Art. 117 D.Lgs. 259/2003 — Verifiche e controlli
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 117 Cod. Amb. — piani di gestione e registro delle aree protette
- Art. 117 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina transitoria
- Art. 117 D.Lgs. 209/2005 — Separazione patrimoniale
- Art. 117 D.Lgs. 42/2004 — Servizi per il pubblico
- Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli
- Articolo 117 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza