Autore: Andrea Marton

  • Art. 242 D.Lgs. 209/2005 – Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    Art. 242 D.Lgs. 209/2005 – Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso

    2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.

    3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.

    4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).

    5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.

    6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.

    6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: livelli, qualifiche e mansioni del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Livelli, qualifiche e mansioni del socio lavoratore

    L’inquadramento del socio lavoratore di cooperativa segue le declaratorie del CCNL di settore applicabile: il regolamento interno obbligatorio indica quale contratto collettivo si applica e come si attribuisce il livello al momento dell’ammissione.

    In sintesi

    Il socio lavoratore è inquadrato nei livelli del CCNL di settore indicato nel regolamento interno della cooperativa (L.142/2001, art.6). L’attribuzione avviene in base alle mansioni effettivamente svolte, secondo le declaratorie contrattuali. La promozione a livello superiore segue le stesse regole del lavoratore non socio; il declassamento è ammesso solo nei limiti dell’art.2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Norma di riferimento
    Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 1 e 6
    Strumento che indica il CCNL applicabile
    Regolamento interno obbligatorio della cooperativa
    Fonte dell’inquadramento
    CCNL di settore merceologico applicabile (es. metalmeccanico, edile, logistica, pulizie, ecc.)
    Norma su mansioni
    Art. 2103 codice civile
    Parti datoriali cooperative
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro

    Il doppio rapporto e l’inquadramento professionale

    Il socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro è titolare di due rapporti distinti ma connessi: uno associativo (partecipazione democratica, voto in assemblea, quota di rischio d’impresa) e uno di lavoro (subordinato, para-subordinato o autonomo, a seconda della forma scelta dalla cooperativa). È da quest’ultimo che discende il diritto all’inquadramento professionale.

    La Legge 142/2001, all’art.1, stabilisce che «i soci lavoratori di cooperativa instaurano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro». Da tale rapporto derivano tutti gli effetti giuslavoristici, ivi compreso l’inquadramento nei livelli contrattuali.

    Il ruolo del regolamento interno

    L’art.6 della L.142/2001 impone a ogni cooperativa con soci lavoratori di adottare un regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro). Il regolamento deve obbligatoriamente contenere:

    • il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto subordinato;
    • i criteri di attribuzione dei livelli e delle qualifiche;
    • le modalità di determinazione della retribuzione, inclusi eventuali ristorni;
    • le regole per la sospensione del rapporto di lavoro in caso di crisi.

    L’assenza del regolamento interno, o la sua mancata conformità ai requisiti di legge, espone la cooperativa a sanzioni amministrative e a contestazioni sulla legittimità del trattamento erogato ai soci.

    Come si attribuisce il livello al socio lavoratore

    L’attribuzione del livello segue le stesse regole del lavoratore dipendente ordinario:

    1. Analisi delle mansioni effettive: si confrontano le attività svolte con le declaratorie del CCNL applicabile.
    2. Corrispondenza alla declaratoria di livello: il livello attribuito deve corrispondere alla mansione prevalente, non alla mansione più alta occasionalmente svolta.
    3. Formalizzzazione nella lettera di ammissione: il livello deve essere indicato nella lettera di ammissione a socio e nel contratto di lavoro allegato.

    Il mansionario interno della cooperativa, se adottato, integra le declaratorie del CCNL ma non può porsi in contrasto con esse in senso peggiorativo per il socio.

    Tabella riepilogativa

    Schema dell’inquadramento del socio lavoratore per settore di riferimento
    Settore della cooperativa CCNL di riferimento tipico N. livelli indicativi Livello più basso Livello più alto
    Metalmeccanica CCNL Cooperative Metalmeccaniche (Legacoop/Confcoop/AGCI + FIM-FIOM-UILM) 9 D1 (1°) A1 (8°/quadro)
    Edilizia CCNL Cooperative Edili (Legacoop/Confcoop/AGCI + FENEAL-FILCA-FILLEA) 7-8 1° livello 7°/8° livello
    Logistica e trasporto CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni 8 1° livello 8° livello
    Pulizie e multiservizi CCNL Servizi di Pulizia e Multiservizi (rinnovo giugno 2025) 7 1° livello 7° livello (quadro)
    Igiene ambientale CCNL Servizi Ambientali (rinnovo dicembre 2025) 7 1° livello 7° livello

    I livelli indicati sono a titolo esemplificativo. La struttura definitiva di ogni CCNL va verificata sul testo aggiornato disponibile presso Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi o AGCI Produzione e Lavoro.

