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Art. 39 D.Lgs. 198/2006 — Ricorso in via d’urgenza ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’ articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura