Autore: Andrea Marton

  • Art. 27 T.U.IVA: Liquidazione e versamenti mensili

    Art. 27 T.U.IVA: Liquidazione e versamenti mensili

    Art. 27 T.U.IVA – Liquidazione e versamenti mensili.

    In vigore dal 17/09/2011 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Per lo scorporo aliquota 20% vedi art. 1, co. 4, DL 328/97.

    “(Comma abrogato).

    (Comma abrogato).

    Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e’ computato in detrazione nel mese successivo.

    Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo e’ determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro per cento, per 110 quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta e’ del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

    (Comma abrogato).”

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  • Maggiore età e capacità di agire: casi pratici art. 2 CC

    L’articolo 2 del Codice Civile segna il confine tra minore età e piena autonomia giuridica: al compimento dei diciotto anni si acquista la capacità di agire, cioè l’idoneità a compiere atti giuridici in nome proprio con effetti immediati nella propria sfera. Questi casi pratici mostrano come la norma si applica concretamente in situazioni quotidiane – contratti, successioni, lavoro, salute, responsabilità – e quando è necessario rivolgersi a un professionista abilitato. Per la lettura integrale dell’articolo e il commento sistematico, consulta la pagina dedicata su leggeinchiaro.it: Art. 2 Codice Civile – Maggiore età.

    Quadro normativo

    L’art. 2 c.c. dispone che la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno e che, da quel momento, il soggetto acquista la capacità di agire. Questa è cosa diversa dalla capacità giuridica – che si acquisisce alla nascita (art. 1 c.c.) e rappresenta l’idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi – perché la capacità di agire riguarda il potere di esercitare tali diritti in modo autonomo, senza la mediazione di un rappresentante legale. Il terzo comma fa salve le leggi che stabiliscono un’età diversa: il sistema non è perciò rigidamente binario. Gli atti compiuti dal minore privo di capacità di agire sono, in linea generale, annullabili su istanza del rappresentante legale o dello stesso minore una volta divenuto maggiorenne (art. 1425 c.c.), e non nulli, il che preserva la possibilità di sanatoria.

    Ambito di applicazione

    La norma entra in gioco ogni volta che si deve stabilire se una persona può compiere validamente un atto giuridico: stipulare un contratto, accettare o rinunciare a un’eredità, fare testamento, aprire un conto corrente, contrarre matrimonio, riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio. Prima dei diciotto anni nessuno di questi atti è di regola possibile in modo autonomo: il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore agisce in rappresentanza del minore, e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Esistono però soglie differenziate: il sedicenne può riconoscere il figlio (art. 250 c.c.), il minore lavoratore gode di alcune tutele speciali, e alcune norme del diritto penale distinguono la minore età a scopi diversi dalla capacità civile.

    Profili operativi

    Nella pratica, il momento del compimento dei diciotto anni opera in modo automatico e non richiede alcuna formalità: non esistono dichiarazioni, comunicazioni o iscrizioni da effettuare. L’ufficio anagrafico registra la data di nascita e la capacità di agire discende per legge. Questo automatismo ha conseguenze immediate su una pluralità di rapporti giuridici già in corso: il conto corrente aperto dai genitori per il minore può essere gestito direttamente dal giovane adulto; il contratto di lavoro stipulato con il consenso dei genitori continua senza soluzione di continuità; le procedure giudiziarie in cui il minore era parte vengono notificate al nuovo maggiorenne. È importante che familiari e operatori siano consapevoli di questa soglia: atti compiuti a ridosso del diciottesimo compleanno possono avere validità radicalmente diversa a seconda del giorno in cui vengono perfezionati.

    Caso 1: Il contratto firmato il giorno prima dei 18 anni

    Scenario. Tizio, che compirà 18 anni il 15 marzo, firma il 14 marzo un contratto di affitto per una stanza universitaria. Il proprietario Caio non sa che il giovane è ancora minorenne.

    Come si legge l’art. 2. Al momento della firma Tizio era privo di capacità di agire: il contratto è annullabile ai sensi dell’art. 1425 c.c. Il genitore esercente la responsabilità genitoriale può chiederne l’annullamento, oppure Tizio stesso – divenuto maggiorenne il giorno dopo – può decidere di ratificarlo tacitamente, continuando a dare esecuzione al contratto (pagando l’affitto, prendendo possesso dell’appartamento). La ratifica fa salvo il contratto con effetto ex tunc.