    Promozione e declassamento del socio lavoratore

    Le regole sulla promozione automatica per svolgimento di mansioni superiori (art.2103 c.c.) si applicano anche al socio lavoratore. Il CCNL di settore indica il periodo entro il quale lo svolgimento continuativo di mansioni superiori genera il diritto alla promozione definitiva.

    Il declassamento è ammesso esclusivamente:

    • per accordo individuale scritto in sede sindacale o amministrativa protetta;
    • in caso di modifiche organizzative che rendano la mansione originaria oggettivamente non più disponibile, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza.

    Il socio lavoratore che subisce un declassamento illegittimo può impugnarlo sia come questione lavoristica (art.2103 c.c.) sia, eventualmente, come questione associativa (modifica unilaterale delle condizioni di partecipazione mutualistica).

    Casi pratici

    Tizio – Ammissione a socio con attribuzione di livello
    Tizio viene ammesso come socio lavoratore in una cooperativa edile che applica il CCNL Edilizia Cooperative. La lettera di ammissione indica il livello 3° (muratore qualificato), conforme alla declaratoria del CCNL per chi esegue lavori di muratura in autonomia. Dopo 18 mesi Tizio svolge con continuità anche mansioni di caposquadra: il responsabile HR verifica che la declaratoria del 5° livello corrisponda e avvia la procedura di promozione.
    Caia – Mansioni superiori non riconosciute
    Caia è socia lavoratrice inquadrata al 3° livello del CCNL Multiservizi ma da otto mesi svolge le mansioni del 4° livello (coordinatrice di turno). Poiché il CCNL Multiservizi prevede la promozione automatica al 4° livello decorsi sei mesi continuativi di mansioni superiori, Caia ha già maturato il diritto. Si rivolge al proprio sindacato (FILCAMS-CGIL) che invia una diffida alla cooperativa.
    Sempronio – Membro del CdA e livello contrattuale
    Sempronio è eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa logistica. Continua a svolgere la sua attività operativa al 5° livello CCNL Logistica: il mandato amministrativo è remunerato separatamente con un gettone di presenza deliberato dall’assemblea. Il suo livello contrattuale rimane invariato e la sua busta paga segue le regole ordinarie del CCNL.

    Domande frequenti

    Come viene determinato il livello di inquadramento del socio lavoratore?
    Il livello è attribuito in base alle mansioni effettivamente svolte, secondo le declaratorie del CCNL di settore indicato nel regolamento interno della cooperativa. L’attribuzione avviene al momento dell’ammissione come socio o al mutamento delle mansioni.
    Il regolamento interno può prevedere livelli diversi dal CCNL di settore?
    No. Il regolamento interno deve richiamare il CCNL applicabile e applicarne le declaratorie. Non può creare livelli inferiori ai minimi previsti dal CCNL né utilizzare declaratorie difformi in senso peggiorativo.
    Un socio può essere declassato durante il rapporto?
    Il declassamento è ammesso solo in caso di accordo individuale scritto in sede protetta o per modifiche organizzative documentate, entro i limiti dell’art.2103 c.c.
    Cosa succede se il socio svolge mansioni superiori al suo livello?
    Si applica l’art.2103 c.c.: lo svolgimento continuativo e non transitorio di mansioni superiori dà diritto al trattamento economico corrispondente e, decorso il termine del CCNL, alla promozione definitiva.
    Il livello di inquadramento cambia se il socio viene nominato nel CdA?
    No. Il mandato amministrativo è distinto dal rapporto di lavoro. Il socio mantiene il suo livello contrattuale; l’eventuale compenso per la carica è separato e deliberato dall’assemblea.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la Legge 3 aprile 2001, n. 142 e l’art.2103 del codice civile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per

    Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per

    Art. 71 c.c. – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

    La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni

    La classificazione del personale nelle imprese artigiane dei settori chimica e ceramica si articola in nove livelli. Conoscere la propria categoria è fondamentale per verificare il corretto trattamento economico e normativo.

    In sintesi

    Il CCNL prevede 9 livelli di inquadramento dal 1° al 7° (con i livelli 3° Super e 5° Super). I livelli 1°-4° coprono operai e impiegati d’ordine; i livelli 5°-6° figure tecniche e di concetto; il 7° i quadri. L’inquadramento si basa sulle declaratorie e sui profili allegati al contratto, non sull’anzianità o sul titolo di studio.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato (Chimica, Ceramica) · CNA (Produzione, Artistico e Tradizionale) · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Codice CNEL
    V751

