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Art. 103 D.Lgs. 259/2003 — Sospensione – revoca – decadenza
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice. articolo precedente articolo successivo
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