art. 26-quater del D.P.R. 600/1973, che recepisce la direttiva 2003/49/CE. L’esenzione opera su tre condizioni cumulative: la società pagante e quella beneficiaria devono appartenere a forme giuridiche incluse nell’Allegato A; la società beneficiaria deve essere soggetta a una delle imposte elencate nell’Allegato B; deve sussistere un rapporto di partecipazione qualificata (almeno il 25 per cento del capitale) tra le due società.

    Profili operativi: esenzione sugli interessi e canoni infragruppo

    La direttiva 2003/49/CE – recepita tramite gli allegati all’art. 77 – mira ad eliminare la doppia imposizione sui pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di diversi Stati UE. L’esenzione diretta consente di pagare al lordo, previa verifica dei requisiti dell’art. 26-quater: la società beneficiaria deve rilasciare dichiarazione attestante forma giuridica, soglia di partecipazione e assoggettamento all’imposta indicata nell’Allegato B. Il sostituto d’imposta conserva la documentazione a supporto; in caso di controllo l’Ufficio verifica la corrispondenza tra la forma giuridica della beneficiaria estera e quelle dell’Allegato A.

    Caso 1. Accertamento su redditi prodotti prima del 1974

    Scenario. Tizio è erede di un imprenditore individuale deceduto nel 1975. In sede di liquidazione dell’imposta di successione, l’Ufficio notifica un avviso di accertamento relativo a redditi d’impresa del 1972 e del 1973, applicando le disposizioni del D.P.R. 600/1973 in tema di accertamento induttivo.

    Come si legge l’art. 77. L’art. 77 stabilisce che il decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. Per i periodi d’imposta 1972 e 1973 continua ad applicarsi la normativa previgente. L’avviso di accertamento che invochi poteri o presunzioni del D.P.R. 600/1973 per annualità anteriori al 1974 è illegittimo per violazione del principio di irretroattività della legge tributaria (art. 11 preleggi; art. 3, comma 1, L. 212/2000).

    • Verificare la data del fatto generatore del reddito contestato.
    • Richiedere all’Ufficio di indicare la norma di accertamento applicata e la sua vigenza temporale.
    • In sede di ricorso, eccepire l’applicazione retroattiva del D.P.R. 600/1973 con riferimento all’art. 77 e all’art. 71 dello stesso decreto.
    • Produrre documentazione storica attestante il regime fiscale vigente all’epoca (testo unico del 1958).

    Caso 2. Società italiana che paga interessi a una consociata tedesca

    Scenario. Alfa S.p.A., società italiana, corrisponde interessi su un finanziamento infruttifero a Bravo GmbH, società tedesca sua controllante al 100%. Il responsabile amministrativo di Alfa chiede se debba applicare la ritenuta del 26 per cento prevista dal D.P.R. 600/1973 sull’importo degli interessi.

    Come si legge l’art. 77. Gli Allegati A e B all’art. 77 elencano le forme giuridiche e le imposte ammesse alla direttiva 2003/49/CE. La GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) è espressamente inclusa nell’Allegato A (lettera relativa alla Germania) e la Körperschaftsteuer è inclusa nell’Allegato B. Poiché la partecipazione è pari al 100 per cento (superiore alla soglia del 25 per cento richiesta dall’art. 26-quater), l’esenzione dalla ritenuta è applicabile, a condizione che Bravo GmbH fornisca la dichiarazione dei requisiti prevista dalla norma.

    • Acquisire da Bravo GmbH la dichiarazione attestante forma giuridica, quota di partecipazione e assoggettamento alla Körperschaftsteuer.
    • Conservare copia dello statuto della GmbH e della documentazione societaria che dimostri la partecipazione.
    • Pagare gli interessi senza applicare la ritenuta, annotando nel libro giornale il riferimento all’art. 26-quater e all’Allegato A.
    • In caso di variazione della quota di partecipazione sotto il 25 per cento, ripristinare immediatamente l’applicazione della ritenuta.