    Tabella riepilogativa

    Struttura dei livelli di inquadramento – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Livello Tipologia prevalente Profili tipo (settore chimica) Profili tipo (settore ceramica)
    Operaio generico Addetto al magazzino semplice, manovalanza Operaio manuale non qualificato
    Operaio qualificato di base Addetto a mansioni esecutive con breve addestramento Operaio con addestramento di base
    Operaio qualificato Addetto a reattori, miscelatori, linee di produzione standard Modellatore di base, decoratore in serie
    3° Super Operaio specializzato Addetto a produzioni complesse, conduttore impianti Decoratore specializzato, tornio avanzato
    Operaio altamente qualificato / impiegato d’ordine Capo squadra di linea, laboratorista di base Formatore esperto, tecnico di cottura
    Impiegato qualificato / tecnico Tecnico di laboratorio, impiegato amministrativo qualificato Tecnico di produzione, responsabile tornitura
    5° Super Impiegato con autonomia operativa Tecnico senior, responsabile acquisti Tecnico senior con coordinamento
    Impiegato di concetto Responsabile di reparto, chimico di processo Responsabile della produzione ceramica
    Quadro Responsabile di funzione, direttore tecnico Direttore artistico / responsabile aziendale

    Nota: i profili sono indicativi. L’inquadramento definitivo si effettua confrontando le mansioni effettivamente prevalenti con le declaratorie del CCNL e dei relativi profili allegati. In caso di contestazione si fa riferimento al testo contrattuale integrale.

    Come funziona il sistema di classificazione

    Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato adotta una classificazione unica che integra operai e impiegati in un unico sistema di livelli. Ciascun livello è definito da:

    • Declaratoria: descrive le caratteristiche generali e i requisiti indispensabili per l’inquadramento nel livello. Ha valore normativo vincolante.
    • Profili professionali: elencano le mansioni concrete associate al livello, a titolo esemplificativo. Non sono esaustivi.

    L’inquadramento si basa sulla mansione prevalente effettivamente svolta e non sul titolo di studio, sull’anzianità o sulla denominazione formale del ruolo. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare il livello di inquadramento nella lettera di assunzione.

    Declaratorie per livello: sintesi

    A titolo orientativo, la struttura delle declaratorie del settore chimica-gomma-plastica-vetro può essere così sintetizzata:

    • 1° livello: lavoratori privi di specifica qualificazione professionale, adibiti a mansioni esecutive semplici che non richiedono conoscenze tecniche particolari né addestramento specifico.
    • 2° livello: lavoratori con breve addestramento che svolgono mansioni esecutive di tipo operativo, anche con l’utilizzo di macchinari di facile conduzione.
    • 3° livello: lavoratori qualificati che eseguono in autonomia lavorazioni di media complessità, conoscono i cicli di produzione di base e sono in grado di individuare e risolvere problemi ordinari.
    • 3° Super: lavoratori che svolgono mansioni del 3° livello con grado di specializzazione superiore, elevata capacità operativa e capacità di coordinare informalmente altri lavoratori del 3° livello.
    • 4° livello: operai altamente qualificati o impiegati d’ordine che svolgono mansioni tecniche o amministrative di complessità media, con autonomia operativa e capacità di autocontrollo della qualità.
    • 5° livello: impiegati con specifica preparazione tecnica o professionale che svolgono mansioni di concetto di media complessità, con autonomia nell’ambito di direttive definite dal superiore.
    • 5° Super: profilo intermedio con autonomia operativa superiore al 5°, spesso con funzioni di interfaccia tra produzione e direzione o con responsabilità su commesse specifiche.
    • 6° livello: lavoratori di concetto con spiccata autonomia, capacità di pianificazione operativa e responsabilità su un reparto o un’area funzionale.
    • 7° livello: quadri aziendali con funzioni direttive o di alta responsabilità tecnica, organizzativa o commerciale, che partecipano alle decisioni strategiche dell’impresa.

    Variazioni di mansione e tutele legali

    L’art. 2103 del Codice Civile (modificato dal D.Lgs. 81/2015) stabilisce che il datore di lavoro può assegnare il lavoratore a mansioni dello stesso livello o del livello immediatamente inferiore solo in presenza di giustificato motivo oggettivo (riorganizzazione, modifica dei processi produttivi) e con patto scritto. L’assegnazione a mansioni superiori per più di 6 mesi determina il diritto al livello superiore, salvo diverse disposizioni contrattuali.

