In sintesi
- Definizione legale di equipaggio: l'equipaggio \u00e8 composto dal comandante e dalle altre persone addette al servizio in volo dell'aeromobile.
- Componente principale: il comandante: il comandante \u00e8 parte integrante dell'equipaggio e al tempo stesso ne \u00e8 il vertice gerarchico e funzionale.
- Criterio della destinazione al servizio in volo: appartengono all'equipaggio solo le persone addette al servizio in volo, non il personale di terra o i passeggeri.
- Norma definitoria: l'art. 895 fornisce la definizione di equipaggio su cui si fondano le norme successive relative alla composizione, ai requisiti e ai diritti del personale navigante.
- Rilevanza per la responsabilit\u00e0: la qualit\u00e0 di membro dell'equipaggio determina l'applicabilit\u00e0 delle norme sulla responsabilit\u00e0 dell'esercente per i danni causati dal personale di volo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 895 Codice della Navigazione — Formazione dell’equipaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'equipaggio è costituito dal comandante e dalle altre persone addette al servizio in volo dell'aeromobile.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione definitoria
L'art. 895 del Codice della navigazione apre la sezione dedicata all'equipaggio degli aeromobili fornendo la definizione legale di questa figura collettiva. La norma \u00e8 fondamentalmente definitoria: stabilisce chi appartiene all'equipaggio (il comandante e le altre persone addette al servizio in volo) e cos\u00ec facendo pone la base per l'applicazione di tutte le disposizioni successive relative alla composizione, ai requisiti, ai diritti e agli obblighi del personale navigante. Dall'inclusione nell'equipaggio dipendono il regime lavoristico applicabile, la copertura assicurativa, la disciplina della responsabilit\u00e0 civile per i danni a terzi e la tutela penale specifica prevista per il personale di navigazione.
Il comandante come componente dell'equipaggio
La norma include espressamente il comandante nella nozione di equipaggio: egli \u00e8 al tempo stesso componente dell'equipaggio e il suo vertice funzionale e gerarchico. Questa inclusione significa che il comandante \u00e8 sottoposto alle stesse norme di legge speciale che regolano il personale navigante (in particolare il D.Lgs. 185/2005 per i diritti dei lavoratori dell'aviazione civile, recepente la Direttiva 2000/79/CE sull'orario di lavoro del personale mobile dell'aviazione civile) e gode delle stesse tutele previdenziali e assicurative. Al tempo stesso, la posizione di comando differenzia il comandante dagli altri membri dell'equipaggio sul piano dei poteri, delle responsabilit\u00e0 e degli obblighi giuridici (artt. 887-894).
Le altre persone addette al servizio in volo
La seconda componente dell'equipaggio \u00e8 costituita da «tutte le altre persone addette al servizio in volo dell'aeromobile». La locuzione «addette al servizio in volo» \u00e8 il criterio discretivo fondamentale: rientrano nell'equipaggio solo i soggetti la cui prestazione lavorativa \u00e8 specificamente orientata al servizio in volo — co-pilota, flight engineer (per gli aeromobili che lo prevedono), assistenti di volo (cabin crew) — e non il personale di terra, il personale di manutenzione che non vola, o i passeggeri. Il criterio \u00e8 funzionale, non contrattuale: ci\u00f2 che conta \u00e8 la destinazione al servizio in volo, non la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro. Anche un lavoratore somministrato o un dipendente di un'azienda appaltatrice di servizi di cabina pu\u00f2 essere qualificato come membro dell'equipaggio ai sensi dell'art. 895 se le sue mansioni sono destinate al servizio in volo.
Distinzione tra equipaggio di condotta ed equipaggio di cabina
Il Codice della navigazione non distingue esplicitamente tra equipaggio di condotta (flight crew: comandante, co-pilota, flight engineer) ed equipaggio di cabina (cabin crew: assistenti di volo). Questa distinzione \u00e8 operata dai regolamenti operativi: il Reg. UE 1178/2011 (Air Crew Regulation) disciplina le licenze e le abilitazioni del flight crew; il Reg. UE 965/2012 (Air OPS) prevede requisiti specifici per il cabin crew. Entrambe le categorie rientrano nella definizione unitaria dell'art. 895. La distinzione rileva ai fini delle responsabilit\u00e0 operative e della disciplina lavoristica (diverse categorie contrattuali e livelli retributivi).