    • Verificare la data di nascita dell’altra parte prima di concludere contratti rilevanti.
    • Conservare la documentazione che attesti la data di conclusione del contratto.
    • Il minore divenuto maggiorenne può ratificare il contratto anche tacitamente.
    • In caso di controversia, il giudice valuta se vi sia stato comportamento doloso del minore per indurre in errore la controparte (art. 1426 c.c.).

    Caso 2: L’eredità accettata dal minore senza autorizzazione

    Scenario. Sempronia, 16 anni, perde il nonno. Il padre, in difficoltà economiche, la spinge ad accettare l’eredità puramente e semplicemente per evitare che i creditori del de cuius si rivolgano ai genitori. Sempronia firma la dichiarazione di accettazione davanti al notaio.

    Come si legge l’art. 2. Sempronia è priva di capacità di agire. L’accettazione pura e semplice dell’eredità da parte del minore richiede l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 471 c.c.) e deve avvenire necessariamente con beneficio d’inventario. L’atto compiuto senza queste formalità è annullabile: una volta divenuta maggiorenne, Sempronia potrebbe chiederne l’annullamento entro cinque anni dal compimento dei 18 anni (art. 1442 c.c.).

    • Il minore non può accettare eredità senza autorizzazione del giudice tutelare.
    • L’accettazione del minore è sempre con beneficio d’inventario per legge.
    • Il genitore che consente all’accettazione senza autorizzazione espone il figlio a rischi patrimoniali significativi.
    • Divenuto maggiorenne, il soggetto può agire per l’annullamento entro il termine prescrizionale.

    Caso 3: Il diciottenne e il primo conto corrente autonomo

    Scenario. Caio compie 18 anni il 1° giugno. Il giorno stesso si reca in banca per aprire un conto corrente intestato a sé e per svincolare il libretto di risparmio che i genitori avevano aperto a suo nome durante la minore età.

    Come si legge l’art. 2. Dal 1° giugno Caio ha piena capacità di agire: può sottoscrivere autonomamente il contratto di conto corrente, eleggere domicilio, rilasciare mandati alla banca. Quanto al libretto già intestato a lui ma gestito dai genitori, la banca deve ora richiedere l’autorizzazione dello stesso Caio per qualsiasi operazione dispositiva, poiché la rappresentanza legale dei genitori è venuta meno. Se i genitori avevano effettuato prelievi durante la minore età nell’interesse del figlio, non vi sono problemi; se li avevano utilizzati per interessi propri, Caio potrà contestarli.

    • Dal compimento dei 18 anni la banca non può più accettare istruzioni dei genitori senza consenso del titolare.
    • È opportuno che il neo-maggiorenne verifichi i movimenti del conto avvenuti durante la minore età.
    • Per la stipula del contratto bancario non servono intermediari o autorizzazioni.
    • Eventuali anomalie sui conti aperti durante la minore età possono essere contestate entro i termini di prescrizione ordinaria.

    Caso 4: Il consenso al trattamento sanitario del minore

    Scenario. Tizia, 17 anni e 11 mesi, è ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico programmato. I medici si interrogano su chi debba firmare il modulo di consenso informato: Tizia stessa o i genitori.

    Come si legge l’art. 2. Tizia è ancora minorenne: la capacità di agire non è ancora acquisita. In ambito sanitario, il consenso informato per i minori è espresso dai genitori (o dal tutore) come esercizio della responsabilità genitoriale. Tuttavia, l’ordinamento riconosce crescente importanza alla volontà del minore «capace di discernimento», il quale deve essere informato e coinvolto nella decisione in modo adeguato alla sua maturità (principio consolidato nella giurisprudenza minorile e nelle linee guida del Comitato Nazionale di Bioetica). I genitori firmano il consenso, ma il dissenso netto di Tizia non è privo di rilevanza giuridica, specie per interventi non urgenti.