    La Commissione tecnica di classificazione istituita dal rinnovo del 16 luglio 2024 è operativa dal 1° ottobre 2024 e aggiorna i profili professionali per recepire le nuove figure emergenti nei processi produttivi del settore.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio addetto al controllo qualità, inquadramento contestato
    Tizio è assunto al 3° livello come operaio di produzione in un’azienda di materie plastiche artigiana. Da 8 mesi svolge in via esclusiva attività di controllo qualità con utilizzo di strumenti di misura e redazione di schede di non conformità, mansioni proprie del 4° livello. Si rivolge al sindacato Filctem-CGIL che, verificate le buste paga e le email aziendali che gli assegnano quelle attività, richiede la promozione al 4° livello con decorrenza dall’inizio dell’adibizione superiore.
    Caia – Nuova assunzione, inquadramento e lettera di assunzione
    Caia viene assunta in una piccola impresa ceramica artigiana come decoratrice specializzata. Prima di firmare il contratto verifica sulla lettera di assunzione che il livello indicato (3° Super) corrisponda alle mansioni descritte e al minimo tabellare indicato nelle tabelle ufficiali Confartigianato. Constata che il contratto indica correttamente il 3° Super con il minimo aggiornato al 1° ottobre 2025.
    Sempronio – Quadro con funzioni di direttore tecnico
    Sempronio dirige il laboratorio di R&D di un’azienda artigiana di vernici speciali, coordina 5 tecnici e ha potere di firma sugli ordini di acquisto. Il datore lo ha sempre inquadrato al 6° livello. Sempronio chiede il riconoscimento del 7° livello (quadro) al suo consulente del lavoro, che verifica le mansioni effettive e conferma che le caratteristiche del ruolo corrispondono alla declaratoria del 7° livello. Il datore provvede al reinquadramento con le differenze retributive dei 18 mesi precedenti.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Il contratto prevede 9 livelli di inquadramento: 1°, 2°, 3°, 3° Super, 4°, 5°, 5° Super, 6° e 7°. I livelli «Super» identificano profili con competenze superiori alla categoria di base ma non ancora pienamente ascrivibili al livello superiore.
    Qual è la differenza tra operaio e impiegato nell’inquadramento?
    La distinzione non si basa sul titolo ma sulle mansioni effettivamente svolte. Il CCNL utilizza un sistema di classificazione unico che integra operai e impiegati: i livelli 1°-4° coprono tipicamente mansioni operative; i livelli 5°-7° mansioni intellettuali, tecniche e direttive.
    Chi viene inquadrato al 7° livello?
    Il 7° livello è riservato ai «Quadri», ossia lavoratori con funzioni direttive o di alta responsabilità organizzativa e tecnica, con autonomia decisionale. Ricevono anche un’indennità di funzione di 51,65 € mensili in aggiunta al minimo tabellare.
    Come si procede all’inquadramento di una nuova figura professionale?
    L’inquadramento si effettua confrontando le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie e i profili del CCNL. In caso di dubbio, il lavoratore può richiedere la lettera di inquadramento scritta o rivolgersi al sindacato per una verifica.
    Cosa succede se le mansioni svolte sono superiori al livello attribuito?
    Se un lavoratore svolge in via prevalente e continuativa mansioni proprie di un livello superiore per più di 6 mesi, ha diritto al trattamento economico corrispondente a quel livello (art. 2103 c.c.). L’adibizione a mansioni inferiori è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 257 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dell’attivo

    Art. 257 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dell’attivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza , in deroga a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice , i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 45 56 60 64

    2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.

    3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'IVASS e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.

    4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.

    5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS.

  • Art. 53 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto di presentare un reclamo

    Art. 53 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto di presentare un reclamo

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    I destinatari del servizio, nonché gli organismi, le organizzazioni o le associazioni incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario del servizio è situato o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.

  • Part-time agevolato per chi è vicino alla pensione: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il part-time agevolato (o «staffetta generazionale») consente al lavoratore prossimo alla pensione di ridurre l’orario di lavoro, ricevendo una quota integrativa dal datore esentasse pari alla contribuzione che il datore avrebbe versato per le ore non lavorate. Lo strumento è attivo sotto alcune condizioni e richiede il consenso del datore.

    Riferimento normativo

    L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, commi 284-286; normativa previdenziale INPS

    Tabella riepilogativa

    Part-time agevolato – schema dei requisiti e del funzionamento
    Elemento Regola
    Requisito del lavoratore Deve maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni; almeno 20 anni di contribuzione
    Consenso del datore Obbligatorio: la trasformazione è su accordo individuale
    Riduzione orario Dal 40% al 60% dell’orario contrattuale
    Integrazione del datore Quota corrispondente ai contributi previdenziali (quota INPS) sulle ore non lavorate
    Fiscalità dell’integrazione Esente da IRPEF e contributi per il lavoratore
    Contribuzione pensionistica Calcolata sull’orario pieno (contribuzione figurativa sulle ore ridotte)

    Chi può accedere e a quali condizioni

    Il part-time agevolato (previsto dalla L. 208/2015) richiede che il lavoratore stia per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e che abbia almeno 20 anni di contribuzione INPS. È necessario il consenso del datore di lavoro: non è un diritto soggettivo del lavoratore, ma una trasformazione volontaria concordata. Possono accedere sia i lavoratori del settore privato sia alcune categorie del pubblico impiego, con specifiche regole di settore.

