Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 80 Cont. Trib. – Entrata in vigore
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado […]. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Vedi anche
→Cont. trib. art. 79 - Articolo 79 Contenzioso Tributario→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 53 - Capacità contributiva→Art. 78 Cont. Trib. – commissioni comunali tributi→Art. 77 Cont. Trib. – contenzioso amministrativo intendenza→Art. 76 Cont. Trib. – controversie in sede di rinvio→Art. 75 Cont. Trib. – Commissione tributaria centrale→Art. 74 Cont. Trib. – controversie pendenti corte appello→Art. 73 Cont. Trib. – [Istanza di trattazione]→Art. 72 Cont. Trib. – controversie pendenti CTP/CTR
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 80 fissa l'entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992, datata 1° aprile 1996 con effettiva applicazione del nuovo regime processuale tributario.
Contenuto della disposizione
Il decreto entra in vigore il 1° aprile 1996, con applicazione delle nuove regole alle controversie introdotte da tale data. Le controversie già pendenti seguono le norme transitorie ex artt. 72-79.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma fissa la data di consolidamento del sistema processuale tributario riformato, base per ogni riferimento temporale al regime applicabile.
Profili operativi e casi tipici
Riferimento normativo storico ma ancora utile per ricostruire l'applicabilità ratione temporis di disposizioni successivamente modificate o abrogate.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il D.Lgs. 546/1992?
Il 1° aprile 1996; da tale data si applicano le nuove regole alle controversie tributarie.
Cosa succede ai giudizi anteriori?
Le controversie pendenti seguono le norme transitorie ex artt. 72-79 del decreto.
Dal 2027 sarà sostituito?
Sì, dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il Testo Unico ex D.Lgs. 175/2024.