Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 – Compiti del consiglio per l’IA

    Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 – Compiti del consiglio per l’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Il consiglio per l'IA fornisce consulenza e assistenza alla Commissione e agli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione coerente ed efficace del presente regolamento. A tal fine il consiglio per l'IA può in particolare:

    a) contribuire al coordinamento tra le autorità nazionali competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento e, in cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato interessate e previo accordo di queste ultime, sostenere le attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 74, paragrafo 11;

    b) raccogliere e condividere tra gli Stati membri conoscenze e migliori pratiche tecniche e normative;

    c) fornire consulenza sull'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle norme sui modelli di IA per finalità generali;

    d) contribuire all'armonizzazione delle pratiche amministrative negli Stati membri, anche in relazione alla deroga alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 46, al funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e alle prove in condizioni reali di cui agli articoli 57, 59 e 60;

    e) su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni e pareri scritti su qualsiasi questione pertinente relativa all'attuazione del presente regolamento e alla sua applicazione coerente ed efficace, tra l'altro: i) sull'elaborazione e l'applicazione di codici di condotta e codici di buone pratiche a norma del presente regolamento, nonché degli orientamenti della Commissione; ii) sulla valutazione e il riesame del presente regolamento a norma dell'articolo 112, anche per quanto riguarda la comunicazione di incidenti gravi di cui all'articolo 73, e il funzionamento della banca dati dell’UE di cui all'articolo 71, la preparazione degli atti delegati o di esecuzione e gli eventuali allineamenti del presente regolamento alla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I; iii) sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al capo III, sezione 2; iv) sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41; v) sulle tendenze, quali la competitività globale europea nell'IA, l'adozione dell'IA nell'Unione e lo sviluppo di competenze digitali; vi) sulle tendenze relative all'evoluzione della tipologia delle catene del valore dell'IA, in particolare per quanto riguarda le conseguenti implicazioni in termini di responsabilità; vii) sull'eventuale necessità di modificare l'allegato III conformemente all'articolo 7 e sull'eventuale necessità di una possibile revisione dell'articolo 5 a norma dell'articolo 112, tenendo conto delle pertinenti prove disponibili e degli ultimi sviluppi tecnologici; i) sull'elaborazione e l'applicazione di codici di condotta e codici di buone pratiche a norma del presente regolamento, nonché degli orientamenti della Commissione; ii) sulla valutazione e il riesame del presente regolamento a norma dell'articolo 112, anche per quanto riguarda la comunicazione di incidenti gravi di cui all'articolo 73, e il funzionamento della banca dati dell’UE di cui all'articolo 71, la preparazione degli atti delegati o di esecuzione e gli eventuali allineamenti del presente regolamento alla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I; iii) sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al capo III, sezione 2; iv) sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41; v) sulle tendenze, quali la competitività globale europea nell'IA, l'adozione dell'IA nell'Unione e lo sviluppo di competenze digitali; vi) sulle tendenze relative all'evoluzione della tipologia delle catene del valore dell'IA, in particolare per quanto riguarda le conseguenti implicazioni in termini di responsabilità; vii) sull'eventuale necessità di modificare l'allegato III conformemente all'articolo 7 e sull'eventuale necessità di una possibile revisione dell'articolo 5 a norma dell'articolo 112, tenendo conto delle pertinenti prove disponibili e degli ultimi sviluppi tecnologici;

    i) sull'elaborazione e l'applicazione di codici di condotta e codici di buone pratiche a norma del presente regolamento, nonché degli orientamenti della Commissione;

    ii) sulla valutazione e il riesame del presente regolamento a norma dell'articolo 112, anche per quanto riguarda la comunicazione di incidenti gravi di cui all'articolo 73, e il funzionamento della banca dati dell’UE di cui all'articolo 71, la preparazione degli atti delegati o di esecuzione e gli eventuali allineamenti del presente regolamento alla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I;

    iii) sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al capo III, sezione 2;

    iv) sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41;

    v) sulle tendenze, quali la competitività globale europea nell'IA, l'adozione dell'IA nell'Unione e lo sviluppo di competenze digitali;