    Come funziona l'integrazione economica

    Quando il lavoratore passa al part-time agevolato, il datore paga le ore non lavorate in misura pari alla contribuzione previdenziale (quota INPS) che avrebbe versato sulle ore non lavorate. Questa somma integrativa viene corrisposta al lavoratore esente da IRPEF e da contributi: è un vantaggio fiscale rilevante, in parte finanziato dallo Stato che esonera il datore dal versamento dei contributi sulla quota oraria ridotta.

    Effetti sulla pensione futura

    Grazie alla contribuzione figurativa, il lavoratore in part-time agevolato matura la contribuzione come se lavorasse a orario pieno: la pensione futura non subisce penalizzazioni legate alla riduzione d’orario nel periodo agevolato. Al momento del pensionamento effettivo – che avviene comunque ai 67 anni (pensione di vecchiaia 2026) o alla maturazione dei requisiti – la pensione è calcolata sul montante contributivo pieno.

    Casi pratici

    Tizio – 63 anni, 38 anni di contributi, vuole ridurre l'orario

    Tizio ha 63 anni e 38 anni di contribuzione: maturerà la pensione di vecchiaia a 67 anni, cioè tra 4 anni. Purtroppo il requisito richiede la maturazione entro 3 anni: Tizio non ha ancora accesso al part-time agevolato. Potrà richiederlo a 64 anni.

    Caia – 64 anni, pensione di vecchiaia tra 2 anni, accordo con il datore

    Caia ha 64 anni e matura la pensione a 66 (ha 20 anni di contributi da lavoratrice part-time con contribuzione figurativa). Con il datore raggiunge un accordo per ridurre l’orario dal 100% al 50%: percepiranno metà stipendio più l’integrazione del datore (esentasse) pari ai contributi sulle ore non lavorate. La pensione futura non viene penalizzata.

    Sempronio – il datore non vuole accordarsi

    Sempronio ha tutti i requisiti ma il datore rifiuta la trasformazione in part-time agevolato, ritenendo indispensabile la sua presenza a orario pieno. Il rifiuto è legittimo: il part-time agevolato richiede accordo bilaterale. Sempronio può esplorare altre opzioni (part-time ordinario, pensione anticipata se ha i requisiti).

    Domande frequenti

    Cosa sono i 3 anni entro cui devo maturare la pensione?

    Il requisito è che, al momento della richiesta di trasformazione, il lavoratore maturi il diritto alla pensione di vecchiaia (o ad altra pensione anticipata se il CCNL lo consente) entro i successivi 3 anni. Se la pensione si maturerà tra 4 o più anni, l’accesso al beneficio non è ancora disponibile.

    L'integrazione del datore riduce la pensione futura?

    No. Grazie alla contribuzione figurativa, la pensione viene calcolata come se il lavoratore avesse continuato a lavorare a orario pieno. L’integrazione non ha effetti negativi sull’importo della pensione.

    Il part-time agevolato si applica anche nel pubblico impiego?

    Sì, con alcune specificità di settore. Le Pubbliche Amministrazioni possono applicare lo schema con modalità analoghe, ma la disciplina può variare per comparto. Verificare le disposizioni specifiche del CCNL pubblico e le circolari INPS/Funzione Pubblica.

    Posso tornare a orario pieno dopo la trasformazione?

    La trasformazione in part-time agevolato è tendenzialmente definitiva fino alla pensione. Un eventuale rientro a orario pieno richiederebbe un nuovo accordo con il datore e la restituzione dei benefici fiscali-contributivi già goduti, secondo le indicazioni INPS.

    Quanta contribuzione percepisce il lavoratore durante il part-time agevolato?

    Il lavoratore riceve la retribuzione proporzionale all’orario ridotto più l’integrazione del datore (esente) pari ai contributi INPS sulle ore non lavorate. La contribuzione previdenziale è versata sul montante pieno grazie all’esonero contributivo del datore integrato dal meccanismo figurativo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 63 D.Lgs. 231/2001 – Applicazione della sanzione su richiesta

    Art. 63 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Applicazione della sanzione su richiesta

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all' articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

    3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta. Note all'art. 63: – Per il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale si vedranno le note dell'art.

