Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 817 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate o pericolose

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194. La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

In sintesi

  • Potere di intervento del comandante: quando sono imbarcate merci il cui trasporto è vietato da norme di polizia, o che divengono pericolose in corso di navigazione, il comandante provvede secondo le modalità previste dall'art. 194 del Codice della navigazione.
  • Richiamo all'art. 194: l'art. 194, relativo alla navigazione marittima, disciplina le misure che il comandante può adottare nei confronti del carico illecito o pericoloso, incluse la custodia e la consegna all'autorità competente.
  • Obbligo di consegna all'autorità: le cose custodite devono essere consegnate all'autorità competente al momento dello sbarco, con segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.
  • Segnalazione alla pubblica sicurezza: indipendentemente dalla consegna all'autorità competente, il comandante deve comunque segnalare la situazione all'autorità di pubblica sicurezza.
  • Applicabilità generale: la norma si applica sia alle merci illecite ab initio, sia a quelle divenute pericolose in itinere a causa di modifiche nelle loro condizioni fisiche o chimiche durante il volo.
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Ratio e ambito applicativo

L'articolo 817 del Codice della navigazione disciplina le misure che il comandante dell'aeromobile deve adottare quando, durante il volo o all'atto del trasporto, si trovino a bordo merci il cui trasporto è vietato dalle norme di polizia, ovvero merci che - benché lecite al momento dell'imbarco - siano divenute pericolose o nocive in corso di navigazione. La disposizione esprime un principio di reazione immediata del comandante a fronte di situazioni di pericolo o di illiceità relative al carico, conferendo a questa figura un ruolo di presidio della legalità e della sicurezza a bordo non limitato alla conduzione del volo ma esteso al controllo della natura e delle condizioni del carico trasportato.

Le due ipotesi disciplinate: merci vietate e merci divenute pericolose

La norma contempla due fattispecie distinte. La prima riguarda le merci il cui trasporto è 'vietato da norme di polizia': si tratta di merci illecite ab initio, cioè già al momento dell'imbarco sottoposte a divieto assoluto di trasporto aereo o a regime di autorizzazione preventiva non rispettato. Rientrano in questa categoria le armi e munizioni imbarcate senza l'autorizzazione ENAC di cui all'art. 816, le sostanze stupefacenti, gli esplosivi non autorizzati, le merci pericolose non correttamente dichiarate e classificate secondo le norme ICAO e le DGR IATA. La seconda fattispecie è più peculiare e riguarda le merci che 'siano o diventino in corso di navigazione pericolose o nocive per l'aeromobile, per le persone o per il carico'. In questo caso la situazione di pericolo può svilupparsi anche da merci originariamente lecite, a causa di variazioni di pressione, temperatura, umidità o di reazioni chimiche impreviste che si verifichino durante il volo.

Il richiamo all'articolo 194 e le misure del comandante

La norma richiama, per disciplinare le misure che il comandante deve adottare, l'articolo 194 del Codice della navigazione, originariamente dettato per la navigazione marittima. Tale richiamo esprime la tecnica legislativa di rinvio interno utilizzata dal codificatore del 1942, che ha costruito la disciplina della navigazione aerea in parte per rinvio alle disposizioni marittime compatibili. L'art. 194 prevede che il comandante possa ordinare lo sbarco delle cose o adottare le misure necessarie per prevenire il pericolo; nel contesto aeronautico, tale potere si traduce tipicamente nella segregazione o nell'isolamento della merce pericolosa nella stiva, nell'utilizzo dei mezzi di contenimento disponibili a bordo (come gli estintori per un incendio di carico), o nella decisione di dirottare verso un aeroporto alternativo per consentire lo sbarco immediato delle merci.

Consegna all'autorità e segnalazione alla pubblica sicurezza

Il secondo comma dell'art. 817 disciplina la fase successiva all'atterraggio: le cose custodite ai sensi del primo comma devono essere consegnate all'autorità competente, con segnalazione in ogni caso all'autorità di pubblica sicurezza. L'autorità competente per la ricezione delle merci varia in funzione della natura delle cose: le armi e le munizioni sono consegnate alla Polizia di Frontiera o alla Guardia di Finanza; le sostanze stupefacenti alle forze di polizia con competenza in materia; le merci pericolose illecite ai competenti uffici dell'ENAC e delle dogane. La segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza è un obbligo autonomo che si affianca alla consegna, assicurando che le forze dell'ordine siano informate anche nei casi in cui la consegna avvenga ad altra autorità specializzata. La doppia obbligazione riflette la pluralità di interessi pubblici tutelati dalla norma: sicurezza della navigazione aerea, ordine pubblico, tutela della salute.

