Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: orario di lavoro, turni e straordinario 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici fissa l’orario normale a 38 ore settimanali (o 40 in alcune versioni), distribuite su cinque o sei giorni. Lo studio puo organizzare turni mattutini e pomeridiani per coprire le aperture piu ampie. Lo straordinario e ammesso nei limiti di legge (D.Lgs. 66/2003: 250 ore annue) e comporta maggiorazioni che variano dal 15% al 50% a seconda del tipo (feriale, notturno, festivo).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e a turni – CCNL Studi Odontoiatrici
    Tipo di prestazione Maggiorazione indicativa
    Straordinario feriale (prime 2 ore giornaliere) +15% sulla retribuzione oraria
    Straordinario feriale (oltre le 2 ore) +20%
    Lavoro notturno (22:00-06:00) +30%
    Lavoro festivo (domenica o festivita) +30-50%
    Straordinario notturno festivo +50%
    Turno pomeridiano (oltre le 20:00) +10-15% (accordo aziendale)

    Orario normale e distribuzione settimanale

    Il CCNL degli studi odontoiatrici fissa l’orario normale di lavoro a 38 ore settimanali (alcune versioni contrattuali prevedono 40 ore). La distribuzione su base giornaliera e rimessa all’accordo tra studio e lavoratore, nel rispetto delle norme imperative del D.Lgs. 66/2003:

    • Riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
    • Pausa obbligatoria di almeno 30 minuti quando l’orario giornaliero supera le 6 ore.
    • Riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (di norma la domenica).
    • Orario massimo di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su base quadrimestrale.

    Gli studi con ampia fascia oraria (08:00-20:00 o oltre) organizzano tipicamente due turni: mattutino (08:00-14:00) e pomeridiano (14:00-20:00), con possibile turno misto intermedio.

    Part-time e flessibilita oraria

    Il part-time e molto diffuso negli studi odontoiatrici, in particolare per l’igienista dentale (spesso assunta con contratto verticale: alcuni giorni fissi alla settimana) e per l’ASO che copre un’unica seduta giornaliera.

    Le forme di part-time ammesse sono:

    • Orizzontale: orario ridotto ogni giorno lavorativo (es. 4 ore al giorno).
    • Verticale: prestazione a tempo pieno solo in alcuni giorni della settimana (es. lunedi, mercoledi, venerdi).
    • Misto: combinazione di orizzontale e verticale.

    Il contratto part-time deve essere redatto in forma scritta con indicazione precisa dell’articolazione oraria. Le clausole elastiche (variazione dell’orario da parte dello studio) e le clausole flessibili richiedono il consenso scritto del lavoratore e comportano una maggiorazione retributiva.

    Straordinario: limiti e procedure

    Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite massimo di straordinario a 250 ore annue (salvo diversa previsione contrattuale piu favorevole). Il CCNL degli studi odontoiatrici puo prevedere limiti piu bassi o procedure specifiche:

    • Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o richiesto per esigenze eccezionali.
    • Le maggiorazioni si applicano sulla retribuzione oraria di fatto (non solo sulla paga base).
    • In alternativa alla maggiorazione in denaro, e possibile concordare il recupero in riposo compensativo (banca ore), secondo le regole contrattuali.

    Negli studi con un solo dipendente o pochissimi addetti, il ricorso frequente allo straordinario puo essere sintomo di sottodimensionamento organico e configurare, in caso di contestazione, lavoro straordinario strutturale non retribuito.