    vi) sulle tendenze relative all'evoluzione della tipologia delle catene del valore dell'IA, in particolare per quanto riguarda le conseguenti implicazioni in termini di responsabilità;

    vii) sull'eventuale necessità di modificare l'allegato III conformemente all'articolo 7 e sull'eventuale necessità di una possibile revisione dell'articolo 5 a norma dell'articolo 112, tenendo conto delle pertinenti prove disponibili e degli ultimi sviluppi tecnologici;

    f) sostenere la Commissione nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA, della sensibilizzazione del pubblico e della comprensione dei benefici, dei rischi, delle garanzie e dei diritti e degli obblighi in relazione all'uso dei sistemi di IA;

    g) facilitare lo sviluppo di criteri comuni e una comprensione condivisa tra gli operatori del mercato e le autorità competenti dei concetti pertinenti di cui al presente regolamento, anche contribuendo allo sviluppo di parametri di riferimento;

    h) cooperare, se del caso, con altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione nonché con i pertinenti gruppi di esperti e reti dell'Unione, in particolare nei settori della sicurezza dei prodotti, della cibersicurezza, della concorrenza, dei servizi digitali e dei media, dei servizi finanziari, della protezione dei consumatori, dei dati e dei diritti fondamentali;

    i) contribuire all'efficace cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali;

    j) assistere le autorità nazionali competenti e la Commissione nello sviluppo delle competenze organizzative e tecniche necessarie per l'attuazione del presente regolamento, anche contribuendo alla valutazione delle esigenze di formazione del personale degli Stati membri coinvolto nell'attuazione del presente regolamento;

    k) assistere l'ufficio per l'IA nel sostenere le autorità nazionali competenti nell'istituzione e nello sviluppo di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e facilitare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra gli spazi di sperimentazione normativa per l’IA;

    l) contribuire all'elaborazione di documenti di orientamento e fornire consulenza al riguardo;

    m) fornire consulenza alla Commissione sulle questioni internazionali in materia di IA;

    n) fornire pareri alla Commissione sulle segnalazioni qualificate relative ai modelli di IA per finalità generali;

    o) ricevere pareri dagli Stati membri sulle segnalazioni qualificate relative ai modelli di IA per finalità generali e sulle esperienze e pratiche nazionali in materia di monitoraggio e applicazione dei sistemi di IA, in particolare dei sistemi che integrano i modelli di IA per finalità generali.

  • Art. 27 L. 241/1990 – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

    1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
    2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
  • Art. 20 DPR 487/1994 – Sedi di esame

    Art. 20 DPR 487/1994 – Sedi di esame

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella ricognizione del fabbisogno di cui all’articolo 21, comma 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.

    2. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 117 D.Lgs. 259/2003 – Verifiche e controlli

    Art. 117 D.Lgs. 259/2003 – Verifiche e controlli

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.

    2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

    3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 55 T.U. Stupefacenti – Analisi dei campioni importati

    Art. 55 T.U. Stupefacenti – Analisi dei campioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.

    2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

    3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

    4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.

    5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia. Torna al sommario

  • Art. 244 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione

    Art. 244 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

    2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7 , intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

  • Art. 1301 Codice della Navigazione – Limitazione del debito dell’armatore

    Art. 1301 Codice della Navigazione – Limitazione del debito dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se, anteriormente all’entrata in vigore del codice l’armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni

    Guida completa all’inquadramento contrattuale dei lavoratori nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: dalle declaratorie alle figure tipiche di ciascun livello, fino ai meccanismi di avanzamento automatico.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede 8 livelli (da F a AS) per il settore del legno e del mobile. Il livello F è riservato alle prime assunzioni, con passaggio automatico al livello E dopo 12 mesi. Il livello AS identifica i quadri con responsabilità complesse e funzioni di coordinamento dell’intera attività aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Settori applicativi
    Falegnameria, arredamento, fabbricazione mobili, lavorazione legno, tappezzeria, liuteria, ebanisteria