    • Per il minore il consenso al trattamento sanitario è firmato dai genitori o dal tutore.
    • Il minore maturo deve essere informato e la sua volontà considerata, anche se non vincolante.
    • In caso di disaccordo tra genitori o tra genitore e minore, il giudice tutelare può intervenire.
    • Al compimento dei 18 anni il neo-maggiorenne firma in prima persona qualsiasi successivo consenso.

    Caso 5: Il riconoscimento del figlio da parte del sedicenne

    Scenario. Sempronio ha 16 anni e intende riconoscere il figlio nato da una relazione con una coetanea. Il notaio gli chiede se abbia l’età per compiere questo atto autonomamente.

    Come si legge l’art. 2. Il terzo comma dell’art. 2 c.c. fa salve le leggi che stabiliscono un’età diversa. L’art. 250 c.c. prevede che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio possa essere compiuto da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età. Sempronio può quindi procedere autonomamente, senza necessità di rappresentanza legale. Questo è uno dei casi in cui la soglia di capacità di agire è abbassata dalla legge rispetto ai 18 anni: la norma speciale prevale su quella generale.

    • Il riconoscimento del figlio è possibile già a 16 anni (art. 250 c.c.).
    • Non serve l’autorizzazione dei genitori o del giudice tutelare per questo specifico atto.
    • Il sedicenne che riconosce il figlio assume le responsabilità genitoriali previste dalla legge.
    • Per tutti gli altri atti giuridici rimane valida la soglia dei 18 anni.

    Quando intervenire

    Il compimento dei diciotto anni è un momento giuridicamente rilevante che merita attenzione preventiva in diverse situazioni: quando si stanno pianificando atti patrimoniali per conto di un minore (acquisti immobiliari, apertura di depositi, accettazione di eredità), è opportuno verificare se l’atto debba essere posticipato fino alla maggiore età o se richieda l’intervento del giudice tutelare. Quando un minore è prossimo alla maggiore età e ha in corso procedimenti giudiziari, rapporti contrattuali o posizioni previdenziali, le controparti devono essere informate del cambio di stato. Infine, chi abbia compiuto atti giuridici durante la minore età lesivi dei propri interessi ha cinque anni dal raggiungimento della maggiore età per valutare l’azione di annullamento. In questi casi è consigliabile confrontarsi con un professionista abilitato.

    Norme e fonti

    • Art. 2 c.c. – Maggiore età e capacità di agire
    • Art. 1 c.c. – Capacità giuridica
    • Art. 250 c.c. – Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
    • Art. 414 e ss. c.c. – Interdizione e inabilitazione
    • Art. 471 c.c. – Accettazione dell’eredità da parte del minore
    • Art. 1425 c.c. – Annullabilità del contratto del minore
    • Art. 1426 c.c. – Dolo del minore
    • Art. 1442 c.c. – Prescrizione dell’azione di annullamento
    • Artt. 320-321 c.c. – Rappresentanza legale e autorizzazione del giudice tutelare

    Domande frequenti

    Un contratto firmato da un minore è nullo o annullabile?

    È annullabile, non nullo. La differenza è sostanziale: il contratto produce effetti fino a quando non viene annullato su istanza del rappresentante legale o dello stesso minore divenuto maggiorenne. Se nessuno agisce entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età, il contratto si consolida. La nullità, invece, sarebbe assoluta e rilevabile da chiunque in qualsiasi momento.

    I genitori possono compiere qualsiasi atto in nome del figlio minore?

    No. I genitori hanno la rappresentanza legale del minore per gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione – come accettare un’eredità, alienare beni immobili, stipulare contratti di durata superiore a nove anni – è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.). In caso contrario l’atto è annullabile.

    Cosa cambia il giorno del diciottesimo compleanno dal punto di vista pratico?

    Dal giorno del compimento dei 18 anni la persona può: stipulare contratti in nome proprio, aprire conti correnti, fare testamento, votare alle elezioni, contrarre matrimonio senza autorizzazione, accettare o rinunciare a eredità, rilasciare procure, e in generale compiere qualsiasi atto giuridico senza intermediari. Le istituzioni e le controparti contrattuali devono interagire direttamente con il neo-maggiorenne, non più con i genitori.