Rilevanza della qualit\u00e0 di membro dell'equipaggio
L'attribuzione della qualit\u00e0 di membro dell'equipaggio produce molteplici effetti giuridici: in materia lavoristica, applica la disciplina speciale del lavoro aeronautico (orario di volo, tempi di riposo, licenze mediche); in materia previdenziale, applica il regime INPS del personale navigante; in materia assicurativa, fa scattare le coperture specifiche per gli infortuni in volo; in materia di responsabilit\u00e0 civile, l'esercente risponde dei danni causati dai membri dell'equipaggio nell'esercizio delle loro funzioni (art. 965 cod. nav.); in materia penale, alcune fattispecie si applicano specificamente al personale navigante.
Casi pratici
Caso 1: Assistente di volo di societ\u00e0 appaltatrice: \u00e8 equipaggio?
La compagnia aerea esercente si avvale degli assistenti di volo forniti dalla societ\u00e0 appaltatrice Caio S.r.l. L'assistente Tizio viene coinvolto in un incidente in cabina durante il volo. Ai sensi dell'art. 895, Tizio \u00e8 membro dell'equipaggio indipendentemente dal contratto tra le due societ\u00e0: la sua prestazione \u00e8 addetta al servizio in volo, e l'esercente risponde dei danni causati da Tizio ai sensi dell'art. 965 cod. nav.
Caso 2: Tecnico di manutenzione che vola per un collaudo
Il tecnico di manutenzione Sempronio sale a bordo per un volo di collaudo tecnico dopo la revisione del motore, svolgendo funzioni di monitoraggio dei sistemi durante il volo. La questione \u00e8 se Sempronio sia da qualificare come membro dell'equipaggio ex art. 895: la risposta dipende dal fatto che la sua prestazione sia destinata al servizio in volo in modo funzionalmente integrato con la conduzione del velivolo; in caso affermativo si applicano le tutele del personale navigante.
Caso 3: Orario di lavoro e tutele dell'equipaggio di cabina
La compagnia aerea di Caio assegna agli assistenti di volo turni che eccedono i limiti di orario previsti per il personale navigante dal D.Lgs. 185/2005. Gli assistenti di volo, in quanto equipaggio ex art. 895, sono titolari delle tutele speciali sul lavoro aeronautico e possono agire contro l'esercente per il recupero delle ore eccedenti e dei riposi non goduti.
Domande frequenti
I passeggeri fanno parte dell'equipaggio?
No. I passeggeri non sono addetti al servizio in volo: la loro presenza sull'aeromobile è finalizzata al trasporto, non alla prestazione di servizi operativi. L'art. 895 circoscrive l'equipaggio ai soli soggetti che svolgono mansioni di servizio in volo.
Il personale di terra rientra nella definizione di equipaggio?
No. Il personale di terra (handlers, tecnici di manutenzione, agenti di check-in) non è addetto al servizio in volo e non rientra nella definizione dell'art. 895. Solo il personale la cui prestazione è destinata specificamente alle operazioni in volo appartiene all'equipaggio.
Quali diritti lavoristici derivano dall'essere membro dell'equipaggio?
I membri dell'equipaggio godono della disciplina speciale del lavoro aeronautico: limiti di orario di volo e tempi di riposo (D.Lgs. 185/2005), licenze mediche obbligatorie (Reg. UE 1178/2011), previdenza del personale navigante INPS e coperture assicurative specifiche per gli infortuni in volo.
Il comandante è membro dell'equipaggio?
Sì. L'art. 895 include espressamente il comandante nella definizione di equipaggio: egli ne è al tempo stesso componente integrante e vertice gerarchico, con poteri e responsabilità distinti dagli altri membri definiti dagli artt. 887-894.
Un dipendente di una società appaltatrice di servizi di cabina è membro dell'equipaggio?
Sì, se le sue mansioni sono destinate al servizio in volo. Il criterio dell'art. 895 è funzionale, non contrattuale: la qualità di membro dell'equipaggio dipende dalla destinazione della prestazione al servizio in volo, indipendentemente dal contratto che lega il lavoratore all'esercente o a un'azienda appaltatrice.
Vedi anche