    38. – Il titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , reca: "Applicazione della pena su richiesta delle parti".

  • Art. 26 L. 241/1990 – Obbligo di pubblicazione

    1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.
  • Art. 34 D.Lgs. 198/2006

    Art. 34 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Obbligazioni subordinate bancarie: casi pratici art. 12-ter TUB

    L’art. 12-ter del T.U. Bancario stabilisce soglie minime di valore nominale unitario per le obbligazioni subordinate e gli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi dalle banche, con l’obiettivo di escludere strutturalmente il risparmiatore retail dall’accesso a questi titoli ad alto rischio. Questa pagina raccoglie i principali casi pratici applicati all’art. 12-ter TUB, con scenari concreti tratti dalla prassi degli investitori e degli operatori bancari. Per il testo integrale e il commento dell’articolo, si rinvia alla scheda dedicata all’art. 12-ter TUB.

    Quadro normativo

    L’art. 12-ter è stato inserito nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) dal D.Lgs. 193/2021, in vigore dal 1° dicembre 2021, in attuazione della Direttiva BRRD II (Direttiva 2019/879/UE). La norma si colloca nel Capo II del Titolo II del TUB, dedicato alle obbligazioni bancarie, ed è strettamente correlata alla disciplina europea del bail-in e del requisito MREL. Il legislatore ha introdotto due soglie quantitative: 200.000 euro di valore nominale unitario minimo per le obbligazioni subordinate (comma 1) e 150.000 euro per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, i cosiddetti senior non-preferred (comma 2). La regola si applica non solo alle banche in senso stretto, ma anche agli altri soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della BRRD che emettono strumenti analoghi. La ratio è di tutela strutturale: impedire che i piccoli risparmiatori accedano a titoli potenzialmente soggetti a bail-in senza averne piena consapevolezza del rischio.

    Ambito di applicazione

    La soglia di 200.000 euro si applica a tutte le obbligazioni subordinate emesse da banche, comprese le obbligazioni Tier 2 (art. 63 CRR), gli strumenti Additional Tier 1 (AT1, art. 52 CRR) e qualsiasi titolo il cui rimborso sia contrattualmente subordinato ai creditori ordinari. La soglia di 150.000 euro riguarda gli strumenti di debito chirografario di secondo livello (senior non-preferred): titoli che in caso di risoluzione vengono aggrediti prima del debito ordinario senior ma dopo le subordinate. La norma non si applica alle obbligazioni bancarie ordinarie (senior preferred) né ai certificati di deposito.

    Profili operativi e coordinamento MiFID II

    La soglia dell’art. 12-ter opera come filtro oggettivo assoluto, autonomo rispetto alle regole MiFID II di product governance e profilazione. L’intermediario che colloca obbligazioni subordinate bancarie deve prima verificare il rispetto della soglia di legge, poi applicare i presidi di adeguatezza MiFID II. Il mancato rispetto della soglia rende l’emissione irregolare e può esporre l’emittente a sanzioni della Banca d’Italia; se il titolo viene distribuito a clientela retail, rilevano anche i poteri Consob.

    Caso N. 1: Il risparmiatore che vuole acquistare obbligazioni subordinate sul mercato secondario

    Scenario. Tizio, pensionato con un portafoglio di 180.000 euro investiti prevalentemente in titoli di Stato, si rivolge alla sua banca perché interessato ad acquistare obbligazioni subordinate Tier 2 emesse dalla medesima banca nel 2022. Il funzionario verifica che il taglio minimo di emissione è di 200.000 euro e che sul mercato secondario i lotti minimi di negoziazione rispecchiano la soglia originaria.

    Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 1 impedisce che le obbligazioni subordinate siano emesse con valore nominale unitario inferiore a 200.000 euro. Sul mercato secondario, i lotti minimi di negoziazione seguono di norma la struttura dell’emissione originaria: Tizio non può acquistare un titolo da 200.000 euro avendo a disposizione solo 180.000. La norma non vieta tecnicamente l’acquisto sul secondario in quantità frazionate se il regolamento del titolo lo consente, ma nella pratica degli eurobond la denominazione minima di trasferimento è identica a quella di emissione, rendendo l’acquisto di fatto precluso.

    • Verificare il taglio minimo di emissione nel prospetto o nelle condizioni definitive del prestito obbligazionario.
    • Controllare nel regolamento del titolo (o nelle terms and conditions) la denominazione minima di trasferimento sul secondario.
    • Se il taglio minimo è 200.000 euro, comunicare a Tizio che il titolo non è strutturalmente accessibile con il suo patrimonio disponibile.
    • Valutare alternative: OICR che investono in debito bancario subordinato, accessibili con importi inferiori.