    Casi pratici

    Tizio – ASO con straordinario non pagato
    Tizio e ASO a tempo pieno (38 ore/settimana). Lo studio lo trattiene sistematicamente 30 minuti oltre l’orario per la sterilizzazione degli strumenti. In 11 mesi ha accumulato circa 88 ore di straordinario non retribuite. Il valore e: retribuzione oraria (es. 8,60 euro/ora) x 1,15 x 88 = circa 871 euro lordi. Tizio presenta contestazione scritta e ottiene il pagamento delle differenze con la prescrizione quinquennale come termine di tutela.
    Caia – Igienista a turni: calcolo clausola elastica
    Caia e igienista dentale part-time verticale (lunedi, mercoledi, venerdi). Lo studio le chiede di lavorare anche il martedi per sostituire una collega. La clausola elastica, se prevista nel contratto, consente questa variazione con preavviso di almeno 2 giorni e maggiorazione del 10-15% sulle ore aggiuntive. Se la clausola non e stata pattuita per iscritto, Caia puo rifiutare senza conseguenze disciplinari.
    Sempronio – Riposo settimanale negato
    Sempronio e segretaria e lavora dal lunedi al sabato senza mai il giorno di riposo domenicale. La normativa (D.Lgs. 66/2003) garantisce almeno 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, di norma coincidenti con la domenica. Lo studio deve riorganizzare il turno e, per il periodo pregresso, corrispondere la maggiorazione per lavoro domenicale (30-50% sulla retribuzione oraria).

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL degli studi odontoiatrici?
    L’orario normale e tipicamente 38 ore settimanali (alcune versioni 40 ore). Il limite massimo assoluto e 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su base quadrimestrale, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
    Lo straordinario negli studi odontoiatrici e obbligatorio?
    No: il lavoratore non e in linea di principio obbligato allo straordinario non preventivamente concordato, salvo in caso di forza maggiore o situazioni eccezionali. Il rifiuto ingiustificato puo pero avere rilevanza disciplinare se lo straordinario era stato regolarmente comunicato in anticipo.
    Come si calcola la retribuzione oraria per le maggiorazioni?
    La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile contrattuale per il numero di ore mensili (tipicamente: ore settimanali x 52 / 12). Esempio: minimo 1.500 euro / 164,67 ore mensili = circa 9,11 euro/ora. Su questo importo si applica la percentuale di maggiorazione prevista.
    Il sabato pomeriggio e retribuito con maggiorazione?
    Dipende dal contratto applicato: alcuni accordi aziendali o integrativi prevedono una maggiorazione per il lavoro nel pomeriggio del sabato (di norma il 10-15%). In assenza di accordo specifico, il sabato pomeriggio rientra nell’orario ordinario se incluso nel monte ore settimanale.
    La pausa pranzo e retribuita?
    Solo se rientra nell’orario di lavoro contrattuale. Se la pausa e libera (il lavoratore puo uscire) e non computata nell’orario, non e retribuita. Se invece il lavoratore resta a disposizione dello studio durante la pausa, questa deve essere conteggiata come orario di lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Collocamento mirato dei disabili (legge 68/1999): come funziona

    Il collocamento mirato è lo strumento con cui l’ordinamento favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, non come obbligo “a caso” ma cercando il giusto incontro tra capacità del lavoratore e posto di lavoro. Lo disciplina la legge 68/1999. Vediamo le quote a carico delle aziende, chi può iscriversi e come avviene l’assunzione.

    Le quote di riserva per le aziende

    I datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti sono tenuti ad assumere lavoratori con disabilità nelle seguenti misure:

    • da 15 a 35 dipendenti: un lavoratore disabile;
    • da 36 a 50 dipendenti: due lavoratori;
    • oltre 50 dipendenti: il 7% dei dipendenti, oltre a una quota per altre categorie protette.

    Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni e impedisce, tra l’altro, la partecipazione ad appalti pubblici.

    Chi può iscriversi alle liste

    Possono iscriversi agli elenchi del collocamento mirato, tra gli altri:

    • gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 46%;
    • gli invalidi del lavoro con grado superiore al 33%;
    • i non vedenti e i sordi;
    • gli invalidi di guerra e per servizio.

    L’iscrizione avviene presso i servizi competenti (centri per l’impiego) del territorio.