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – Settore Legno, Arredamento, Mobili – CCNL Artigianato
    Livello Categoria Profilo sintetico Esempi di mansioni
    AS (A Super) Quadri Funzioni di rilevante importanza e responsabilità complessiva Responsabile di produzione con poteri decisionali, direttore tecnico
    A Alta professionalità Funzioni direttive, sviluppo innovazione prodotto e promozione Impiegato con funzioni direttive, responsabile ufficio tecnico
    B Specialistica avanzata Iniziativa e autonomia operativa in ambito tecnico-commerciale Operaio specializzato provetto, impiegato tecnico-commerciale autonomo
    CS (C Super) Specialistica con ruolo specifico Tre profili nominati: operatore CNC, caposquadra posa, capo ufficio Operatore macchine CNC, caposquadra squadra posa mobili
    C Qualificata con autonomia Operai specializzati e impiegati di concetto con autonomia Falegname specializzato, ebanista, impiegato amministrativo
    D Qualificata pratica Capacità tecnico-pratiche acquisite tramite tirocinio Falegname qualificato, operaio alle macchine da legno, impiegato d’ordine
    E Esecutiva Conoscenze professionali generiche Operaio ausiliario, manovale specializzato, operaio di supporto
    F Prima assunzione Prima assunzione senza esperienza; passaggio automatico a E dopo 12 mesi Qualsiasi mansione di livello esecutivo per neo-assunti

    Il passaggio dal livello F al livello E è automatico al compimento di 12 mesi di effettivo servizio, senza necessità di accordo individuale o valutazione.

    Declaratorie di livello: il dettaglio

    Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali del CCNL che definiscono i requisiti professionali e le caratteristiche di ciascun livello. Conoscerle è fondamentale sia per il datore di lavoro (che deve attribuire il livello corretto al momento dell’assunzione) sia per il lavoratore (che può contestare un inquadramento inadeguato rispetto alle mansioni effettivamente svolte).

    Livello AS – Quadri

    Il livello AS (A Super) riguarda i lavoratori quadro in senso contrattuale, cioè coloro che svolgono «funzioni di rilevante importanza e responsabilità complessiva» e coordinano gli obiettivi aziendali nel loro insieme. Nel contesto della piccola impresa artigiana, si tratta tipicamente di un responsabile di produzione o di un direttore tecnico con ampia autonomia decisionale.

    Livelli A e B – Alta professionalità

    Il livello A comprende impiegati con «funzioni direttive», impegnati nello sviluppo dell’innovazione di prodotto e nella promozione delle vendite. Il livello B include gli operai specializzati provetti, cioè lavoratori manuali con competenze di alto livello e grande esperienza, e gli impiegati con «iniziative e autonomia operativa» in ambito tecnico-commerciale.

    Livello C Super (CS) – Figure nominate

    Il livello C Super è peculiare perché identifica tre profili specifici nominati nel testo contrattuale:

    1. L’operatore CNC (macchine a controllo numerico per lavorazione del legno).
    2. Il caposquadra posa (responsabile della squadra di montaggio e posa in opera di arredamenti).
    3. Il capo ufficio con funzioni di coordinamento.

    Livelli C e D – Qualificati

    Il livello C raggruppa gli operai specializzati con «autonomia» nell’esecuzione di mansioni specializzate: il falegname, l’ebanista, il tornitore specializzato. Il livello D accoglie i lavoratori con «specifiche capacità tecnico-pratiche» acquisite per tirocinio, tipicamente l’operaio qualificato di base o l’impiegato d’ordine.

    Livelli E e F – Esecutivi e prima assunzione

    Il livello E è quello degli operai e degli impiegati con «generiche conoscenze professionali», adibiti a mansioni di supporto o ausiliarie. Il livello F è riservato ai lavoratori di prima assunzione che non possiedono esperienza settoriale: è un livello transitorio, che si esaurisce automaticamente dopo 12 mesi.

    Come avviene l’inquadramento e come si può contestare

    L’inquadramento spetta al datore di lavoro, che deve indicarlo nella lettera di assunzione insieme al livello, alla qualifica e alle mansioni. Tuttavia, ciò che conta ai fini della qualifica contrattuale non è il titolo formale attribuito, bensì le mansioni effettivamente svolte in modo prevalente e continuativo.