    Esiste un’età inferiore ai 18 anni in cui si acquistano alcune capacità?

    Sì. L’ordinamento prevede soglie differenziate: a 16 anni è possibile riconoscere un figlio (art. 250 c.c.) e contrarre matrimonio con autorizzazione del tribunale; il minore lavoratore gode di specifiche tutele che presuppongono una parziale capacità negoziale nel rapporto di lavoro; in ambito penale la distinzione tra infra-quattordicenne e ultra-quattordicenne ha rilevanza autonoma. Questi sono tutti casi in cui la legge speciale deroga alla soglia generale dei 18 anni prevista dall’art. 2 c.c.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida completa alle ferie annue, ai permessi retribuiti e alla nuova banca ore solidale nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: diritti, maturazione, monetizzazione e novità del rinnovo 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce 4 settimane di ferie annue retribuite per ogni anno di servizio. Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la banca ore solidale, che consente la cessione volontaria di ferie e permessi tra colleghi per esigenze familiari gravi. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Introduzione banca ore solidale per cessione ferie tra colleghi

    Tabella riepilogativa di ferie e permessi

    Ferie, permessi e istituti connessi – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Istituto Misura Fonte
    Ferie annue 4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni/sett.) CCNL + D.Lgs. n. 66/2003
    Godimento minimo garantito 2 settimane consecutive nel corso dell’anno D.Lgs. n. 66/2003 (legge)
    Assemblea sindacale retribuita 10 ore annue CCNL
    Permessi per lutto (coniuge, figli, genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti CCNL
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti Legge + CCNL
    Banca ore solidale Cessione volontaria ferie/permessi tra colleghi CCNL – rinnovo luglio 2024
    Ferie maturate pro-rata 1/12 delle ferie annue per ogni mese o frazione ≥ 15 giorni Principio generale

    Nota: Le 4 settimane di ferie si traducono in 20 giorni lavorativi per i lavoratori con orario su 5 giorni, o in 24 giorni per chi lavora su 6 giorni. Le ferie maturano dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova.

    Le ferie annue: maturazione e fruizione

    Il diritto a 4 settimane di ferie retribuite è garantito dal CCNL in linea con il minimo inderogabile del D.Lgs. n. 66/2003 (art. 10), che prevede 4 settimane annue con un minimo di 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Le ferie maturano proporzionalmente per i periodi di servizio inferiori all’anno, calcolando 1/12 delle ferie per ogni mese intero o frazione uguale o superiore a 15 giorni.

    Durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione normale (minimo tabellare più scatti di anzianità e indennità contrattuali fissi), escludendo le voci variabili come lo straordinario e le maggiorazioni contingenti.

    Il periodo di ferie deve essere programmato dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze produttive e degli interessi del lavoratore. In mancanza di accordo, il datore decide la collocazione nel rispetto del minimo legale di 2 settimane consecutive.

    Monetizzazione delle ferie: quando è possibile

    Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, nemmeno su accordo tra le parti, ad eccezione della quota eccedente il minimo inderogabile di legge (2 settimane). Il divieto è posto dal D.Lgs. n. 66/2003 a tutela del diritto al riposo del lavoratore e non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

    Solo alla cessazione del rapporto di lavoro è corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera (minimo mensile diviso 26 per i lavoratori con orario su 6 giorni, diviso 22 per quelli su 5 giorni).

    La banca ore solidale: la novità del 2024

    Una delle novità più significative del rinnovo del 16 luglio 2024 è l’introduzione della banca ore solidale. Questo istituto consente ai lavoratori di cedere volontariamente le proprie ore di ferie e permessi retribuiti a un collega in situazione di grave necessità familiare (ad esempio: assistenza a un familiare non autosufficiente, figlio gravemente malato, situazione di emergenza familiare documentata).

    Le caratteristiche della banca ore solidale:

    • La cessione è volontaria e anonima: nessun lavoratore può essere obbligato a cedere.
    • Non è prevista alcuna corresponsione economica tra cedente e cessionario.
    • Le ore cedute sono portate a un fondo aziendale e assegnate al lavoratore beneficiario su sua richiesta motivata.
    • Le modalità operative sono definite a livello aziendale, nel rispetto delle linee guida CCNL.

    Permessi per lutto, matrimonio e festività soppresse

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato prevede specifici permessi retribuiti per eventi personali:

    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte del coniuge, dei figli o dei genitori (parenti di primo grado).
    • Matrimonio: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito (c.d. «settimana di nozze» estesa), da fruire in corrispondenza dell’evento.
    • Donazione sangue: giornata retribuita ai sensi della L. n. 584/1967.
    • Festività soppresse (ex ROL): le festività civili soppresse dalla L. n. 54/1977 generano permessi retribuiti aggiuntivi (di norma 4 giorni annui); le modalità di fruizione sono definite dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore assunto a metà anno: quante ferie ha maturato?
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2025. Al 31 dicembre 2025 ha maturato 6 mesi di servizio. Le ferie spettanti sono 6/12 delle ferie annuali = 6/12 × 20 giorni = 10 giorni lavorativi. Se entro dicembre ne ha godute 5, ne ha 5 residue da godere nei primi mesi del 2026, entro il termine previsto dalla legge (18 mesi dall’anno di maturazione).
    Caia – Ferie non godute: può chiedere i soldi?
    Caia ha 8 giorni di ferie residue del 2024 non ancora fruiti. Il datore propone di pagarle in busta paga. Caia è tentata di accettare, ma il consulente del lavoro le spiega che la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto è vietata dalla legge per la parte corrispondente al minimo di 2 settimane. Solo la quota eccedente potrebbe teoricamente essere monetizzata per accordo; nel dubbio è più prudente e corretto fruire le ferie fisicamente.
    Sempronio – Collega malato: banca ore solidale in azione
    Il collega di Sempronio ha un figlio gravemente malato e ha esaurito ferie e permessi. Sempronio decide di cedere 8 ore di ferie alla banca ore solidale aziendale, istituita dopo il rinnovo del luglio 2024. La cessione avviene anonimamente tramite il modulo predisposto dall’azienda in accordo con la RSU. Il collega riceve le ore senza alcun costo economico e può stare vicino al figlio senza perdita di retribuzione.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    Spettano 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni. La retribuzione durante le ferie corrisponde alla retribuzione normale contrattuale.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No, in costanza di rapporto le ferie non possono essere sostituite da un’indennità pecuniaria. Solo alla cessazione del rapporto viene liquidata l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
    Cos’è la banca ore solidale introdotta nel 2024?
    Un istituto che consente di cedere volontariamente ore di ferie o permessi a un collega in situazione di grave necessità familiare. La cessione è volontaria, anonima e senza corrispettivo economico.
    Quanti giorni di permesso per lutto?
    Il CCNL prevede 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte del coniuge, dei figli o dei genitori. Per la morte di altri parenti, consultare il testo integrale del CCNL o rivolgersi al sindacato.
    Le ferie si perdono se non vengono fruite entro l’anno?
    No, non si perdono automaticamente. Il datore deve consentire il godimento delle ferie entro 18 mesi dall’anno di maturazione (D.Lgs. n. 66/2003). La prescrizione del diritto alle ferie è quinquennale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1303 Codice della Navigazione – Arruolamento a tempo indeterminato

    Art. 1303 Codice della Navigazione – Arruolamento a tempo indeterminato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni dell’articolo 326 si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice, quando l’arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.

  • Art. 19 GDPR – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

    Articolo 19 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Carta e Cartotecnica: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Carta e Cartotecnica

    In sintesi

    Il CCNL Carta recepisce e integra la disciplina del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternita e paternita). Il congedo obbligatorio di maternita dura cinque mesi; quello di paternita obbligatorio e di dieci giorni. Il congedo parentale facoltativo copre fino a sei mesi (madre) o sette mesi (padre) con integrazione contrattuale che supera la soglia legale dell’80%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
    Vigenza
    Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
    Platea
    ~60.000 (cartiere e trasformazione)