    Come avviene l’assunzione

    L’incontro tra domanda e offerta è gestito dai servizi per il collocamento mirato, che valutano le capacità del lavoratore e le caratteristiche del posto, anche con tirocini e percorsi di accompagnamento. Le aziende possono assumere tramite richiesta nominativa o aderendo a convenzioni che programmano nel tempo gli inserimenti, con la possibilità di adattamenti e supporti.

    Le tutele sul posto di lavoro

    Una volta assunto, il lavoratore disabile gode di tutele specifiche: il datore deve adottare accomodamenti ragionevoli (adattamenti dell’ambiente, degli orari o delle mansioni) per consentire lo svolgimento dell’attività. Anche la disciplina della legge 104 sul diritto al posto di lavoro (art. 34) concorre a proteggere la continuità dell’impiego.

    Differenza con i permessi 104

    Attenzione a non confondere i piani: il collocamento mirato riguarda l’accesso al lavoro delle persone con disabilità; i permessi e i congedi della legge 104 riguardano invece l’organizzazione del lavoro di chi è già occupato (lavoratore disabile o familiare che assiste). Sono strumenti complementari, con presupposti diversi.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanti disabili deve assumere un’azienda?

    Un lavoratore tra 15 e 35 dipendenti, due tra 36 e 50, il 7% dei dipendenti oltre i 50, secondo le quote di riserva della legge 68/1999.

    Da quale percentuale ci si iscrive al collocamento mirato?

    Gli invalidi civili possono iscriversi dal 46% di riduzione della capacità lavorativa; vi rientrano anche invalidi del lavoro oltre il 33%, non vedenti, sordi e invalidi di guerra o per servizio.

    Collocamento mirato e permessi 104 sono la stessa cosa?

    No. Il collocamento mirato riguarda l’accesso al lavoro delle persone disabili; i permessi e i congedi della legge 104 riguardano l’organizzazione del lavoro di chi è già occupato.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi): trasferta, reperibilità e indennità

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Bollo sulla fattura elettronica: come si paga

    In sintesi

    • Sulla fattura elettronica il bollo si assolve in modo virtuale: nessuna marca da bollo fisica
    • L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dai dati del Sistema di Interscambio (SdI)
    • Il versamento è trimestrale con modello F24, codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524
    • In alternativa al F24 è possibile il pagamento per addebito diretto sul conto corrente
    • Per i trimestri con importo molto contenuto è previsto il differimento al trimestre successivo

    Come funziona il bollo virtuale sulle fatture elettroniche

    Quando si emette una fattura cartacea soggetta a bollo, la procedura è semplice ma fisica: si acquista una marca da bollo da 2 euro al tabaccaio e la si attacca al documento. Con la fattura elettronica – cioè quella trasmessa obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate – la logica cambia completamente. Non c’è nulla da attaccare: il bollo si assolve in modo virtuale, con un versamento periodico.

    Il funzionamento pratico è il seguente: ogni fattura elettronica soggetta a bollo viene identificata dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate, che leggono i dati transitati sul SdI. L’Agenzia calcola l’importo complessivo dovuto in ogni trimestre e lo mette a disposizione del contribuente nell’area riservata del portale. Il contribuente non deve fare i conti da solo: trova il dato già elaborato e deve solo verificarlo e pagarlo.

    Il versamento avviene con il modello F24, che è il modulo standard per pagare tributi all’Agenzia delle Entrate. Ci sono quattro codici tributo distinti – uno per trimestre – così il sistema sa a quale periodo si riferisce il pagamento. In alternativa al F24, chi preferisce può autorizzare l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario. Per i trimestri in cui l’importo dovuto è molto basso, la legge prevede un meccanismo di differimento o cumulo: invece di versare una cifra irrisoria ogni tre mesi, si paga insieme al trimestre successivo.

