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Obbligazioni subordinate bancarie: casi pratici art. 12-ter TUB

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 12-ter del T.U. Bancario stabilisce soglie minime di valore nominale unitario per le obbligazioni subordinate e gli strumenti di debito chirografario di secondo livello emessi dalle banche, con l’obiettivo di escludere strutturalmente il risparmiatore retail dall’accesso a questi titoli ad alto rischio. Questa pagina raccoglie i principali casi pratici applicati all’art. 12-ter TUB, con scenari concreti tratti dalla prassi degli investitori e degli operatori bancari. Per il testo integrale e il commento dell’articolo, si rinvia alla scheda dedicata all’art. 12-ter TUB.

Quadro normativo

L’art. 12-ter è stato inserito nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) dal D.Lgs. 193/2021, in vigore dal 1° dicembre 2021, in attuazione della Direttiva BRRD II (Direttiva 2019/879/UE). La norma si colloca nel Capo II del Titolo II del TUB, dedicato alle obbligazioni bancarie, ed è strettamente correlata alla disciplina europea del bail-in e del requisito MREL. Il legislatore ha introdotto due soglie quantitative: 200.000 euro di valore nominale unitario minimo per le obbligazioni subordinate (comma 1) e 150.000 euro per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, i cosiddetti senior non-preferred (comma 2). La regola si applica non solo alle banche in senso stretto, ma anche agli altri soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della BRRD che emettono strumenti analoghi. La ratio è di tutela strutturale: impedire che i piccoli risparmiatori accedano a titoli potenzialmente soggetti a bail-in senza averne piena consapevolezza del rischio.

Ambito di applicazione

La soglia di 200.000 euro si applica a tutte le obbligazioni subordinate emesse da banche, comprese le obbligazioni Tier 2 (art. 63 CRR), gli strumenti Additional Tier 1 (AT1, art. 52 CRR) e qualsiasi titolo il cui rimborso sia contrattualmente subordinato ai creditori ordinari. La soglia di 150.000 euro riguarda gli strumenti di debito chirografario di secondo livello (senior non-preferred): titoli che in caso di risoluzione vengono aggrediti prima del debito ordinario senior ma dopo le subordinate. La norma non si applica alle obbligazioni bancarie ordinarie (senior preferred) né ai certificati di deposito.

Profili operativi e coordinamento MiFID II

La soglia dell’art. 12-ter opera come filtro oggettivo assoluto, autonomo rispetto alle regole MiFID II di product governance e profilazione. L’intermediario che colloca obbligazioni subordinate bancarie deve prima verificare il rispetto della soglia di legge, poi applicare i presidi di adeguatezza MiFID II. Il mancato rispetto della soglia rende l’emissione irregolare e può esporre l’emittente a sanzioni della Banca d’Italia; se il titolo viene distribuito a clientela retail, rilevano anche i poteri Consob.

Caso N. 1: Il risparmiatore che vuole acquistare obbligazioni subordinate sul mercato secondario

Scenario. Tizio, pensionato con un portafoglio di 180.000 euro investiti prevalentemente in titoli di Stato, si rivolge alla sua banca perché interessato ad acquistare obbligazioni subordinate Tier 2 emesse dalla medesima banca nel 2022. Il funzionario verifica che il taglio minimo di emissione è di 200.000 euro e che sul mercato secondario i lotti minimi di negoziazione rispecchiano la soglia originaria.

Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 1 impedisce che le obbligazioni subordinate siano emesse con valore nominale unitario inferiore a 200.000 euro. Sul mercato secondario, i lotti minimi di negoziazione seguono di norma la struttura dell’emissione originaria: Tizio non può acquistare un titolo da 200.000 euro avendo a disposizione solo 180.000. La norma non vieta tecnicamente l’acquisto sul secondario in quantità frazionate se il regolamento del titolo lo consente, ma nella pratica degli eurobond la denominazione minima di trasferimento è identica a quella di emissione, rendendo l’acquisto di fatto precluso.

  • Verificare il taglio minimo di emissione nel prospetto o nelle condizioni definitive del prestito obbligazionario.
  • Controllare nel regolamento del titolo (o nelle terms and conditions) la denominazione minima di trasferimento sul secondario.
  • Se il taglio minimo è 200.000 euro, comunicare a Tizio che il titolo non è strutturalmente accessibile con il suo patrimonio disponibile.
  • Valutare alternative: OICR che investono in debito bancario subordinato, accessibili con importi inferiori.