    Tabella riepilogativa

    Congedi di maternita e paternita – CCNL Carta e Cartotecnica
    Tipo congedo Durata Retribuzione Note
    Astensione obbligatoria maternita 5 mesi (2+3 o 1+4 flessibile) 80% INPS + integrazione al 100% Art. 16-17 D.Lgs. 151/2001
    Congedo paternita obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% (INPS + datore) Da usare entro 5 mesi dalla nascita
    Congedo parentale (primo anno vita) Fino a 6 mesi (madre), 7 mesi (padre) 80% INPS + eventuale integrazione contrattuale D.Lgs. 105/2022
    Congedo parentale (anni 2-12) Residuo fino a 11 mesi totali 30% INPS per ulteriori 3 mesi; zero oltre Da accordo con datore
    Permessi allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno Retribuite al 100% L. 151/2001 art. 39

    Astensione obbligatoria maternita

    La lavoratrice ha diritto all’astensione obbligatoria per maternita di cinque mesi, fruibili con la formula standard 2+3 (due mesi prima del parto, tre mesi dopo) o con la formula flessibile 1+4 (un mese prima, quattro mesi dopo), previa certificazione medica di assenza di rischi.

    Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Carta integra fino al 100%, garantendo la continuita retributiva piena per tutta la durata dell’astensione obbligatoria.

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro e di reintegrare la lavoratrice nelle stesse mansioni (o equivalenti) al termine del congedo.

    Congedo di paternita obbligatorio

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternita, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia per adozione). L’indennita e pari al 100% della retribuzione, coperta da INPS e integrata dal datore.

    Il congedo di paternita obbligatorio si affianca (non si sostituisce) al congedo parentale facoltativo del padre e alle eventuali giornate di permesso contrattuale per nascita figlio. Il CCNL puo prevedere giorni aggiuntivi rispetto al minimo legale.

    Congedo parentale: riforma D.Lgs. 105/2022

    Il D.Lgs. 105/2022 ha riformato il congedo parentale, elevando al 80% (poi al 60% e al 30%) l’indennita per i periodi fruiti entro il primo anno di vita del bambino. Le modifiche principali applicabili al CCNL Carta:

    • Tre mesi di congedo parentale a testa (non trasferibili tra genitori), piu tre mesi condivisi, per un totale di nove mesi genitoriali.
    • Fino al compimento dell’anno del bambino: indennita dell’80% per il primo mese, del 60% per il secondo, del 30% per il terzo e oltre.
    • Il CCNL Carta puo prevedere un’integrazione datoriale per il primo mese di congedo parentale facoltativo.

    Tutele nel ciclo continuo e nei turni

    Per le lavoratrici turniste nelle cartiere a ciclo continuo, la normativa prevede il divieto di adibizione al lavoro notturno durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del figlio (D.Lgs. 66/2003, art. 11). La lavoratrice ha diritto al trasferimento temporaneo al turno diurno o, se non possibile, all’astensione anticipata.

    Il CCNL Carta e gli accordi aziendali tipicamente prevedono procedure semplificate per la richiesta di trasferimento al turno diurno durante la gravidanza, senza necessita di giustificazioni aggiuntive rispetto alla comunicazione della gravidanza stessa.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita obbligatorio
    Tizio (operaio livello 5) diventa padre. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita immediatamente dopo la nascita. L’indennita al 100% e erogata dall’INPS (anticipata dal datore in busta paga) e conguagliata con il datore. Nessuna decurtazione retributiva.
    Caia – Maternita con formula flessibile
    Caia (impiegata livello D, turnista in cartiera) ottiene dalla propria ginecologa la certificazione per la maternita flessibile 1+4. Lavora fino a una settimana prima del parto (turni diurni per il nono mese grazie al trasferimento da turno notturno). L’INPS eroga l’80%; il CCNL garantisce l’integrazione al 100% per tutti e cinque i mesi.
    Sempronio – Congedo parentale nel primo anno
    Sempronio (operaio livello 4) decide di fruire di due mesi di congedo parentale entro il primo anno di vita del figlio. Primo mese: indennita 80% INPS + eventuale integrazione contrattuale. Secondo mese: indennita 60% INPS. Il datore non puo rifiutare il congedo, salvo incompatibilita con esigenze di servizio urgenti (da motivare).