    Codici F24 e scadenze trimestrali per il bollo sulle fatture elettroniche
    Trimestre Periodo di riferimento Codice tributo F24
    1° trimestre Gennaio-marzo 2521
    2° trimestre Aprile-giugno 2522
    3° trimestre Luglio-settembre 2523
    4° trimestre Ottobre-dicembre 2524

    Esempio pratico

    • Tizio è un consulente in regime forfettario che nel primo trimestre 2025 emette 15 fatture elettroniche, tutte senza IVA e tutte superiori a 77,47 euro. Il bollo è dovuto su tutte e 15: 15 × 2 euro = 30 euro. A fine trimestre, Tizio accede all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e trova già calcolato l’importo di 30 euro. Compila (o fa compilare dal proprio commercialista) un F24 con codice tributo 2521 e versa 30 euro entro la scadenza trimestrale. Se invece nel trimestre avesse emesso solo 2 fatture soggette a bollo – per un totale di 4 euro – potrebbe beneficiare del differimento e cumulare quell’importo con il trimestre successivo.

    Documenti necessari

    • Accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (SPID, CIE o CNS)
    • Modello F24 compilato con il codice tributo corretto (2521, 2522, 2523 o 2524)
    • Estratto del registro delle fatture elettroniche emesse (dal gestionale o dal portale SdI)
    • Eventuale delega al commercialista per la verifica dell’importo e il pagamento
    • Ricevuta del versamento F24 o conferma di addebito sul conto corrente

    Tizio: professionista forfettario con molte fatture elettroniche

    Scenario. Tizio è un grafico freelance in regime forfettario. Nel 2025 emette in media 20 fatture elettroniche al mese a clienti privati e aziende, tutte senza IVA e tutte superiori a 77,47 euro. Non ha mai pagato il bollo prima perché non sapeva come funzionasse con la fattura elettronica.

    Come si applica. Tutte le 20 fatture mensili di Tizio sono soggette a bollo: 20 × 2 euro = 40 euro al mese, ovvero 120 euro a trimestre. Tizio non deve fare nulla di speciale sulla singola fattura: il dato è già nel SdI. A fine trimestre accede al portale dell’Agenzia, verifica l’importo (che dovrebbe essere 120 euro), e paga con F24 usando il codice tributo del trimestre corrispondente. Può anche delegare il commercialista a verificare e pagare. L’importante è non saltare la scadenza trimestrale per evitare sanzioni.

    In pratica

    • 20 fatture × 2 euro × 3 mesi = 120 euro da versare ogni trimestre con F24.
    • L’importo esatto lo trova già calcolato nell’area riservata del portale Agenzia delle Entrate.
    • Può delegare il commercialista oppure attivare l’addebito automatico su conto corrente per non dimenticare le scadenze.

    Caio: piccolo professionista con poche fatture esenti IVA

    Scenario. Caio è un consulente del lavoro che emette circa 3-4 fatture elettroniche al mese per prestazioni esenti IVA. L’importo complessivo del bollo nel primo trimestre ammonta a soli 6 euro (3 fatture soggette a bollo).

    Come si applica. Con un importo trimestrale di 6 euro, Caio rientra nelle situazioni in cui la legge prevede il differimento: invece di versare 6 euro nel primo trimestre, li può cumulare con il secondo e versare tutto insieme. Questo meccanismo evita di fare un F24 per cifre minime ogni tre mesi. Caio deve comunque monitorare il portale dell’Agenzia per verificare se l’Agenzia ha rilevato correttamente le fatture soggette a bollo e per controllare l’importo cumulato al momento del versamento.

    In pratica

    • Con importi molto bassi per trimestre, il versamento può essere differito al trimestre successivo.
    • Anche se si differisce, conviene sempre controllare l’area riservata per verificare che l’Agenzia abbia conteggiato correttamente le fatture soggette a bollo.
    • Non bisogna confondere il differimento con l’esonero: il debito rimane e andrà versato nel trimestre in cui si supera la soglia minima.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo attaccare una marca da bollo sulla fattura elettronica?

    No. Sulla fattura elettronica il bollo non si assolve con la marca fisica. Il pagamento avviene in modo virtuale, tramite F24 con i codici tributo 2521-2524, su base trimestrale.

    Come faccio a sapere quanto devo pagare di bollo?