Caso N. 2: La banca che progetta un’emissione di obbligazioni subordinate Tier 2

Scenario. Una banca di medie dimensioni sta strutturando un’emissione obbligazionaria Tier 2 destinata a rafforzare il capitale regolamentare. L’ufficio di tesoreria propone di fissare il taglio minimo a 100.000 euro per ampliare la base di investitori e facilitare la distribuzione tramite la rete retail.

Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 1 fissa un divieto assoluto: il valore nominale unitario non può essere inferiore a 200.000 euro. Non esiste deroga basata sulla dimensione dell’emittente, sulla durata del titolo o sulla presenza di garanzie accessorie. La proposta dell’ufficio di tesoreria è illegittima e deve essere respinta: l’emissione deve essere strutturata con taglio minimo di almeno 200.000 euro, indipendentemente dagli obiettivi commerciali.

  • Impostare il taglio minimo a 200.000 euro nel term sheet e nel prospetto di emissione.
  • Definire il target market MiFID II coerentemente con il taglio: investitori professionali e, al limite, clientela al dettaglio con portafoglio superiore a 500.000 euro che abbia ricevuto consulenza appropriata.
  • Coordinare con il team legale la redazione delle terms and conditions e la nota informativa destinata agli investitori istituzionali.
  • Segnalare alla Banca d’Italia, in sede di comunicazione preventiva, il rispetto della soglia ex art. 12-ter TUB.

Caso N. 3: L’acquisto di strumenti senior non-preferred da parte di un investitore semi-professionale

Scenario. Caio, imprenditore con un patrimonio finanziario di circa 500.000 euro e classificato dalla banca come cliente al dettaglio, desidera acquistare obbligazioni senior non-preferred emesse da un grande gruppo bancario italiano, attratte da un rendimento superiore ai titoli di Stato. Il funzionario verifica che il taglio minimo dell’emissione è 150.000 euro.

Come si legge l’art. 12-ter. Il comma 2 fissa in 150.000 euro la soglia minima per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello. Caio, con 500.000 euro disponibili, può teoricamente sottoscrivere un lotto minimo. Tuttavia, la soglia dell’art. 12-ter non sostituisce le valutazioni MiFID II: l’intermediario deve comunque verificare l’adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio del cliente, alla sua esperienza con strumenti soggetti a bail-in e alla sua capacità di sostenere eventuali perdite in caso di risoluzione bancaria.

  • Verificare che il taglio minimo del titolo rispetti la soglia di 150.000 euro ex art. 12-ter comma 2.
  • Eseguire la valutazione di adeguatezza MiFID II: Caio ha esperienza con strumenti soggetti a bail-in? Comprende il meccanismo di subordinazione in caso di risoluzione?
  • Consegnare il documento informativo sulle caratteristiche degli strumenti senior non-preferred e il relativo rischio di bail-in.
  • Documentare nella scheda cliente le motivazioni dell’operazione e la coerenza con gli obiettivi di investimento dichiarati.

Caso N. 4: Emissione irregolare ante D.Lgs. 193/2021 ancora in circolazione

Scenario. Sempronia detiene in portafoglio obbligazioni subordinate Tier 2 acquistate nel 2019, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 193/2021, con taglio nominale di 10.000 euro. Il titolo è ancora in circolazione e Sempronia chiede se può continuare a detenerlo o se è tenuta a venderlo.

Come si legge l’art. 12-ter. La norma si applica alle emissioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2021: non ha effetto retroattivo sulle emissioni già in circolazione al momento della sua entrata in vigore. Sempronia può continuare a detenere il titolo fino alla scadenza naturale senza alcun obbligo di dismissione. Il divieto riguarda solo le nuove emissioni e i nuovi collocamenti; la detenzione e la negoziazione sul mercato secondario di titoli emessi anteriormente non è preclusa.

  • Verificare la data di emissione del titolo: se anteriore al 1° dicembre 2021, la soglia ex art. 12-ter non si applica retroattivamente.
  • Valutare comunque il rischio residuo del titolo (profilo dell’emittente, scadenza, clausole di bail-in) in sede di riesame periodico del portafoglio.
  • In caso di cessione sul mercato secondario, verificare le condizioni di mercato e l’eventuale aggiornamento del prospetto o del fact sheet da parte dell’emittente.