    Se un lavoratore ritiene di svolgere mansioni superiori al livello attribuito, può:

    • Chiedere al datore di lavoro un riconoscimento formale dell’inquadramento superiore.
    • Rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) per assistenza nella valutazione.
    • In ultima istanza, adire il Giudice del Lavoro (art. 2103 c.c. sul diritto all’inquadramento nelle mansioni effettivamente svolte).

    Distinzione fondamentale: questo CCNL artigianato va tenuto distinto dal CCNL Legno e Arredamento Industria, che ha una struttura di livelli e declaratorie differente e si applica alle imprese industriali del settore (Federlegno Arredo).

    Casi pratici

    Tizio – Neo-assunto al livello F, passaggio automatico
    Tizio viene assunto come operaio di supporto senza esperienza nel settore. Il datore lo inquadra correttamente al livello F. Dopo 12 mesi di effettivo servizio (escluse eventuali assenze non retribuite), il contratto prevede il passaggio automatico al livello E, con il corrispondente aumento del minimo tabellare. Il datore deve aggiornare il cedolino dal mese successivo al compimento dei 12 mesi, senza attendere richiesta del lavoratore.
    Caia – Operatrice CNC, riconoscimento livello CS
    Caia opera quotidianamente su macchine a controllo numerico per la lavorazione del legno. Il datore l’ha inquadrata al livello C. Il CCNL nomina espressamente l’«operatore CNC» come profilo del livello C Super (CS), che è superiore al C. Caia, su consiglio del sindacato, chiede il riconoscimento del livello CS con le relative differenze retributive arretrate. L’azienda accetta, aggiornando l’inquadramento.
    Sempronio – Falegname specializzato, valutazione livello B o C
    Sempronio ha vent’anni di esperienza come falegname e svolge lavorazioni complesse di restauro e intaglio in totale autonomia. L’azienda lo ha inquadrato al livello C. Sempronio ritiene di rientrare nel livello B («operaio specializzato provetto»). La distinzione tra C e B dipende dal grado di autonomia, dalla complessità delle lavorazioni e dall’esperienza comprovata. Per la verifica dell’inquadramento si rivolge alla propria sede Fillea-Cgil.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    Otto livelli per il settore Legno, Arredamento, Mobili: AS (A Super, quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Il livello F è quello di prima assunzione, con passaggio automatico al livello E dopo 12 mesi di effettivo servizio.
    Chi appartiene al livello AS (quadri)?
    Il livello AS riguarda lavoratori con funzioni di rilevante importanza e responsabilità complessiva sulla gestione aziendale, che coordinano obiettivi strategici e gestionali dell’impresa artigiana. È il livello più elevato del CCNL.
    Un operaio CNC a quale livello appartiene?
    Il CCNL prevede espressamente la figura dell’operatore CNC (macchine a controllo numerico) nel livello C Super (CS), insieme al caposquadra posa e al capo ufficio coordinamento.
    Cosa si intende per passaggio automatico di livello?
    Il lavoratore inquadrato al livello F (prima assunzione) passa automaticamente al livello E al compimento di 12 mesi di effettivo servizio, senza necessità di valutazione o accordo individuale.
    Come si documenta l’inquadramento in una lettera di assunzione?
    La lettera di assunzione deve indicare il livello di inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni principali e il corrispondente minimo tabellare. In caso di contestazione sull’inquadramento, il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 35 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di licenziamento per causa di matrimonio

    Art. 35 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di licenziamento per causa di matrimonio ( legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.

    2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

    4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro.

    5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

    6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

    7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

    8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito.

    9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 132 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Art. 132 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il decreto di cui all’articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l’accettazione della determinazione presidenziale e l’udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 88, commi 1 e 2.

    2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all’atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

    3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell’ordinanza è trasmessa all’amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.

    4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all’udienza fissata.