    L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto in autonomia, leggendo i dati delle fatture transitate sul Sistema di Interscambio. Trovi il totale già elaborato nell’area riservata del portale dell’Agenzia. Non devi fare i calcoli da solo, ma è buona pratica verificare che l’importo corrisponda alle fatture che hai emesso.

    Entro quando si paga il bollo trimestrale?

    Il pagamento è trimestrale. Le scadenze precise vengono stabilite ogni anno dall’Agenzia delle Entrate; occorre verificare il calendario sul portale ufficiale per l’anno di riferimento, poiché possono variare.

    Cosa succede se non pago il bollo in tempo?

    L’omesso o tardivo versamento comporta l’applicazione di sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’inadempimento sulla base dei dati SdI. È possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.

    Posso pagare il bollo con addebito diretto invece del F24?

    Sì. In alternativa al modello F24, è possibile autorizzare l’addebito diretto sul conto corrente bancario. Questa opzione è più comoda perché evita di compilare il F24 ogni trimestre.

    Se emetto sia fatture con IVA sia fatture senza IVA, come mi comporto?

    Il bollo riguarda solo le fatture senza IVA (esenti, fuori campo, non imponibili, forfettari) che superano 77,47 euro. Le fatture con IVA non generano bollo. L’Agenzia separa automaticamente le due tipologie dai dati SdI.

    Il bollo è deducibile per chi lo paga?

    Il bollo che il professionista addebita al cliente è una partita di giro e non incide sul reddito. L’imposta di bollo in sé, quando è un costo effettivo per l’impresa o il professionista, segue le regole generali di deducibilità dei costi documentati.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Bollo da 2 euro in fattura, Fattura elettronica, Carburante, Forfettario e fatturazione elettronica e Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata.

  • Art. 1232 Codice della Navigazione – Pene accessorie e misura di sicurezza

    Art. 1232 Codice della Navigazione – Pene accessorie e misura di sicurezza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione. Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell'aeromobile. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni aeronautiche

  • Regime OSS: l’IVA dell’e-commerce verso la UE

    In sintesi

    • Cos’è OSS: One Stop Shop, un unico portale telematico per dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Paesi UE sulle vendite a distanza B2C.
    • Soglia unica UE di 10.000 euro: sotto questa soglia annua complessiva l’IVA resta quella italiana; superata la soglia, si applica l’IVA del Paese del consumatore.
    • Senza OSS: dovresti aprire una partita IVA in ogni Stato UE in cui vendi. Con OSS basta un’unica registrazione in Italia.
    • Chi può aderire: soggetti passivi IVA italiani che effettuano vendite a distanza B2C intracomunitarie di beni o prestano servizi a consumatori finali UE.
    • IOSS per l’import: regime separato per vendite di beni importati da Paesi terzi con valore non superiore a 150 euro verso consumatori UE.
    • Vantaggi pratici: unica dichiarazione trimestrale e unico versamento in Italia, poi l’Agenzia delle Entrate distribuisce l’IVA agli Stati di destinazione.

    Perché è nato il regime OSS e cosa cambia per l'e-commerce

    Se vendi prodotti online a consumatori privati (B2C) in altri Paesi dell’Unione europea, hai un problema IVA: ogni Stato membro vuole la propria quota di imposta sui consumi che avvengono nel suo territorio. Prima dell’OSS, la soluzione era aprire una partita IVA locale in ogni Paese in cui le vendite superavano una certa soglia – un costo e una complessità notevoli per le piccole imprese.

    Il regime OSS (One Stop Shop) risolve questo problema in modo elegante: ti registri una volta sola in Italia, dichiari e versi l’IVA di tutti gli altri Paesi UE attraverso un unico portale dell’Agenzia delle Entrate, e poi è l’amministrazione fiscale italiana a distribuire gli importi ai rispettivi Stati. Il nome è descrittivo: uno sportello unico per tutta l’Europa.