Caso N. 5: Soggetto non bancario rientrante nell’ambito BRRD

Scenario. Una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario (HoldCo), non essendo direttamente banca ma rientrando nell’ambito di applicazione della BRRD, emette obbligazioni subordinate per dotarsi di risorse MREL. Si chiede se si applichi la soglia di 200.000 euro.

Come si legge l’art. 12-ter. La norma, nella sua formulazione, si applica anche ai soggetti diversi dalle banche che rientrano nell’ambito della BRRD e che emettono strumenti computabili ai fini MREL. La HoldCo è quindi soggetta alla soglia di 200.000 euro per le obbligazioni subordinate e di 150.000 euro per gli strumenti senior non-preferred, esattamente come se fosse una banca diretta. L’estensione è coerente con la ratio della norma: il rischio di bail-in è il medesimo indipendentemente dal fatto che l’emittente sia la banca operativa o la sua controllante.

  • Verificare che la HoldCo rientri nell’ambito soggettivo di applicazione della BRRD e del D.Lgs. 180/2015.
  • Strutturare le emissioni di strumenti MREL con tagli minimi conformi alle soglie dell’art. 12-ter TUB.
  • Coordinarsi con Banca d’Italia e, se applicabile, con l’autorità di risoluzione (SRB per i gruppi significativi) sulle caratteristiche dell’emissione.

Quando intervenire

Il rispetto dell’art. 12-ter TUB rileva in tre momenti: in fase di emissione, prima della predisposizione del prospetto; in fase di collocamento, verificando i lotti minimi di sottoscrizione anche sulle reti terze; sul mercato secondario, controllando che i lotti minimi di negoziazione rispecchino la struttura originaria. L’investitore a cui venga proposto un titolo subordinato con taglio inferiore a 200.000 euro può segnalare la circostanza alla Banca d’Italia e, se vi sono profili MiFID II, alla Consob.

Norme e fonti

  • Art. 12-ter D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario), introdotto dal D.Lgs. 193/2021
  • D.Lgs. 193/2021 — Attuazione della Direttiva BRRD II (Direttiva 2019/879/UE)
  • D.Lgs. 180/2015 — Attuazione della Direttiva BRRD I (Direttiva 2014/59/UE), bail-in e risoluzione bancaria
  • Regolamento UE 575/2013 (CRR), artt. 52 (AT1) e 63 (Tier 2)
  • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento delegato UE 2017/565 — product governance e adeguatezza
  • Comunicazione Consob n. 0090430 del 24 novembre 2015 — collocamenti retail obbligazioni subordinate
  • L. 30 dicembre 2018, n. 145 — Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Domande frequenti

Un risparmiatore retail può acquistare obbligazioni subordinate bancarie con taglio inferiore a 200.000 euro?

No. L’art. 12-ter TUB vieta le emissioni di obbligazioni subordinate con valore nominale unitario inferiore a 200.000 euro. Poiché i lotti minimi di negoziazione sul mercato secondario rispecchiano di norma il taglio originario dell’emissione, il risparmiatore retail non può acquistare questi titoli né in sede di emissione né, nella quasi totalità dei casi, sul mercato secondario.

La soglia di 150.000 euro vale per tutte le obbligazioni bancarie o solo per alcune categorie?

La soglia di 150.000 euro si applica esclusivamente agli strumenti di debito chirografario di secondo livello (senior non-preferred), che in caso di risoluzione bancaria vengono aggrediti prima del debito ordinario senior. Le obbligazioni bancarie ordinarie (senior preferred) e i certificati di deposito non sono soggetti a questa soglia e restano accessibili anche con tagli inferiori.

Se posseggo obbligazioni subordinate bancarie acquistate prima del 2021 con taglio di pochi migliaia di euro, devo venderle?

No. L’art. 12-ter TUB si applica alle nuove emissioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2021 e non ha effetto retroattivo. I titoli emessi anteriormente possono essere detenuti fino alla scadenza naturale e negoziati sul mercato secondario senza vincoli aggiuntivi derivanti da questa norma. Restano ovviamente applicabili le normali regole di adeguatezza MiFID II in caso di nuove operazioni.

Cosa rischia una banca che emette obbligazioni subordinate con taglio inferiore alla soglia legale?

L’emissione irregolare espone la banca a sanzioni amministrative da parte della Banca d’Italia, che è l’autorità di vigilanza competente in materia. La violazione può inoltre rilevare ai fini della disciplina MiFID II se il titolo viene collocato presso clientela retail, con possibile coinvolgimento della Consob e responsabilità risarcitoria nei confronti degli investitori che abbiano subito danni.