    5. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l’accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

  • Clausola invarianza AML: casi pratici art. 74 D.Lgs. 231/2007

    L’art. 74 del D.Lgs. 231/2007 è la disposizione di chiusura del decreto antiriciclaggio italiano: fissa la clausola di invarianza finanziaria e ribadisce che le pubbliche amministrazioni devono dare attuazione al decreto senza risorse aggiuntive. Benché tecnica, questa norma ha conseguenze operative concrete per enti pubblici, autorità di vigilanza e – indirettamente – per i soggetti obbligati privati che interagiscono con il sistema istituzionale. I casi pratici che seguono illustrano come la clausola operi nei contesti più ricorrenti.

    Quadro normativo

    L’art. 74 del D.Lgs. 231/2007 si compone di due commi e di una clausola finale di promulgazione. Il comma 1 enuncia il principio della clausola di invarianza: dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 ne specifica il corollario operativo: le amministrazioni e le istituzioni pubbliche coinvolte – UIF, MEF, autorità di vigilanza di settore, Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e altri – provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La norma è collocata nel Titolo VI (Disposizioni finali e transitorie) e costituisce la disposizione terminale dell’impianto normativo originario. L’allegato originario, che conteneva le definizioni di PEP (persone politicamente esposte), titolare effettivo e criteri per la verifica semplificata, è stato abrogato dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 90/2017: quelle definizioni sono oggi incorporate agli artt. 1 e 25 del decreto stesso o rinviate alla normativa secondaria.

    Ambito di applicazione

    La clausola di invarianza ex art. 74 si rivolge esclusivamente alle pubbliche amministrazioni e agli enti istituzionali che operano nel sistema antiriciclaggio in forza di mandato legislativo. Non vincola i soggetti obbligati privati (banche, intermediari finanziari, notai, avvocati, revisori, agenti immobiliari, prestatori di servizi di pagamento), che rimangono invece tenuti a sostenere tutti i costi di compliance derivanti dagli obblighi sostanziali del decreto indipendentemente dall’onere economico che ne consegue. Il confine è netto: la clausola delimita la sfera pubblica, non esonera quella privata.

    La norma trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 81 della Costituzione, che impone la copertura finanziaria per ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri. Quando il legislatore ritiene che un provvedimento non generi oneri aggiuntivi, inserisce la clausola di invarianza in luogo della relazione tecnico-finanziaria di copertura. Questa tecnica legislativa è sistematica nei decreti legislativi di recepimento di direttive europee, come avvenuto per il D.Lgs. 231/2007, originariamente emanato in attuazione della III Direttiva Antiriciclaggio (Dir. 2005/60/CE) su delega dell’art. 22 della L. 262/2005.

    Profili operativi e riflessi indiretti

    Anche se l’art. 74 si rivolge alle amministrazioni pubbliche, i soggetti obbligati privati ne subiscono conseguenze indirette di rilievo. Le autorità di vigilanza – Banca d’Italia, Consob, IVASS, ANAC, Ministero della Giustizia, ordini professionali – devono espletare le funzioni di controllo antiriciclaggio assegnate dal decreto con le dotazioni di organico e i bilanci già disponibili. Ciò può riflettersi sulla frequenza e sull’intensità delle ispezioni, sulla velocità di risposta a segnalazioni e richieste di informazioni, nonché sulla qualità degli orientamenti interpretativi emanati. I soggetti obbligati devono pertanto essere consapevoli che la capacità istituzionale di vigilanza ha limiti strutturali connessi anche alla clausola di invarianza.

    Sul piano della tecnica normativa, l’abrogazione dell’allegato originario da parte del D.Lgs. 90/2017 ha reso il testo del decreto più compatto e auto-sufficiente. Le definizioni di PEP e titolare effettivo, un tempo relegata in un allegato separato, sono ora direttamente accessibili nel corpo del decreto, facilitando l’interpretazione sistematica. Chi opera con testi consolidati del D.Lgs. 231/2007 deve verificare sempre la versione aggiornata post-2017, poiché i riferimenti all’allegato abrogato non hanno più rilevanza normativa.