Coordinamento con la normativa sulle merci pericolose

L'art. 817 deve essere coordinato con la normativa europea e internazionale sulle merci pericolose nel trasporto aereo. Il Regolamento (CE) n. 300/2008 sulla sicurezza dell'aviazione civile, le Istruzioni Tecniche ICAO per il trasporto di merci pericolose (Annesso 18 alla Convenzione di Chicago) e le DGR IATA definiscono il quadro tecnico-operativo di riferimento. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1998/2015 e i successivi aggiornamenti stabiliscono le liste di articoli proibiti in cabina e in stiva, il cui imbarco non autorizzato integra la prima fattispecie dell'art. 817. Le merci pericolose sono classificate in nove classi ICAO; ciascuna classe è soggetta a specifiche regole di imballaggio, etichettatura, quantità massime e condizioni di segregazione, la cui violazione può determinare la trasformazione di una merce originariamente lecita in merce pericolosa, rilevante ai sensi della seconda fattispecie dell'art. 817.

Casi pratici

Caso 1: Scoperta in volo di sostanze stupefacenti nel carico

Tizio, comandante di un volo cargo internazionale, viene informato dall'equipaggio che un collo del carico emette un odore anomalo e presenta segni di manomissione; all'apertura per ispezione, si rinvengono sostanze che si sospetta siano stupefacenti. Tizio dispone la segregazione del collo in stiva, registra l'accaduto nel giornale di bordo e, al primo approdo, consegna il collo alla Guardia di Finanza e segnala l'accaduto all'autorità di pubblica sicurezza, adempiendo agli obblighi dell'art. 817.

Caso 2: Batterie al litio che prendono fuoco in volo

Caio, comandante di un volo passeggeri, riceve la segnalazione che nella stiva bagagli si sta sviluppando fumo proveniente da un collo contenente attrezzature informatiche con batterie al litio non dichiarate come merci pericolose. Le batterie al litio, divenute pericolose in corso di navigazione per surriscaldamento, integrano la seconda fattispecie dell'art. 817; Caio attiva le procedure di emergenza antincendio, dispone il dirottamento e, dopo l'atterraggio, segnala l'accaduto all'ENAC e alle autorità di sicurezza.

Caso 3: Gas compresso non autorizzato scoperto al check-in

Sempronio, comandante di un volo regionale, viene informato prima della partenza che nel bagaglio stivato di un passeggero è stata rilevata una bombola di gas compresso non dichiarata e non autorizzata. Sempronio ordina lo sbarco del bagaglio, dispone la custodia della bombola e ne dispone la consegna alla Polizia di Frontiera con contestuale segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza; il volo parte con ritardo ma senza l'oggetto pericoloso a bordo.

Domande frequenti

Cosa deve fare il comandante se scopre merci vietate a bordo durante il volo?

Deve adottare le misure previste dall'art. 194 del Codice della navigazione (applicabile per rinvio), incluse la custodia e l'isolamento delle merci, e al primo approdo deve consegnarle all'autorità competente e segnalare l'accaduto all'autorità di pubblica sicurezza.

La norma si applica solo alle merci illecite ab initio o anche a quelle divenute pericolose durante il volo?

L'art. 817 disciplina entrambe le fattispecie: le merci vietate da norme di polizia al momento dell'imbarco, e quelle che siano o diventino pericolose o nocive in corso di navigazione per l'aeromobile, le persone o il carico.

A quale autorità devono essere consegnate le merci pericolose scoperte a bordo?

All'autorità competente in ragione della natura della merce (Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, ENAC, Agenzia delle Dogane), con segnalazione in ogni caso all'autorità di pubblica sicurezza, indipendentemente da quale autorità riceva materialmente le cose.

Le batterie al litio nei bagagli possono essere considerate merci pericolose ai sensi dell'art. 817?

Sì, se non correttamente dichiarate e se si danneggiano o si surriscaldano durante il volo diventando pericolose per l'aeromobile o le persone, integrano la seconda fattispecie dell'art. 817; le norme ICAO e IATA classificano le batterie al litio come merci pericolose soggette a specifici requisiti di trasporto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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