    Caso 3. Canoni su licenza di software a una consociata francese

    Scenario. Gamma S.r.l. concede in licenza un software a Delta SAS (société par actions simplifiée) francese, sua consociata con partecipazione reciproca del 30 per cento. Gamma deve incassare canoni mensili. Il responsabile finanziario chiede se i canoni siano soggetti a ritenuta d’ingresso in Francia e se Gamma debba subire una ritenuta in uscita in Italia.

    Come si legge l’art. 77. L’Allegato A include la SAS tra le forme societarie francesi; l’impôt sur les sociétés è nell’Allegato B. La partecipazione del 30 per cento supera la soglia. L’esenzione dalla ritenuta in uscita in Italia (art. 26-quater) è applicabile; la Francia, in base al proprio recepimento, non applica a sua volta ritenuta sui canoni in entrata.

    • Acquisire da Delta SAS la dichiarazione dei requisiti ex art. 26-quater, comma 10.
    • Documentare il contratto di licenza (durata, corrispettivo, natura del software).
    • Monitorare variazioni nella struttura societaria di Delta SAS che modifichino la forma giuridica rilevante.

    Caso 4. Nuovo Stato membro UE: forma societaria non presente nell’elenco originario

    Scenario. Epsilon S.p.A. corrisponde interessi su un finanziamento a Zeta d.o.o., società slovena sua consociata al 40 per cento. Il responsabile amministrativo verifica l’Allegato A originario del 2005 e non trova la d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo) nell’elenco. Ritiene pertanto di dover applicare la ritenuta.

    Come si legge l’art. 77. Gli Allegati A e B sono aggiornati progressivamente per i nuovi Stati membri. La d.o.o. slovena è inclusa nell’elenco aggiornato e la relativa imposta sui redditi è nell’Allegato B: l’esenzione è quindi applicabile. L’errore del responsabile deriva dall’uso della versione originaria del 2005, non aggiornata.

    • Consultare sempre il testo coordinato su normattiva.it, non la versione originale del D.Lgs. 143/2005.
    • Acquisire la dichiarazione dei requisiti da Zeta d.o.o. prima di applicare l’esenzione.
    • Documentare l’iter di verifica per dimostrare la buona fede in caso di contestazione.

    Caso 5. Quota di partecipazione sotto soglia: esenzione negata

    Scenario. Eta S.p.A. italiana corrisponde canoni su brevetti alla consociata Theta BV (besloten vennootschap) olandese, con cui ha una partecipazione reciproca del 20 per cento. Il responsabile fiscale vorrebbe applicare l’esenzione ex art. 26-quater.

    Come si legge l’art. 77. Pur essendo la BV olandese inclusa nell’Allegato A e pur essendo la vennootschapsbelasting compresa nell’Allegato B, l’esenzione richiede una partecipazione minima del 25 per cento. Una quota del 20 per cento non soddisfa il requisito. L’esenzione non è applicabile: Eta S.p.A. deve applicare la ritenuta nella misura ordinaria, salvo che la Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Paesi Bassi non preveda un’aliquota ridotta applicabile in via convenzionale.

    • Applicare la ritenuta nella misura ordinaria prevista dall’art. 25 del D.P.R. 600/1973.
    • Verificare la Convenzione Italia-Paesi Bassi per verificare l’eventuale aliquota ridotta convenzionale sui canoni.
    • Informare Theta BV del mancato raggiungimento della soglia e della conseguente applicazione della ritenuta.
    • Valutare se una ristrutturazione societaria possa portare la quota di partecipazione al 25 per cento, nel rispetto delle regole antiabuso.