    Caso N. 1: l’ufficio antiriciclaggio di un piccolo Comune

    Scenario. Il Comune di Vallebruna (8.000 abitanti) è soggetto agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in qualità di ente che gestisce proventi derivanti da contratti pubblici e trasferimenti patrimoniali. Il responsabile amministrativo chiede se il Comune possa richiedere al MEF fondi aggiuntivi per istituire un ufficio dedicato antiriciclaggio.

    Come si legge l’art. 74. Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni pubbliche attuano il decreto con le risorse previste a legislazione vigente. Il Comune non può rivendicare stanziamenti aggiuntivi adducendo come titolo l’attuazione del D.Lgs. 231/2007. Le funzioni devono essere assorbite nell’ambito delle strutture esistenti, tipicamente il settore finanziario o il segretariato generale.

    • Nominare un referente antiriciclaggio interno tra il personale in organico senza incrementi di spesa.
    • Integrare le procedure di controllo nei processi già esistenti (acquisti, appalti, concessioni).
    • Documentare l’attività svolta nei verbali degli organi già operativi, senza creare nuovi registri costosi.
    • Consultare le linee guida gratuite dell’UIF e del MEF per l’autovalutazione del rischio.

    Caso N. 2: l’autorità di vigilanza e la richiesta di informazioni

    Scenario. Tizio, titolare di una società di factoring, riceve dalla propria autorità di vigilanza una richiesta di informazioni aggiuntive su alcune operazioni. L’autorità impiega sei mesi a rispondere a una controrichesta di Tizio. Tizio si chiede se l’ente di vigilanza possa invocare limiti di risorse per giustificare il ritardo.

    Come si legge l’art. 74. La clausola di invarianza non costituisce esimente per il mancato rispetto dei termini procedimentali imposti dalla legge. L’art. 74 vincola le amministrazioni a operare con le risorse disponibili, ma non sospende i diritti procedimentali del privato né le scadenze previste da norme di settore. Il soggetto obbligato può attivare i rimedi ordinari previsti dalla L. 241/1990 (diffida, ricorso al TAR per silenzio) indipendentemente dalla clausola di invarianza.

    • Conservare tutta la documentazione relativa alle comunicazioni intercorse con l’autorità di vigilanza.
    • Verificare i termini procedimentali applicabili secondo la normativa di settore specifica.
    • Inviare formale diffida a provvedere, con decorrenza del termine per il silenzio inadempimento.
    • Valutare il ricorso al TAR per silenzio ex art. 31 del D.Lgs. 104/2010 se i termini sono scaduti.

    Caso N. 3: la clausola di invarianza in sede di audit interno

    Scenario. Caio è responsabile della funzione antiriciclaggio di un istituto di pagamento. Durante l’audit annuale, il team legale evidenzia che alcuni controlli previsti dal D.Lgs. 231/2007 non sono stati implementati perché la banca non ha ricevuto ulteriori istruzioni applicative dall’autorità competente. Il responsabile chiede se l’art. 74 possa in qualche modo attenuare la responsabilità del soggetto obbligato privato.

    Come si legge l’art. 74. L’art. 74 riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni. Un istituto di pagamento privato non può invocare la clausola di invarianza né la mancanza di risorse delle autorità pubbliche come esimente rispetto ai propri obblighi di compliance. Gli obblighi di adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette e conservazione documentale gravano direttamente sul soggetto obbligato, indipendentemente dall’attività delle autorità vigilanti.

    • Implementare autonomamente tutte le procedure di compliance previste dagli artt. 17-30 del D.Lgs. 231/2007, senza attendere ulteriori istruzioni.
    • Consultare le linee guida delle autorità di settore già pubblicate (Banca d’Italia, UIF) per colmare eventuali lacune operative.
    • Documentare nel verbale di audit le misure adottate e le eventuali criticità, con piano di rimedio e scadenze.
    • Non invocare l’art. 74 come argomento difensivo in sede ispettiva: non è applicabile ai privati.

