In sintesi
L'articolo 114 del Codice di giustizia contabile disciplina il meccanismo attraverso cui questioni di massima o questioni di diritto di particolare importanza possono essere deferite alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, al fine di garantire uniformità di indirizzi interpretativi. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferite d'ufficio o su istanza delle parti; il Presidente della Corte dei conti e il Procuratore generale possono deferire questioni di massima o questioni che abbiano già prodotto orientamenti difformi anche in primo grado. Con l'ordinanza di deferimento la sezione trasmette d'ufficio il fascicolo alla segreteria delle Sezioni riunite.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 D.Lgs. 174/2016 — Deferimento della questione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.
2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.
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Commento
La funzione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti
L'articolo 114 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) istituisce un meccanismo di deferimento alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale che persegue una finalità di nomofilachia: garantire l'uniformità dell'interpretazione del diritto contabile e di responsabilità erariale tra le diverse sezioni giurisdizionali regionali e d'appello. La molteplicità di sezioni regionali distribuita sul territorio nazionale comporta il rischio fisiologico di orientamenti interpretativi difformi su questioni di principio: il deferimento alle Sezioni riunite è lo strumento con cui il legislatore ha inteso prevenire o porre rimedio a tale frammentazione interpretativa, assicurando che le questioni più delicate vengano risolte da un organo plenario dotato di particolare autorevolezza.
Il deferimento da parte delle sezioni giurisdizionali d'appello
Il comma 1 attribuisce alle sezioni giurisdizionali d'appello il potere di deferire alle Sezioni riunite la soluzione di «questioni di massima»: si tratta di questioni giuridiche di carattere generale, che trascendono il caso concreto e implicano l'interpretazione di norme che si ripresentano con frequenza nel contenzioso contabile. Il deferimento può avvenire d'ufficio — su iniziativa della stessa sezione d'appello che riconosce di trovarsi di fronte a una questione di principio non ancora risolta in modo univoco — oppure a seguito di istanza di ciascuna delle parti. La scelta di legittimare anche le parti a chiedere il deferimento è coerente con la struttura dialettica del processo: la parte che ritenga che la questione meriti un pronunciamento delle Sezioni riunite ha un canale formale per sollecitarlo.
L'ordinanza di deferimento e la trasmissione del fascicolo
Il comma 2 disciplina le modalità formali del deferimento da parte delle sezioni d'appello: la sezione emette un'ordinanza di deferimento con cui, contestualmente, dispone la rimessione d'ufficio del fascicolo processuale alla segreteria delle Sezioni riunite. L'automatismo della trasmissione d'ufficio è funzionale all'efficienza del meccanismo: non è necessaria un'ulteriore richiesta di parte né un successivo adempimento della sezione che deferisca. Con un unico atto — l'ordinanza — si definisce sia la scelta di rimettere la questione alle Sezioni riunite sia l'attivazione delle formalità amministrative necessarie affinché il fascicolo arrivi alla segreteria competente.
Il deferimento presidenziale e quello del Procuratore generale
Il comma 3 introduce due poteri di deferimento di carattere istituzionale che si distinguono da quello delle sezioni d'appello per il soggetto legittimato e per i presupposti. Il Presidente della Corte dei conti e il Procuratore generale possono deferire alle Sezioni riunite non solo questioni di massima ma anche questioni di diritto che abbiano già dato luogo, «anche in primo grado», a «indirizzi interpretativi o applicativi difformi». Questo potere si differenzia da quello delle sezioni d'appello in quanto: (a) è esercitabile anche sulla base di conflitti interpretativi sorti in primo grado, senza dover attendere che il contrasto emerga nel grado d'appello; (b) il Procuratore generale può deferire questioni connesse ai giudizi in corso senza necessità di attendere che siano sollevate dalle parti o dalla sezione giudicante; (c) la legittimazione è attribuita alle più alte cariche dell'istituzione, il che conferisce al deferimento una valenza istituzionale ancora più marcata.
Differenze con il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
Il meccanismo dell'articolo 114 presenta analogie strutturali con il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea previsto dall'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE, ma si distingue da esso per importanti profili. Il deferimento alle Sezioni riunite non è obbligatorio per il giudice a quo — a differenza del rinvio pregiudiziale quando la questione è sollevata davanti a un giudice di ultima istanza — e la decisione delle Sezioni riunite, pur dotata di grande autorevolezza, non vincola formalmente le sezioni come il precedente giurisdizionale nel common law. Nondimeno, nella prassi della Corte dei conti, le pronunce delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale esercitano un'influenza determinante sugli orientamenti delle sezioni regionali, fungendo di fatto da precedenti molto seguiti.
Il procedimento successivo al deferimento: articoli 115 e 116
L'articolo 114 disciplina solo la fase del deferimento; il procedimento che si svolge davanti alle Sezioni riunite dopo che la questione è stata loro deferita è regolato dagli articoli 115 e 116. L'articolo 115 disciplina la fissazione dell'udienza, le comunicazioni alle parti e al Procuratore generale, il deposito di memorie. L'articolo 116 regola lo svolgimento dell'udienza, la deliberazione e il deposito della sentenza, nonché la ripresa del giudizio principale sospeso. Il sistema degli articoli 114-116 forma pertanto un meccanismo processuale unitario e organicamente strutturato che consente alle Sezioni riunite di pronunciarsi con cognizione piena su questioni di massima di rilievo nomofilattico.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può chiedere il deferimento di una questione alle Sezioni riunite della Corte dei conti?
Il deferimento può avvenire: (a) d'ufficio o su istanza delle parti, da parte delle sezioni giurisdizionali d'appello (comma 1); (b) dal Presidente della Corte dei conti o dal Procuratore generale, anche per contrasti emersi in primo grado (comma 3).
Quali tipi di questioni possono essere deferite alle Sezioni riunite?
Le sezioni d'appello possono deferire «questioni di massima» (comma 1). Il Presidente e il Procuratore generale possono deferire anche questioni di diritto che abbiano già dato luogo a indirizzi interpretativi o applicativi difformi tra le sezioni, anche di primo grado (comma 3).
Cosa succede al fascicolo processuale dopo l'ordinanza di deferimento?
Il comma 2 prevede che la sezione che emette l'ordinanza di deferimento disponga contestualmente la rimessione d'ufficio del fascicolo alla segreteria delle Sezioni riunite, senza necessità di ulteriori adempimenti.
La sentenza delle Sezioni riunite vincola le altre sezioni della Corte dei conti?
Il Codice non prevede un vincolo formale di precedente. Tuttavia, le pronunce delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, emanate proprio con finalità nomofilattiche, esercitano nella prassi un'influenza determinante sulle decisioni delle sezioni regionali e d'appello.
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