    Quando intervenire

    L’art. 77 e gli allegati richiedono attenzione in tre situazioni: (i) quando si contesti un accertamento su periodi anteriori al 1° gennaio 1974, invocando l’inapplicabilità retroattiva del D.P.R. 600/1973; (ii) ogni volta che si gestiscono flussi transfrontalieri di interessi o canoni infragruppo, verificando la corrispondenza tra la forma giuridica estera e gli Allegati nel testo aggiornato; (iii) in caso di variazioni nelle quote di partecipazione che possano far scendere la soglia sotto il 25 per cento, con adeguamento immediato del regime di ritenuta.

    Norme e fonti

    • Art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – Entrata in vigore e allegati
    • Art. 71, D.P.R. 600/1973 – Decorrenza dell’applicazione del decreto
    • Art. 26-quater, D.P.R. 600/1973 – Esenzione da ritenuta su interessi e canoni
    • Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 – Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi
    • D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143 – Recepimento della direttiva 2003/49/CE
    • D.M. 12 ottobre 2007 – Aggiornamento allegati per Bulgaria e Romania
    • D.M. 25 ottobre 2013 – Aggiornamento allegati per la Croazia
    • Art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) – Irretroattività delle norme tributarie
    • Art. 11 Preleggi – Efficacia della legge nel tempo

    Domande frequenti

    L’art. 77 ha un contenuto precettivo autonomo o è solo una clausola formale?

    È prevalentemente una clausola formale di entrata in vigore, ma produce effetti giuridici concreti: determina il perimetro temporale di applicazione dell’intero D.P.R. 600/1973. In sede di contenzioso, la data del 1° gennaio 1974 funge da linea di confine netta tra il regime previgente e quello riformato, con rilevanza diretta sulla legittimità degli atti impositivi che invochino poteri di accertamento del decreto per periodi anteriori.

    Se la forma societaria estera non è negli allegati, è possibile ugualmente evitare la ritenuta?

    In assenza del requisito formale previsto dall’Allegato A, l’esenzione ex art. 26-quater non è applicabile. Resta tuttavia la possibilità di invocare la convenzione contro la doppia imposizione bilaterale tra l’Italia e lo Stato di residenza della società beneficiaria, che può prevedere aliquote convenzionali ridotte sui pagamenti di interessi e canoni, da applicare previa acquisizione del certificato di residenza fiscale.

    La soglia del 25 per cento di partecipazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di applicazione dell’esenzione?

    Sì. L’art. 26-quater, comma 1, lettera b) richiede che la partecipazione di almeno il 25 per cento sia mantenuta ininterrottamente per almeno un anno. Se la quota scende sotto la soglia nel corso del rapporto, l’esenzione cessa di operare e il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la ritenuta sulle rate successive. Il superamento della soglia non fa venire meno retroattivamente l’esenzione già fruita durante il periodo in cui il requisito era soddisfatto.

    Dove si trova il testo aggiornato degli Allegati A e B?

    Il testo aggiornato è reperibile nel testo coordinato del D.P.R. 600/1973 pubblicato su normattiva.it, dove le integrazioni successive (D.M. 2007 per Bulgaria e Romania, D.M. 2013 per la Croazia) sono incorporate. È consigliabile fare sempre riferimento alla versione vigente su normattiva.it piuttosto che a testi non aggiornati, per evitare di escludere erroneamente forme giuridiche di nuovi Stati membri.

  • Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta

    Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta

    Art. 63 c.c. – Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’art. 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

    Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’art. 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

    Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’art. 50.

    In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

  • Art. 40 GDPR – Codici di condotta

    Articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Codici di condotta.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 39 T.U. Espropriazione – Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.

    Art. 39 T.U. Espropriazione – Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto.

    2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell’indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l’indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.

    3. Con atto di citazione innanzi alla corte d’appello nel cui distretto si trova l’area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall’autorità. L’opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto di stima.

    4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d’appello di determinare l’indennità.

    5. Dell’indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l’area è successivamente espropriata.

  • Art. 75 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

    Art. 75 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa. Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo. Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti. Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.