    Caso N. 2: La banca che progetta un’emissione di obbligazioni subordinate Tier 2

    Scenario. Una banca di medie dimensioni sta strutturando un’emissione obbligazionaria Tier 2 destinata a rafforzare il capitale regolamentare. L’ufficio di tesoreria propone di fissare il taglio minimo a 100.000 euro per ampliare la base di investitori e facilitare la distribuzione tramite la rete retail.

    Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 1 fissa un divieto assoluto: il valore nominale unitario non può essere inferiore a 200.000 euro. Non esiste deroga basata sulla dimensione dell’emittente, sulla durata del titolo o sulla presenza di garanzie accessorie. La proposta dell’ufficio di tesoreria è illegittima e deve essere respinta: l’emissione deve essere strutturata con taglio minimo di almeno 200.000 euro, indipendentemente dagli obiettivi commerciali.

    • Impostare il taglio minimo a 200.000 euro nel term sheet e nel prospetto di emissione.
    • Definire il target market MiFID II coerentemente con il taglio: investitori professionali e, al limite, clientela al dettaglio con portafoglio superiore a 500.000 euro che abbia ricevuto consulenza appropriata.
    • Coordinare con il team legale la redazione delle terms and conditions e la nota informativa destinata agli investitori istituzionali.
    • Segnalare alla Banca d’Italia, in sede di comunicazione preventiva, il rispetto della soglia ex art. 12-ter TUB.

    Caso N. 3: L’acquisto di strumenti senior non-preferred da parte di un investitore semi-professionale

    Scenario. Caio, imprenditore con un patrimonio finanziario di circa 500.000 euro e classificato dalla banca come cliente al dettaglio, desidera acquistare obbligazioni senior non-preferred emesse da un grande gruppo bancario italiano, attratte da un rendimento superiore ai titoli di Stato. Il funzionario verifica che il taglio minimo dell’emissione è 150.000 euro.

    Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 2 fissa in 150.000 euro la soglia minima per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello. Caio, con 500.000 euro disponibili, può teoricamente sottoscrivere un lotto minimo. Tuttavia, la soglia dell’art. 12-ter non sostituisce le valutazioni MiFID II: l’intermediario deve comunque verificare l’adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio del cliente, alla sua esperienza con strumenti soggetti a bail-in e alla sua capacità di sostenere eventuali perdite in caso di risoluzione bancaria.

    • Verificare che il taglio minimo del titolo rispetti la soglia di 150.000 euro ex art. 12-ter comma 2.
    • Eseguire la valutazione di adeguatezza MiFID II: Caio ha esperienza con strumenti soggetti a bail-in? Comprende il meccanismo di subordinazione in caso di risoluzione?
    • Consegnare il documento informativo sulle caratteristiche degli strumenti senior non-preferred e il relativo rischio di bail-in.
    • Documentare nella scheda cliente le motivazioni dell’operazione e la coerenza con gli obiettivi di investimento dichiarati.

    Caso N. 4: Emissione irregolare ante D.Lgs. 193/2021 ancora in circolazione

    Scenario. Sempronia detiene in portafoglio obbligazioni subordinate Tier 2 acquistate nel 2019, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 193/2021, con taglio nominale di 10.000 euro. Il titolo è ancora in circolazione e Sempronia chiede se può continuare a detenerlo o se è tenuta a venderlo.

    Come si legge l’art. 12-ter. La norma si applica alle emissioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2021: non ha effetto retroattivo sulle emissioni già in circolazione al momento della sua entrata in vigore. Sempronia può continuare a detenere il titolo fino alla scadenza naturale senza alcun obbligo di dismissione. Il divieto riguarda solo le nuove emissioni e i nuovi collocamenti; la detenzione e la negoziazione sul mercato secondario di titoli emessi anteriormente non è preclusa.

    • Verificare la data di emissione del titolo: se anteriore al 1° dicembre 2021, la soglia ex art. 12-ter non si applica retroattivamente.
    • Valutare comunque il rischio residuo del titolo (profilo dell’emittente, scadenza, clausole di bail-in) in sede di riesame periodico del portafoglio.
    • In caso di cessione sul mercato secondario, verificare le condizioni di mercato e l’eventuale aggiornamento del prospetto o del fact sheet da parte dell’emittente.

    Caso N. 5: Soggetto non bancario rientrante nell’ambito BRRD

    Scenario. Una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario (HoldCo), non essendo direttamente banca ma rientrando nell’ambito di applicazione della BRRD, emette obbligazioni subordinate per dotarsi di risorse MREL. Si chiede se si applichi la soglia di 200.000 euro.

