Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 Cont. Trib. – Procedimento contenzioso amministrativo davanti all’intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicate nell’art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all’intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data d’insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell’art. 71.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 77 disciplina il regime transitorio per i procedimenti contenziosi amministrativi davanti all'intendenza di finanza o al Ministero, organi sostituiti dal nuovo sistema giurisdizionale.
Contenuto della disposizione
I procedimenti contenziosi amministrativi pendenti davanti all'intendenza di finanza o al Ministero al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992 proseguono fino alla definizione secondo le norme previgenti; le decisioni sono impugnabili davanti alla competente corte tributaria.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma chiude le competenze amministrative paragiurisdizionali superate dalla riforma del 1992, garantendo definizione delle pratiche pendenti senza vuoti di tutela.
Profili operativi e casi tipici
Casi residuali oggi inesistenti; il sistema attuale prevede unicamente la giurisdizione tributaria delle corti.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Cosa erano i procedimenti contenziosi davanti all'intendenza?
Procedimenti paragiurisdizionali ante D.Lgs. 546/1992 davanti a organi amministrativi; oggi sostituiti dalla giurisdizione tributaria.
Le decisioni intendenza erano impugnabili?
Sì, davanti alle nuove corti tributarie secondo le regole transitorie.
Esistono ancora procedimenti pendenti?
No, sono ormai tutti definiti; norma di interesse storico.