    Caso N. 4: aggiornamento definitorio post-abrogazione dell’allegato

    Scenario. Sempronia, responsabile compliance di una società di intermediazione immobiliare, utilizza un manuale interno redatto nel 2012 che richiama l’allegato del D.Lgs. 231/2007 per le definizioni di PEP e titolare effettivo. Un ispettore rileva che le definizioni del manuale non corrispondono a quelle attualmente vigenti.

    Come si legge l’art. 74. La clausola finale dell’art. 74 e la nota sull’abrogazione dell’allegato segnalano che il testo normativo è stato profondamente riorganizzato dal D.Lgs. 90/2017. Le definizioni di PEP sono ora all’art. 1, comma 2, lett. dd), e all’art. 28; la definizione di titolare effettivo è all’art. 20 e ss. Chi utilizza manuali di compliance redatti prima del 2017 deve aggiornare sistematicamente i riferimenti normativi interni.

    • Verificare la versione consolidata del D.Lgs. 231/2007 sul portale Normattiva.it prima di redigere o aggiornare qualunque procedura interna.
    • Sostituire ogni rinvio all’allegato abrogato con il corrispondente articolo del decreto vigente.
    • Aggiornare la procedura PEP con i criteri ex art. 1, comma 2, lett. dd), e il D.M. MEF 13 gennaio 2022.
    • Pianificare una revisione annuale del manuale di compliance, con traccia delle modifiche normative intervenute.
    • Conservare le versioni precedenti del manuale con indicazione del periodo di vigenza, ai fini della prova in caso di contestazione su condotte pregresse.

    Caso N. 5: la clausola di invarianza nella relazione tecnica di un nuovo regolamento

    Scenario. Un ordine professionale intende emanare un regolamento attuativo degli obblighi antiriciclaggio per i propri iscritti. Il consiglio si chiede se possa addebitare agli iscritti nuovi oneri contributivi per finanziare la struttura di controllo interna.

    Come si legge l’art. 74. La clausola di invarianza del decreto madre (art. 74 D.Lgs. 231/2007) riguarda la finanza pubblica statale, non gli enti privati di natura ordinistica. Tuttavia, gli ordini professionali che esercitano funzioni delegate di vigilanza antiriciclaggio operano spesso con risorse proprie, non statali. Possono pertanto – nel rispetto del proprio statuto e delle norme sull’ordinamento professionale – prevedere adeguate contribuzioni da parte degli iscritti, purché rispettino i principi di proporzionalità e trasparenza nella determinazione degli oneri.

    • Distinguere le funzioni di vigilanza delegate dallo Stato (soggette ai limiti di invarianza) da quelle proprie dell’ordine (autofinanziate).
    • Inserire nella delibera consiliare una relazione tecnico-finanziaria che giustifichi la misura dell’eventuale contribuzione aggiuntiva.
    • Garantire la trasparenza delle voci di costo nel bilancio dell’ordine, specificando le risorse destinate alla compliance antiriciclaggio.
    • Consultare il MEF e il proprio ministero vigilante prima di introdurre obblighi contributivi nuovi a carico degli iscritti.

    Quando intervenire

    Un soggetto obbligato privato deve prestare attenzione all’art. 74 soprattutto in due circostanze. La prima è quando si trova a interagire con le autorità pubbliche – UIF, Banca d’Italia, Guardia di Finanza, ordini professionali vigilanti – e registra ritardi o lacune nei servizi istituzionali: la clausola di invarianza spiega strutturalmente perché certi enti operano con risorse limitate, ma non esonera il privato dai propri obblighi. La seconda circostanza riguarda la tenuta interna dei manuali di compliance: ogni volta che si aggiorna una procedura o si redige un documento formativo, occorre verificare che le definizioni normative richiamate siano quelle del testo vigente del decreto, non quelle dell’allegato abrogato. In entrambi i casi, l’intervento è preventivo: attivare il monitoraggio normativo prima che emerga una contestazione, non dopo.

