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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In attuazione dell'art. 80, comma 8 del Codice della Strada, la concessione per effettuare revisioni dei veicoli può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione iscritte nei relativi registri/albi, in possesso di adeguata capacità finanziaria attestata da istituti di credito o società finanziarie.
  • Le imprese concessionarie devono disporre di locali con superficie officina non inferiore a 120 m², larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m e ingresso con larghezza e altezza non inferiori rispettivamente a 2,50 m e 3,50 m.
  • La concessione può essere rilasciata anche a consorzi e società consortili tra imprese di autoriparazione, con requisiti strutturali minimi ridotti (superficie officina 80 m², larghezza ingresso 4 m).
  • Le imprese titolari di concessione solo per revisione di motocicli e ciclomotori a due ruote hanno requisiti di superficie ridotti (80 m²) e standard di ingresso proporzionati al tipo di veicolo.
  • Tutte le spese per i sopralluoghi dei funzionari ministeriali — sia per la verifica iniziale dei requisiti sia per quelli successivi — sono a carico dell'impresa o del consorzio richiedente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 239 DPR 495/1992 — (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.

3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m2;b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.

3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

4. 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 m2; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;… e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).

6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

In sintesi

  • In attuazione dell'art. 80, comma 8 del Codice della Strada, la concessione per effettuare revisioni dei veicoli può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione iscritte nei relativi registri/albi, in possesso di adeguata capacità finanziaria attestata da istituti di credito o società finanziarie.
  • Le imprese concessionarie devono disporre di locali con superficie officina non inferiore a 120 m², larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m e ingresso con larghezza e altezza non inferiori rispettivamente a 2,50 m e 3,50 m.
  • La concessione può essere rilasciata anche a consorzi e società consortili tra imprese di autoriparazione, con requisiti strutturali minimi ridotti (superficie officina 80 m², larghezza ingresso 4 m).
  • Le imprese titolari di concessione solo per revisione di motocicli e ciclomotori a due ruote hanno requisiti di superficie ridotti (80 m²) e standard di ingresso proporzionati al tipo di veicolo.
  • Tutte le spese per i sopralluoghi dei funzionari ministeriali — sia per la verifica iniziale dei requisiti sia per quelli successivi — sono a carico dell'impresa o del consorzio richiedente.
Indice dei contenuti

Fondamento normativo e contesto della concessione per revisioni private

L'articolo 239 del DPR 495/1992 dà attuazione all'articolo 80, comma 8 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che consente al Ministero dei trasporti di affidare in concessione alle imprese di autoriparazione private l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli. Si tratta di un istituto di grande rilevanza pratica: in molte province italiane una quota significativa delle revisioni viene effettuata non presso le officine della Motorizzazione Civile (MCTC) ma presso centri privati autorizzati, sia singoli sia organizzati in forma consortile. L'articolo 239 fissa i requisiti tecnico-professionali che le imprese e i consorzi devono possedere per ottenere e mantenere la concessione.

La concessione alle singole imprese: requisiti soggettivi

Il comma 1 stabilisce che la concessione può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione che ne facciano direttamente richiesta e si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione — escludendo dunque la possibilità di sub-concedere o esternalizzare l'attività a terzi. Se l'impresa è titolare di più sedi operative, ciascuna sede che voglia effettuare revisioni deve ottenere una concessione distinta: il provvedimento è strettamente legato al singolo luogo fisico in cui avviene l'attività.

Il comma 2 elenca i requisiti soggettivi che le imprese devono possedere per le province in cui il Ministero ha attivato il sistema delle revisioni private: (a) iscrizione nel registro o nell'albo delle imprese di autoriparazione (ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 558/1999) con effettivo esercizio di tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 122/1992; (b) adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero da una società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi di lire (importo stabilito dalla norma originaria, da ragguagliare agli aggiornamenti ministeriali successivi); (c) sede in una delle province per cui il Ministero abbia attivato il sistema di concessione.

Requisiti strutturali dell'officina per le imprese singole

Il comma 3 — nella parte rimasta in vigore dopo la soppressione parziale ad opera del DPR n. 610/1996 — prescrive le caratteristiche minime dei locali dell'officina: superficie non inferiore a 120 m²; larghezza del lato ingresso non inferiore a 6 m; ingresso con larghezza e altezza non inferiori rispettivamente a 2,50 m e 3,50 m. Questi requisiti garantiscono che il locale sia fisicamente idoneo ad accogliere i veicoli da revisionare (comprese le categorie di veicoli più ingombranti) e a consentire le manovre necessarie alle attrezzature di revisione. Il comma 3-bis aggiunge che le imprese devono essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo del regolamento: si tratta di un elenco tecnico dettagliato che comprende fosse di ispezione, ponti sollevatori, analizzatori di gas di scarico, frenometri, riflettometrografi e altri strumenti omologati.

Le concessioni ai consorzi e alle società consortili

Il comma 4 disciplina la forma consortile, che può essere utilizzata da più imprese di autoriparazione di dimensioni inferiore per raggiungere collettivamente i requisiti richiesti. I consorzi — incluse le cooperative — devono rispettare regole precise per evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza tra le imprese partecipanti: ogni impresa deve avere l'officina nel comune del raggruppamento (o in un comune limitrofo compreso nella provincia concessa), deve essere iscritta all'albo con almeno una delle attività previste dalla legge 122/1992 senza creare duplicazioni di competenze nel raggruppamento, e può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. I requisiti strutturali per le officine delle imprese in consorzio sono ridotti: superficie non inferiore a 80 m² (anziché 120), larghezza ingresso di almeno 4 m (anziché 6). I requisiti finanziari di cui al comma 2, lettere b) e c) si applicano anche ai consorzi.

La concessione limitata ai motocicli e ciclomotori

Il comma 4-bis introduce una categoria specifica: le imprese — anche quelle aderenti a consorzi — che siano titolari di concessione esclusivamente per la revisione di motocicli e ciclomotori a due ruote. Per queste realtà, caratterizzate da veicoli di dimensioni molto più ridotte rispetto alle autovetture o ai veicoli commerciali, i requisiti strutturali dell'officina sono proporzionalmente adeguati: superficie non inferiore a 80 m², larghezza non inferiore a 4 m, ingresso con larghezza e altezza non inferiori rispettivamente a 2 m e 2,5 m. Anche l'elenco delle attrezzature (comma 1-ter dell'appendice X) è specificamente calibrato sulle esigenze della revisione di questo tipo di veicoli, diverso da quello richiesto per le autovetture.

Le spese di sopralluogo

Il comma 6 stabilisce il principio che tutte le spese relative ai sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della MCTC — sia quelli iniziali per verificare la sussistenza dei requisiti sia quelli successivi per verificarne il permanere nel tempo — sono a carico dell'impresa o del consorzio richiedente. Gli importi sono determinati con decreto ministeriale congiunto (Ministro dei trasporti e Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze). Questo principio del «chi chiede paga i controlli» è coerente con la logica concessoria: l'accesso a un'attività economica riservata comporta anche l'assunzione dei costi di vigilanza pubblica che ne garantisce la corretta esecuzione nell'interesse generale degli utenti della revisione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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