Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 D.Lgs. 198/2006 – Ricorso in via d’urgenza ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall’ articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 39 del D.Lgs. 198/2006 stabilisce che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non costituisce ostacolo all'accesso ai provvedimenti urgenti in materia di discriminazione di genere nel lavoro. Chiunque si ritenga vittima di condotte discriminatorie in violazione delle norme del codice delle pari opportunita puo rivolgersi direttamente al giudice del lavoro in via d'urgenza, senza dover attendere il preventivo esito della procedura conciliativa. Questa disposizione rafforza la tutela effettiva della lavoratrice o del lavoratore, garantendo che l'urgenza della situazione possa essere affrontata senza ritardi procedurali.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo: l'urgenza nella tutela antidiscriminatoria

L'articolo 39 del D.Lgs. 198/2006 si inserisce nel sistema di tutela processuale contro le discriminazioni di genere nel lavoro, prevedendo una deroga importante alla regola generale che impone il preventivo tentativo di conciliazione come condizione di procedibilita. La norma fa espresso rinvio ai provvedimenti urgenti di cui all'articolo 37, comma 4, e all'articolo 38 dello stesso decreto, ossia ai ricorsi in via d'urgenza esperibili sia nelle discriminazioni di carattere collettivo sia in quelle individuali. Il legislatore ha inteso cosi privilegiare la tempestivita della tutela rispetto alle esigenze deflative del contenzioso, riconoscendo che in presenza di condotte discriminatorie il fattore tempo e spesso determinante per evitare il consolidarsi del pregiudizio.

Il tentativo di conciliazione nel diritto del lavoro: regola ed eccezione

Nel diritto del lavoro italiano, il tentativo di conciliazione disciplinato dall'articolo 410 del codice di procedura civile e previsto come fase preliminare facoltativa per le controversie di lavoro ordinarie. Per alcune materie, tuttavia, il legislatore ha storicamente previsto l'obbligatorieta della conciliazione preventiva quale condizione di procedibilita dell'azione giudiziaria. L'articolo 39 esclude espressamente questa barriera nel campo delle discriminazioni di genere quando si agisce in via d'urgenza: il ricorrente puo saltare la fase conciliativa e accedere direttamente al giudice quando la situazione richiede una risposta immediata. Questa scelta normativa riflette la consapevolezza che la conciliazione, pur utile nelle controversie ordinarie, rischia di ritardare eccessivamente la tutela nelle situazioni in cui la discriminazione produce effetti pregiudizievoli continuativi o difficilmente reversibili.

I provvedimenti d'urgenza richiamati: articolo 37 comma 4 e articolo 38

L'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 198/2006 consente alle consigliere e ai consiglieri di parita regionali e nazionali di proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale nelle ipotesi di discriminazioni collettive. Il giudice, convocate le parti e assunte sommarie informazioni nei due giorni successivi, puo emettere decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui ordina la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti delle discriminazioni accertate. L'articolo 38, invece, disciplina il ricorso individuale: il lavoratore o la lavoratrice, ovvero su loro delega le organizzazioni sindacali o la consigliera di parita territorialmente competente, puo ricorrere al giudice del lavoro seguendo un procedimento analogo. In entrambi i casi, il giudice puo anche disporre il risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita. L'articolo 39 elimina per questi strumenti d'urgenza il requisito del previo tentativo di conciliazione.

Ratio della norma: tutela effettiva e non dilazionata

La scelta del legislatore di esonerare i ricorsi d'urgenza dall'obbligo conciliativo risponde a una precisa logica di tutela sostanziale. Le discriminazioni di genere nel lavoro producono spesso effetti immediatamente pregiudizievoli: un licenziamento discriminatorio priva la lavoratrice del reddito nell'immediato; un demansionamento o un trasferimento punitivo modifica le condizioni lavorative in modo potenzialmente irreversibile; la mancata promozione determina un gap di carriera che si amplia col passare del tempo. In questi scenari, imporre un tentativo di conciliazione che gia per sua natura richiede tempi minimi significherebbe sacrificare la tutela urgente sull'altare di procedure deflattive pensate per controversie ordinarie. La norma rispecchia l'impostazione delle direttive europee in materia, in particolare la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che impone agli Stati membri di garantire procedure giurisdizionali accessibili ed efficaci per le vittime di discriminazioni.

Rapporto con le altre forme di tutela conciliativa

L'articolo 39 specifica che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione «previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge» non preclude i provvedimenti d'urgenza. Il riferimento a «altre disposizioni di legge» include le procedure conciliative previste dai contratti collettivi di lavoro, che spesso disciplinano autonomamente fasi stragiudiziali obbligatorie o facoltative. Anche in questi casi, la lavoratrice o il lavoratore che intende agire urgentemente non e tenuto a esperire prima tali procedure. Rimane invece possibile, e spesso opportuno, avvalersi volontariamente della conciliazione tramite la consigliera o il consigliere di parita competente ai sensi dell'articolo 36, che puo svolgere un ruolo di mediazione qualificata nella composizione della controversia senza che cio rappresenti un ostacolo al ricorso urgente.

Profili pratici e strategia processuale

Dal punto di vista pratico, la norma offre al lavoratore vittima di discriminazione una duplice opzione strategica: agire urgentemente ex articolo 38 per ottenere un decreto esecutivo rapido, oppure promuovere il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, procedere con l'azione ordinaria di cui all'articolo 36. L'articolo 39 garantisce che, qualora la situazione richieda intervento immediato, nulla impedisca di ricorrere al tribunale del lavoro direttamente. Il ricorso d'urgenza non sostituisce l'azione ordinaria ma si affianca ad essa: contro il decreto emesso in via d'urgenza e sempre ammessa opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, che viene decisa con sentenza immediatamente esecutiva. Cio assicura un doppio livello di garanzia: tempestivita dell'intervento cautelare e poi definitezza dell'accertamento giudiziale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

E obbligatorio tentare la conciliazione prima di agire contro una discriminazione?

Per i ricorsi ordinari il tentativo di conciliazione e facoltativo nel diritto del lavoro. Per i ricorsi in via d'urgenza previsti dagli articoli 37 comma 4 e 38 del D.Lgs. 198/2006, l'articolo 39 chiarisce espressamente che il mancato espletamento di qualsiasi tentativo di conciliazione non preclude l'accesso ai provvedimenti urgenti.

Chi puo presentare il ricorso d'urgenza in materia di discriminazione di genere?

Il ricorso individuale ex articolo 38 puo essere presentato dalla lavoratrice o dal lavoratore vittima, oppure su loro delega dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni rappresentative o dalla consigliera o dal consigliere di parita territorialmente competente. Il ricorso collettivo ex articolo 37 comma 4 e promosso direttamente dalla consigliera o dal consigliere di parita regionale o nazionale.

Quanto tempo ha il giudice per decidere sul ricorso d'urgenza?

Il tribunale in funzione di giudice del lavoro convoca le parti e assume sommarie informazioni nei due giorni successivi alla presentazione del ricorso. Ove ritenga sussistente la violazione, emette decreto motivato e immediatamente esecutivo.

Il ricorso urgente esclude la possibilita di ottenere anche il risarcimento del danno?

No. Anche nel procedimento d'urgenza il giudice puo disporre il risarcimento del danno, incluso il danno non patrimoniale, nei limiti della prova fornita. Il ricorso urgente non e quindi limitato alla sola tutela inibitoria.

E possibile fare opposizione al decreto emesso in via d'urgenza?

Si. Contro il decreto e ammessa opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, davanti alla medesima autorita giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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