    Il regime è opzionale. Puoi anche scegliere di non aderire, ma in quel caso sei tenuto a registrarti ai fini IVA in ogni Paese UE in cui hai vendite che superano la soglia locale. Per la maggior parte degli e-commerce di piccole e medie dimensioni, OSS è la scelta che semplifica enormemente la vita.

    La norma di riferimento è l’art. 74-quinquies e seguenti del DPR 633/1972, che recepisce la direttiva UE sul commercio elettronico. Il regime copre le vendite a distanza B2C intracomunitarie di beni e i servizi prestati a consumatori finali UE (per esempio, servizi digitali, streaming, download).

    Soglia OSS e regola IVA applicabile
    Vendite B2C intra-UE annue complessive IVA applicabile Come gestirla
    Fino a 10.000 euro IVA italiana (aliquota del Paese del venditore) Liquidazione IVA ordinaria italiana, nessun adempimento OSS
    Oltre 10.000 euro IVA del Paese del consumatore (aliquota locale) Regime OSS: unica dichiarazione e versamento in Italia
    Vendite beni importati da Paesi terzi fino a 150 euro IVA del Paese del consumatore Regime IOSS (Import One Stop Shop), separato da OSS

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un negozio online di accessori. Nel 2026 vende a consumatori privati in Francia per 8.000 euro e in Germania per 4.500 euro: totale 12.500 euro, oltre la soglia dei 10.000 euro. Deve applicare l’IVA francese sulle vendite in Francia e quella tedesca su quelle in Germania. Aderendo a OSS, Alfa Srl presenta ogni trimestre un’unica dichiarazione sul portale italiano e versa tutto in Italia. Senza OSS avrebbe dovuto aprire partita IVA sia in Francia sia in Germania.

    Documenti necessari

    • Registrazione al portale OSS dell’Agenzia delle Entrate (tramite Fisconline o intermediario delegato)
    • Registro delle vendite a distanza B2C per Paese UE di destinazione (obbligatorio, da conservare 10 anni)
    • Fatture o documenti commerciali delle vendite con indicazione del Paese di destinazione
    • Aliquote IVA vigenti in ciascuno Stato UE di destinazione (aggiornate sul sito della Commissione europea)
    • Dichiarazioni OSS trimestrali presentate tramite il portale

    Tizio: piccolo e-commerce sotto soglia, nessun obbligo OSS

    Scenario. Tizio vende corsi online in formato digitale a consumatori privati in Spagna e nei Paesi Bassi. Nel corso del 2026, le sue vendite verso questi due Paesi ammontano complessivamente a 7.200 euro.

    Come si applica. Poiché le vendite B2C intra-UE complessive non superano i 10.000 euro annui, Tizio può continuare ad applicare l’IVA italiana su tutte le vendite, come se fossero vendite nazionali. Non deve aderire a OSS né aprire partita IVA in Spagna o nei Paesi Bassi. Se però a dicembre arriva un ordine che fa superare la soglia – anche di pochi euro – scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese del consumatore da quel momento in poi. Tizio deve monitorare il totale anno per anno.

    In pratica

    • Tieni un registro aggiornato delle vendite B2C verso ogni Paese UE per monitorare la soglia dei 10.000 euro.
    • Se sei vicino alla soglia, valuta di aderire a OSS preventivamente per evitare gestioni complicate a fine anno.
    • Sotto soglia: applica l’IVA italiana e liquida normalmente in Italia.

    Caio: e-commerce in crescita, OSS diventa necessario

    Scenario. Caio ha un negozio online di abbigliamento artigianale. Nel 2025 ha venduto a consumatori privati in Francia 18.000 euro e in Belgio 6.000 euro: totale 24.000 euro, largamente oltre la soglia. Deve gestire l’IVA francese e belga senza aprire partite IVA locali.

    Come si applica. Caio aderisce al regime OSS in Italia. Ogni trimestre accede al portale dell’Agenzia delle Entrate, compila la dichiarazione OSS indicando le vendite per Paese e le aliquote IVA locali applicabili (es. 20% in Francia, 21% in Belgio), e versa l’imposta calcolata in un’unica soluzione in Italia. L’Agenzia distribuisce poi i proventi ai rispettivi fisco francese e belga. Caio non ha obblighi diretti in Francia o in Belgio. Deve però conservare per 10 anni il registro delle vendite con dettaglio per Paese.

    In pratica

    • Registrati a OSS sul portale dell’Agenzia delle Entrate (sezione ‘OSS – One Stop Shop’).
    • Applica l’aliquota IVA del Paese del consumatore a ogni vendita oltre soglia.
    • Presenta la dichiarazione OSS entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.
    • Conserva il registro delle vendite per Paese per almeno 10 anni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è la soglia dei 10.000 euro e come si calcola?

    È la soglia annua complessiva delle vendite a distanza B2C verso tutti gli altri Paesi UE. Si sommano le vendite verso tutti i Paesi UE: se il totale non supera 10.000 euro, si applica l’IVA italiana. Se supera, scatta l’IVA del Paese del consumatore (gestibile via OSS).

    Devo aderire a OSS obbligatoriamente se supero i 10.000 euro?

    No, OSS è opzionale. Se superi la soglia puoi anche scegliere di aprire una partita IVA in ogni Paese UE in cui vendi. Ma per la quasi totalità degli e-commerce, OSS è la soluzione molto più semplice ed economica.

    Con OSS devo ancora presentare la dichiarazione IVA italiana?

    Sì. OSS non sostituisce gli obblighi IVA italiani. Le vendite OSS confluiscono nella dichiarazione IVA annuale italiana (quadro VE), ma l’imposta dovuta negli altri Paesi UE viene dichiarata e versata separatamente tramite il portale OSS.

    Cos'è l'IOSS e quando si usa?

    IOSS (Import One Stop Shop) è un regime separato per la vendita a distanza di beni importati da Paesi extra-UE (es. Cina, USA) con valore intrinseco non superiore a 150 euro verso consumatori UE. Semplifica la riscossione dell’IVA all’importazione ed è distinto dal regime OSS standard.

    Come si aderisce a OSS in Italia?

    Ci si registra tramite il portale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata a OSS. La registrazione è gratuita e vale per tutta la UE. Dal momento della registrazione si deve applicare il regime OSS a tutte le vendite B2C intra-UE oltre soglia.

    Ogni quanto si presenta la dichiarazione OSS e si paga?

    La dichiarazione OSS è trimestrale e va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre (es. per il primo trimestre gennaio-marzo, entro il 30 aprile). Il versamento dell’imposta avviene contestualmente alla dichiarazione.

    Vedi anche: Registri IVA, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale e Spettacoli e intrattenimenti.

  • Art. 12 L. 212/2000 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifich…

    Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. ((Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso)) . Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. ((25))

    2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

    3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

    4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

    5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

    6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo

    13. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 . (14)

  • Art. 395 DPR 495/1992

    Art. 395 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

  • Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull’adozione dopo l’affidamento

    Art. 25 L. 184/1983 – Pronuncia sull’adozione dopo l’affidamento

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis

    2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

    3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

    4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

    5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

    6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

    7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

  • Art. 11 L. 212/2000 – Interpello

    Art. 11 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Interpello

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi; e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge; f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell' articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

    2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 ((, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall' articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,)) è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 , e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 .

    3. ((La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.))

    4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

    5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

    6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

    7. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

    8. Le disposizioni di cui all' articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

  • Art. 132 DPR 230/2000 – Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento

    Art. 132 DPR 230/2000 – Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.

    2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.

    3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.

  • Art. 10 novies L. 212/2000 – Consultazione semplificata

    Art. 10 novies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Consultazione semplificata

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

    2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 è offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che applicano il regime di contabilità semplificata.

    3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

    4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. ((Resta ferma l'inammissibilità delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che può presentare interpello semprechè il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.))

    4-bis. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalità di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.