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Art. 77 Cont. Trib. – Procedimento contenzioso amministrativo davanti all’intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicate nell’art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all’intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data d’insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell’art. 71.
Stesso numero, altri codici
- Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela
- Articolo 77 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 77 Codice del Consumo: Risoluzione del contratto di concessione di credito
- Articolo 77 Codice della Strada: Controlli di conformità al tipo omologato
- Articolo 77 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza del procuratore e dell’institore
- Articolo 77 Codice di Procedura Penale: Capacità processuale della parte civile
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