    Come si legge l’art. 12-ter. La norma, nella sua formulazione, si applica anche ai soggetti diversi dalle banche che rientrano nell’ambito della BRRD e che emettono strumenti computabili ai fini MREL. La HoldCo è quindi soggetta alla soglia di 200.000 euro per le obbligazioni subordinate e di 150.000 euro per gli strumenti senior non-preferred, esattamente come se fosse una banca diretta. L’estensione è coerente con la ratio della norma: il rischio di bail-in è il medesimo indipendentemente dal fatto che l’emittente sia la banca operativa o la sua controllante.

    • Verificare che la HoldCo rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della BRRD e del D.Lgs. 180/2015.
    • Strutturare le emissioni di strumenti MREL con tagli minimi conformi alle soglie dell’art. 12-ter TUB.
    • Coordinarsi con Banca d’Italia e, se applicabile, con l’autorità di risoluzione (SRB per i gruppi significativi) sulle caratteristiche dell’emissione.

    Quando intervenire

    Il rispetto dell’art. 12-ter TUB rileva in tre momenti: in fase di emissione, prima della predisposizione del prospetto; in fase di collocamento, verificando i lotti minimi di sottoscrizione anche sulle reti terze; sul mercato secondario, controllando che i lotti minimi di negoziazione rispecchino la struttura originaria. L’investitore a cui venga proposto un titolo subordinato con taglio inferiore a 200.000 euro può segnalare la circostanza alla Banca d’Italia e, se vi sono profili MiFID II, alla Consob.

    Norme e fonti

    • Art. 12-ter D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario), introdotto dal D.Lgs. 193/2021
    • D.Lgs. 193/2021 – Attuazione della Direttiva BRRD II (Direttiva 2019/879/UE)
    • D.Lgs. 180/2015 – Attuazione della Direttiva BRRD I (Direttiva 2014/59/UE), bail-in e risoluzione bancaria
    • Regolamento UE 575/2013 (CRR), artt. 52 (AT1) e 63 (Tier 2)
    • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento delegato UE 2017/565 – product governance e adeguatezza
    • Comunicazione Consob n. 0090430 del 24 novembre 2015 – collocamenti retail obbligazioni subordinate
    • L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

    Domande frequenti

    Un risparmiatore retail può acquistare obbligazioni subordinate bancarie con taglio inferiore a 200.000 euro?

    No. L’art. 12-ter TUB vieta le emissioni di obbligazioni subordinate con valore nominale unitario inferiore a 200.000 euro. Poiché i lotti minimi di negoziazione sul mercato secondario rispecchiano di norma il taglio originario dell’emissione, il risparmiatore retail non può acquistare questi titoli né in sede di emissione né, nella quasi totalità dei casi, sul mercato secondario.

    La soglia di 150.000 euro vale per tutte le obbligazioni bancarie o solo per alcune categorie?

    La soglia di 150.000 euro si applica esclusivamente agli strumenti di debito chirografario di secondo livello (senior non-preferred), che in caso di risoluzione bancaria vengono aggrediti prima del debito ordinario senior. Le obbligazioni bancarie ordinarie (senior preferred) e i certificati di deposito non sono soggetti a questa soglia e restano accessibili anche con tagli inferiori.

    Se posseggo obbligazioni subordinate bancarie acquistate prima del 2021 con taglio di pochi migliaia di euro, devo venderle?

    No. L’art. 12-ter TUB si applica alle nuove emissioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2021 e non ha effetto retroattivo. I titoli emessi anteriormente possono essere detenuti fino alla scadenza naturale e negoziati sul mercato secondario senza vincoli aggiuntivi derivanti da questa norma. Restano ovviamente applicabili le normali regole di adeguatezza MiFID II in caso di nuove operazioni.

    Cosa rischia una banca che emette obbligazioni subordinate con taglio inferiore alla soglia legale?

    L’emissione irregolare espone la banca a sanzioni amministrative da parte della Banca d’Italia, che è l’autorità di vigilanza competente in materia. La violazione può inoltre rilevare ai fini della disciplina MiFID II se il titolo viene collocato presso clientela retail, con possibile coinvolgimento della Consob e responsabilità risarcitoria nei confronti degli investitori che abbiano subito danni.

  • Art. 108 D.Lgs. 174/2016 – Interruzione del processo

    Art. 108 D.Lgs. 174/2016 – Interruzione del processo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.

    2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

    3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

    4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

    5. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 93, comma 5.

    6. Nell’udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi,… può chiedere l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo.

    7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

    8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.