    Domande frequenti

    Il CCNL Carta integra il congedo di maternita al 100%?
    Si: il CCNL prevede l’integrazione fino al 100% della retribuzione durante i cinque mesi di astensione obbligatoria, a complemento dell’80% erogato dall’INPS.
    Quanti giorni di paternita obbligatoria spettano?
    Dieci giorni lavorativi, da fruire entro cinque mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
    La lavoratrice turnista deve continuare i turni notturni in gravidanza?
    No: ha diritto al trasferimento al turno diurno dalla comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio, per legge (D.Lgs. 66/2003, art. 11).
    Il congedo parentale si puo fruire a ore?
    Si: dal D.Lgs. 105/2022 e possibile la fruizione su base oraria, previa comunicazione al datore con il preavviso contrattuale (di norma cinque giorni).
    Il posto di lavoro e garantito al rientro dalla maternita?
    Si: la lavoratrice ha diritto a rientrare nelle stesse mansioni o in mansioni equivalenti. Il licenziamento durante la maternita e nullo per legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR, calcolo e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 36 D.Lgs. 171/2005 – Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

    Art. 36 D.Lgs. 171/2005 – Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

    2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

    3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

    4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 96 RD 12/1941 – Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali

    Art. 96 RD 12/1941 – Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali. Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all’ufficio. Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero. Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

  • Art. 9 T.U.IVA: Servizi internazionali connessi agli scambi inte

    Art. 9 T.U.IVA: Servizi internazionali connessi agli scambi inte

    Art. 9 T.U.IVA – Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 12

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

    1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

    2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche’ i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69;

    3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche’ a quelli relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69;

    4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche’ ai trasporti di beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;

    4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche’ i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorche’ la medesima non sia stata assoggettata all’imposta;

    5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche’ i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69;

    6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche’ quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

    7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonche’ quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita’; le cessioni di licenze all’esportazione;

    7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunita’ economica europea;

    8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    9) i trattamenti di cui all’art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche’ su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari, destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

    10) (numero abrogato ex art. 2 decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669);

    11) (numero abrogato dall’art. 21, comma 15 legge 27 dicembre 2002 n. 289);

    12) (numero abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera f) decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18).

    Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attivita’ propria dell’impresa.

    Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari.”

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  • Art. 259 DPR 495/1992 – Modalità di installazione delle targhe

    Art. 259 DPR 495/1992 – Modalità di installazione delle targhe

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione… dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del pi- ano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; 44 b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione… dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine; 44 c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5µ. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30µ, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15µ, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m; e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m; f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso); g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

    2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.

  • Art. 109 TUIR: Norme generali sui componenti del reddito d’impresa

    Art. 109 TUIR: Norme generali sui componenti del reddito d’impresa

    Art. 109 TUIR – Norme generali sui componenti del reddito d’impresa (ex artt.75 e 98) (1)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    “1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

    2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

    a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprieta’ o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta’. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le parti e’ assimilata alla vendita con riserva di proprieta’;

    b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

    c) per le societa’ e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione e’ deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita’ al piano di ammortamento del prestito.

    3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

    3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

    3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87.

    3-quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.

    3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

    3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

    4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa. Sono tuttavia deducibili:

    a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e’ stata rinviata in conformita’ alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

    b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

    5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita’ sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita’ o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita’ o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita’ o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. (3)

    5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche’ i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (4)

    5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche’ i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis. (4)

    6. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 3) legge 24 dicembre 2007 n. 244).

    7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

    8. In deroga al comma 5 non e’ deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’articolo 89.

    9. Non e’ deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

    a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa’ emittente o di altre societa’ appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

    b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorche’ sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.”

    _________________________

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi i commi 5, 7, lett. a) e 8 dell’art. 13-bis decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.

    (2) Vedi il comma 2-bis art. 65 D.L. 18 17/03/2020.

    (3) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 2 a 9 e da 45 a 50, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

    (4) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. h), D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ; tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024, e anche, con la medesima decorrenza, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dall’ art. 1, commi 8 e 9, del citato D.L. n. 84/2025 .

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  • Art. 101 D.Lgs. 259/2003 – Traffico ammesso

    Art. 101 D.Lgs. 259/2003 – Traffico ammesso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

    2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell’emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

    3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni. articolo precedente articolo successivo