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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 23 del DPR 448/1988 disciplina la custodia cautelare come misura estrema nel sistema minorile, applicabile solo per delitti gravi (pena massima di almeno sei anni, o per specifici reati espressamente elencati). Il giudice puo disporla solo quando sussistono gravi e inderogabili esigenze investigative, pericolo di fuga concreto e attuale, o pericolo di commissione di gravi reati violenti o di criminalita organizzata. I termini massimi di durata previsti dall'articolo 303 c.p.p. sono ridotti di un terzo per i minorenni tra sedici e diciotto anni e della meta per quelli al di sotto dei sedici anni. La norma riflette il principio di ultima ratio: la privazione totale della liberta deve essere riservata ai casi in cui nessuna altra misura sia adeguata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 DPR 448/1988 — Custodia cautelare

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all’articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati,, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova; a-bis) se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; b) se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall’ articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento.

Commento

La custodia cautelare come ultima ratio nel sistema minorile

L'articolo 23 del DPR 448/1988 disciplina la misura cautelare piu grave del catalogo minorile: la custodia cautelare. La sua collocazione in fondo alla scala delle misure — dopo prescrizioni, permanenza in casa e collocamento in comunità — ne sottolinea il carattere di extrema ratio. Nel sistema ordinario degli adulti, la custodia cautelare rappresenta la misura più grave tra quelle personali; nel processo minorile essa acquista un connotato ancora piu eccezionale, poiché l'articolo 19, comma 2, esclude l'automatismo applicativo previsto dall'articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. per taluni reati gravi. Il giudice minorile è quindi sempre tenuto a motivare specificamente perché nessuna misura meno restrittiva risulti adeguata nel caso concreto. La direttiva (UE) 2016/800 ribadisce che la custodia cautelare dei minori deve essere disposta solo come misura di ultima istanza, per la durata piu breve possibile, e che i minori devono essere tenuti in luoghi separati dagli adulti.

I presupposti edittali: la soglia dei sei anni e i reati speciali

Il comma 1 fissa i presupposti oggettivi della custodia cautelare minorile. La regola generale richiede che si proceda per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Si tratta di una soglia piu elevata rispetto a quella prevista per le misure cautelari non detentive (quattro anni, ex articolo 19, comma 4), il che segna un'ulteriore graduazione interna al sistema cautelare. Accanto alla regola generale, la norma prevede due fasce di reati speciali per i quali la custodia cautelare è applicabile a prescindere dalla soglia edittale generale: (a) i delitti consumati o tentati di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale (tra cui i delitti di violenza sessuale, riduzione in schiavitù e rapina aggravata); (b) i delitti di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale (violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate) e il reato di cui all'articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico di stupefacenti).

I presupposti soggettivi: le esigenze cautelari nel processo minorile

Il comma 2 elenca le esigenze cautelari che possono giustificare la custodia. Rispetto all'articolo 274 c.p.p. applicabile agli adulti, il catalogo minorile è più ristretto e presenta alcune modifiche significative. Le esigenze ammesse sono: (a) gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova (lettera a); (a-bis) il concreto e attuale pericolo che il minore si dia alla fuga; (b) il pericolo concreto di fuga o che l'imputato si stia dando alla fuga; (c) il concreto pericolo che l'imputato, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la sua personalità, commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o delitti diretti contro l'ordine costituzionale, o delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. Il pericolo di reiterazione — tipicamente previsto per gli adulti all'articolo 274, lettera c), c.p.p. in forma piu ampia — nel processo minorile è limitato ai soli reati gravi e violenti o di criminalità organizzata, escludendo la possibilità di custodia cautelare per reati di minore allarme sociale.

La riduzione dei termini massimi: il fattore età

Il comma 3 introduce una delle piu significative differenziazioni del rito minorile rispetto a quello ordinario: i termini massimi di durata della custodia cautelare previsti dall'articolo 303 c.p.p. sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto, e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici. Questa doppia riduzione — che tiene conto dell'età al momento del fatto, non al momento della misura — comporta che le finestre temporali entro cui il giudice può disporre la custodia siano significativamente piu brevi rispetto al processo degli adulti. In combinato disposto con l'articolo 19, comma 5, che prevede il computo della diminuente della minore età nella determinazione della pena agli effetti cautelari, emerge un sistema che assicura che la privazione della libertà dei minori sia sempre più breve e meglio calibrata rispetto alla loro specifica condizione di soggetti in formazione.

Il luogo di esecuzione della custodia cautelare

L'articolo 23 non disciplina espressamente il luogo di esecuzione della custodia cautelare, ma dalla lettura sistematica del decreto emerge che i minori devono essere reclusi in istituti penali per minorenni (IPM), strutture diverse dagli istituti ordinari e gestite dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, ha successivamente dettato la disciplina organica dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati minorenni, rafforzando le garanzie educative. La direttiva (UE) 2016/800, richiamata già dall'articolo 1 del DPR 448/1988, impone agli Stati membri di assicurare che i minori privati della libertà siano detenuti in strutture separate da quelle per gli adulti fino al compimento dei diciotto anni e, salvi casi eccezionali, fino ai venticinque anni, in linea con quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto.

Coordinamento con la disciplina dell'imputabilità

L'articolo 23 va letto in coordinamento con gli articoli 97 e 98 del codice penale, che escludono l'imputabilità per i minori di quattordici anni e la attenuano per quelli tra quattordici e diciotto anni. La custodia cautelare può essere applicata solo ai minori imputabili: il minore di quattordici anni non è mai imputabile e il procedimento deve concludersi con la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 26 DPR 448/1988. Per i minori tra quattordici e diciotto anni, la diminuente obbligatoria ex articolo 98 c.p. incide anche sul calcolo della pena agli effetti della soglia cautelare, come precisato dall'articolo 19, comma 5, consentendo che la custodia cautelare sia applicata solo quando, tenuto conto della riduzione di pena, la soglia edittale rimanga comunque soddisfatta.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Per quali reati e applicabile la custodia cautelare nei confronti di un minorenne?

Per delitti non colposi con pena massima di almeno sei anni, oppure per specifici reati tassativamente elencati nell'articolo 23, comma 1 (tra cui violenza sessuale, riduzione in schiavita, rapina aggravata, spaccio di stupefacenti ex art. 73 DPR 309/1990).

I termini di durata della custodia cautelare sono piu brevi per i minorenni?

Si. I termini massimi ex articolo 303 c.p.p. sono ridotti di un terzo per i minorenni tra 16 e 18 anni e della meta per quelli sotto i 16 anni, ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

Il giudice minorile e obbligato ad applicare la custodia cautelare per certi reati gravi?

No. L'articolo 19, comma 2, esclude espressamente l'automatismo dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. Il giudice minorile deve sempre valutare caso per caso.

Dove viene eseguita la custodia cautelare di un minorenne?

In istituti penali per minorenni (IPM), strutture separate dagli istituti ordinari per adulti, gestite dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita.

Il pericolo di recidiva e sufficiente a giustificare la custodia cautelare di un minore?

Solo in forma limitata: e ammessa la custodia cautelare se vi e concreto pericolo che il minore commetta gravi reati violenti, contro l'ordine costituzionale o di criminalita organizzata, non per qualsiasi rischio di recidiva.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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