Testo dell'articoloVigente
Art. 108 D.Lgs. 174/2016 – Interruzione del processo
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.
2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.
4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.
5. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 93, comma 5.
6. Nell’udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi,… può chiedere l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo.
7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.
In sintesi
L'articolo 108 del Codice di giustizia contabile disciplina l'istituto dell'interruzione del processo, individuando le cause che determinano la sospensione automatica del corso del giudizio. Le cause tipiche sono la morte di una parte, la perdita della capacità processuale o la cessazione della rappresentanza legale, sia che l'evento riguardi la parte personalmente costituita, sia che colpisca il suo procuratore. Il momento di produzione dell'effetto interruttivo varia: se la parte è costituita a mezzo procuratore, l'interruzione decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento; se la parte è costituita personalmente, l'effetto è immediato al verificarsi del fatto. Specifiche regole riguardano la parte contumace e il caso in cui la morte del procuratore sopraggiunga dopo la chiusura della discussione, ipotesi nella quale l'interruzione non produce effetto salvo che sia fissata una nuova udienza.Indice dei contenuti
La funzione dell'interruzione nel processo contabile
L'interruzione del processo è un istituto che riflette il principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione: nessun soggetto può essere costretto a subire le conseguenze di un giudizio in condizioni che gli impediscano di difendersi adeguatamente. Il Codice di giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha recepito le linee fondamentali già presenti nel codice di procedura civile adattandole alle peculiarità del processo contabile, dove accanto alle parti private vi è sempre il pubblico ministero contabile con un ruolo istituzionale distinto. L'articolo 108 costituisce la norma cardine di questa disciplina, enunciando le ipotesi tipiche e i meccanismi di decorrenza dell'effetto sospensivo.
Le cause tipiche di interruzione
Il comma 1 individua tre cause principali: la morte di una parte, la perdita della capacità di stare in giudizio e la cessazione della rappresentanza legale. La prima fattispecie si verifica quando una persona fisica che è parte nel giudizio viene a mancare prima che il processo giunga a una sua decisione definitiva. La perdita della capacità processuale riguarda invece i casi in cui la parte, pur sopravvivendo, non sia più in grado di stare in giudizio autonomamente, come accade nell'ipotesi di intervenuta interdizione o di apertura della tutela. La cessazione della rappresentanza legale colpisce tipicamente gli enti pubblici: se il rappresentante legale dell'amministrazione cessa dalla carica, l'ente è temporaneamente privo di chi possa agire in nome e per conto suo in giudizio.
Il momento di decorrenza dell'effetto interruttivo
La disciplina del momento in cui l'interruzione produce effetto è articolata in ragione della modalità di costituzione della parte. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, l'interruzione non decorre automaticamente dall'evento, ma dal momento in cui il procuratore dichiara l'evento in udienza oppure lo notifica alle altre parti (comma 2 e comma 3). Questa regola risponde a un'esigenza di certezza: finché le altre parti non sono messe in condizione di sapere dell'evento, il processo non può arrestarsi. Se invece la parte è costituita personalmente, l'evento produce l'effetto immediato al momento del suo verificarsi (comma 4), poiché in tale caso il fatto è di per sé ostensibile senza necessità di intermediari. Per la parte contumace, il comma 5 prevede che l'interruzione operi dal momento in cui il fatto è documentato dall'altra parte, oppure è notificato, o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione.
Il ruolo del pubblico ministero contabile
Il comma 6 disciplina una peculiarità tipica del processo contabile, priva di corrispondenti diretti nel rito civile ordinario. Il pubblico ministero contabile, se all'udienza di discussione ritiene che non sussistano i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi della parte colpita dall'evento interruttivo, può chiedere la declaratoria immediata di estinzione del processo. Questa previsione risponde all'esigenza di economia processuale: se la parte convenuta è deceduta e gli eredi non sono tenuti a rispondere della responsabilità erariale personale del de cuius (si pensi ai casi in cui l'azione sia strettamente personale), non ha senso costringere tutti i soggetti a attendere i tempi di una riassunzione destinata a essere improduttiva.
La morte o l'impedimento del procuratore
Il comma 7 estende la disciplina interruttiva all'ipotesi in cui siano colpiti da un evento non la parte ma il suo procuratore. La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore interrompono il processo dal giorno in cui questi eventi si verificano. Non costituiscono invece causa di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa: in questi casi la parte mantiene il controllo sulla propria posizione processuale e può nominare un nuovo difensore senza che il giudizio si arresti. La ratio differenziale è intuitiva: revoca e rinuncia sono atti volontari della parte o del difensore che presuppongono la piena capacità e la consapevolezza della situazione processuale.
L'evento sopravvenuto dopo la chiusura della discussione
Il comma 8 introduce un principio di economia processuale di particolare rilevanza pratica. Se uno degli eventi interruttivi si verifica o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto interruttivo, salvo che venga fissata una nuova udienza di discussione. La ratio è chiara: quando la fase di istruzione e discussione è ormai conclusa, la parte o i suoi eredi non hanno più necessità di compiere atti difensivi; il collegio può quindi procedere alla deliberazione senza che l'evento sopravvenuto possa paralizzare il corso del processo. Solo la sopravvenienza di una nuova udienza di discussione ripristinerebbe la necessità di interruzione, poiché in quel caso la parte dovrebbe poter partecipare attivamente.
Coordinamento con le altre norme sulle vicende del processo
L'articolo 108 va letto in combinato disposto con l'articolo 109, che disciplina la prosecuzione e la riassunzione del processo interrotto, e con l'articolo 111, che regola l'estinzione. Il sistema è costruito in modo da offrire un percorso ordinato: l'interruzione è il primo effetto, la prosecuzione o riassunzione è il rimedio attivabile dalle parti, l'estinzione è la conseguenza della mancata attivazione entro i termini perentori. Il legislatore del 2016 ha voluto un sistema coerente e completo, evitando la stagnazione dei giudizi contabili che potrebbe pregiudicare sia gli interessi erariali che i diritti dei convenuti a vedere definita la propria posizione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando si interrompe il processo se la parte è costituita tramite avvocato?
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo si interrompe non al momento dell'evento (morte, perdita di capacità, ecc.) bensì dal giorno in cui il procuratore dichiara l'evento in udienza o lo notifica alle altre parti, come stabilisce l'articolo 108, commi 2 e 3.
La revoca della procura interrompe il processo?
No. L'articolo 108, comma 7, esclude espressamente che la revoca della procura o la rinuncia ad essa costituiscano causa di interruzione. Solo la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore producono effetto interruttivo.
Cosa succede se la parte muore dopo la chiusura della discussione?
Secondo il comma 8, l'evento sopravvenuto dopo la chiusura della discussione davanti al collegio non produce effetto interruttivo, salvo che venga fissata una nuova udienza di discussione. Il collegio può quindi deliberare e depositare la sentenza.
Il pubblico ministero contabile può chiedere l'estinzione in caso di morte del convenuto?
Sì. Il comma 6 prevede che, all'udienza di discussione, il pubblico ministero possa chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi.
Quando si interrompe il processo se la parte contumace muore?
Per la parte contumace, l'interruzione opera dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato, oppure è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 93, comma 5.