    Norme e fonti

    • Art. 74, D.Lgs. 231/2007 (Clausola di invarianza finanziaria – disposizione finale)
    • Art. 81 della Costituzione (Copertura finanziaria delle leggi)
    • Art. 9, comma 7, D.Lgs. 90/2017 (Abrogazione dell’allegato del D.Lgs. 231/2007)
    • Art. 22, L. 262/2005 (Delega al recepimento della III Direttiva Antiriciclaggio)
    • Direttiva 2005/60/CE – III Direttiva Antiriciclaggio (quadro europeo originario)
    • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 231/2007 (Definizioni, incluse PEP e titolare effettivo vigenti)
    • Artt. 17-30, D.Lgs. 231/2007 (Obblighi di adeguata verifica della clientela)
    • D.M. MEF 13 gennaio 2022 (Criteri e modalità per l’individuazione dei PEP)
    • L. 241/1990, art. 2 (Termini del procedimento amministrativo)
    • Art. 31, D.Lgs. 104/2010 (Ricorso per silenzio inadempimento)

    Domande frequenti

    L’art. 74 si applica anche alle banche e agli intermediari privati?

    No. La clausola di invarianza finanziaria si rivolge esclusivamente alle pubbliche amministrazioni e alle istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione del D.Lgs. 231/2007. I soggetti obbligati privati – banche, intermediari, professionisti, agenti immobiliari – non possono invocare l’art. 74 per limitare i propri obblighi di compliance, che restano pienamente vincolanti indipendentemente dai costi che comportano.

    L’allegato originario del D.Lgs. 231/2007 è ancora consultabile?

    L’allegato è stato formalmente abrogato dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 90/2017. Le sue definizioni (PEP, titolare effettivo, documenti validi, verifica semplificata) sono state incorporate nel corpo del decreto o rinviate alla normativa secondaria. Per scopi storici o di ricerca, il testo originario del 2007 è consultabile negli archivi di Normattiva.it, ma non ha più valore normativo.

    Un ritardo dell’autorità di vigilanza può essere giustificato dalla clausola di invarianza?

    No sul piano giuridico. La clausola di invarianza impone alle amministrazioni di operare con le risorse disponibili, ma non sospende né deroga ai termini procedimentali fissati dalla L. 241/1990 o dalle norme di settore. Il privato che subisce un ritardo può azionare i rimedi ordinari: diffida a provvedere, ricorso al TAR per silenzio inadempimento ex art. 31 D.Lgs. 104/2010, eventuale richiesta di danno da ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990.

    Come si aggiorna un manuale di compliance che richiama l’allegato abrogato?

    Occorre sostituire ogni rinvio all’allegato con il riferimento al corrispondente articolo del D.Lgs. 231/2007 nella versione vigente: le definizioni di PEP sono ora all’art. 1 e all’art. 28, quelle di titolare effettivo agli artt. 20-22, integrate dal D.M. MEF 13 gennaio 2022. È buona prassi conservare le versioni storiche del manuale con indicazione del periodo di vigenza, per documentare la conformità alle norme applicabili al momento di ciascuna operazione.

  • Art. 94 CTS – Disposizioni in materia di controlli fiscali

    Art. 94 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Disposizioni in materia di controlli fiscali

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore trasmette all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

    2. L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti.

    3. Resta fermo il controllo eseguito dall'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, aggiornamento e cancellazione degli enti nel Registro medesimo.

    4. Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 , convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo

    30. Note all'art. 94: – Si riportano gli art. 32 e 33 del citato decreto del Presidente del Repubblica n. 600 del 1973 : «Art. 32 (Poteri degli uffici). – Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell' art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 . I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell' art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art.

    34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art.

    60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.». «Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). – Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'art. 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all' art. 329 del codice di procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'art. 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Nell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".». – Si riporta l'art. 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 : «Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto). – Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli Uffici stessi. I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell' art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 . I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell' art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). [5] Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.». – Per il testo dell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , si veda nelle note all'art.

    89. – Si riporta l' art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 : «Art. 30 (Controlli sui circoli privati). –

    1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    2. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma

    1. 3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all' art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 .

    3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.

    4. All' art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale».

    5. La disposizione di cui all' art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995 .

    5-bis. Al comma 2 dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , e successive modificazioni, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

    5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre

    2009. 5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 .».