In sintesi
- L'art. 1303 estende le disposizioni dell'art. 326 sull'arruolamento a tempo indeterminato anche ai contratti di arruolamento stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.
- La condizione è che l'arruolato abbia continuato a prestare servizio ininterrottamente successivamente all'entrata in vigore del codice, ai sensi delle nuove disposizioni.
- La norma garantisce che i marittimi già imbarcati in regime di contratto a tempo indeterminato godano delle tutele introdotte dal codice del 1942, senza dover attendere la stipula di un nuovo contratto.
- Il requisito della continuità del servizio è il criterio discriminante: il marittimo che ha abbandonato il servizio non beneficia dell'estensione.
- Si tratta di una norma di protezione del lavoratore marittimo con funzione transitoria, coerente con la disciplina dell'arruolamento del codice.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1303 Codice della Navigazione — Arruolamento a tempo indeterminato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le disposizioni dell’articolo 326 si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice, quando l’arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.
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Commento
L'arruolamento nel Codice della navigazione
Il contratto di arruolamento è il contratto di lavoro tipico del personale navigante marittimo, con il quale il marittimo si impegna a prestare servizio a bordo di una nave alle dipendenze dell'armatore o del comandante che lo rappresenta. Il Codice della navigazione del 1942 ha dedicato ampio spazio alla disciplina dell'arruolamento (artt. 323 e seguenti), distinguendo tra contratti a viaggio, a tempo determinato e a tempo indeterminato. Quest'ultima categoria — disciplinata dall'art. 326 — è oggetto dell'art. 1303, che ne estende la disciplina ai contratti preesistenti.
L'art. 326 e l'arruolamento a tempo indeterminato
L'art. 326 del codice disciplina le norme specifiche applicabili ai contratti di arruolamento a tempo indeterminato, prevedendo in particolare le condizioni e le modalità con cui il contratto può essere risolto, i termini di preavviso e le tutele del marittimo in caso di recesso. Si tratta di una disciplina protettiva, destinata a garantire al marittimo impiegato a tempo indeterminato una maggiore stabilità rispetto a chi è arruolato per un singolo viaggio o per un periodo determinato. Il contratto a tempo indeterminato era (ed è) la forma più comune di impiego del personale navigante stabile, in contrapposizione all'arruolamento per singolo viaggio tipico degli imbarchi occasionali.
La condizione della continuità ininterrotta del servizio
L'art. 1303 subordina l'applicazione dell'art. 326 ai contratti anteriori a una condizione precisa: l'arruolato deve aver continuato a prestare servizio ininterrottamente dopo l'entrata in vigore del codice, 'ai sensi delle disposizioni stesse'. La continuità del servizio è il criterio che consente di identificare i contratti di arruolamento a tempo indeterminato ancora in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del codice, distinguendoli dai contratti già esauriti. Il requisito 'ai sensi delle disposizioni stesse' significa che il servizio deve essere continuato secondo le modalità previste dall'art. 326, ossia in conformità alla disciplina dell'arruolamento a tempo indeterminato introdotta dal nuovo codice.
Ratio protettiva e continuità del rapporto di lavoro
La ratio dell'art. 1303 è chiaramente protettiva: il marittimo che era già impiegato a tempo indeterminato prima del 1942 non deve perdere le tutele introdotte dal nuovo codice per il solo fatto che il suo contratto è anteriore. La norma evita la disparità di trattamento tra il marittimo assunto dopo il 1942 — che beneficia subito dell'art. 326 — e quello assunto prima, che ne sarebbe escluso in assenza della disposizione transitoria. Questo principio è coerente con la tendenza generale del codice a estendere le tutele dei lavoratori della navigazione, considerata l'onerosità e pericolosità intrinseca del lavoro marittimo.
Profilo storico e confronto con il diritto del lavoro comune
La disciplina transitoria dell'art. 1303 riflette i principi generali del diritto intertemporale dei contratti di lavoro, secondo i quali le norme inderogabili di protezione del lavoratore si applicano immediatamente ai rapporti in corso. A differenza del contratto di arruolamento, il contratto di lavoro subordinato comune era all'epoca regolato da disposizioni molto meno organiche (il codice civile del 1942 aveva appena introdotto la disciplina del contratto di lavoro negli artt. 2094 e seguenti), sicché la scelta del codice della navigazione di dettare norme specifiche e protettive per il marittimo era tutt'altro che scontata e rappresentò un significativo avanzamento nel diritto del lavoro marittimo.
Casi pratici
Caso 1: Il marittimo Tizio e la continuità del contratto
Tizio è arruolato a tempo indeterminato su una nave da carico dal 1939 e continua a prestare servizio ininterrottamente dopo l'entrata in vigore del codice del 1942. In applicazione dell'art. 1303, il suo contratto è soggetto alle disposizioni dell'art. 326 del codice, e Tizio beneficia delle tutele previste per l'arruolamento a tempo indeterminato senza necessità di stipulare un nuovo contratto.
Caso 2: L'interruzione del servizio di Caio
Caio era arruolato a tempo indeterminato fino al 1941, quando ha interrotto il servizio per ragioni personali. Richiamato a bordo nel 1943, il suo nuovo contratto non beneficia dell'art. 1303, poiché manca la condizione della continuità ininterrotta del servizio successiva all'entrata in vigore del codice. Il nuovo contratto sarà regolato dall'art. 326 per effetto della sua stessa stipula.
Caso 3: La contestazione di Sempronio
Sempronio, arruolato a tempo indeterminato dal 1940, è stato licenziato dall'armatore nel 1943 senza il rispetto del preavviso previsto dall'art. 326 del codice. L'armatore sostiene che il contratto, essendo anteriore al codice, non è soggetto a quella disciplina. Sempronio invoca l'art. 1303 e ottiene ragione: avendo continuato il servizio ininterrottamente, il suo contratto è pienamente soggetto all'art. 326.
Domande frequenti
A quali contratti di arruolamento si applica l'art. 1303?
Ai contratti di arruolamento a tempo indeterminato stipulati prima dell'entrata in vigore del Codice della navigazione del 1942, a condizione che l'arruolato abbia continuato a prestare servizio ininterrottamente dopo tale data.
Cosa succede se il marittimo ha interrotto il servizio prima dell'entrata in vigore del codice?
In mancanza della continuità ininterrotta del servizio, l'art. 1303 non si applica. Il nuovo contratto stipulato dopo il 1942 sarà invece direttamente soggetto all'art. 326 del codice.
Qual è la differenza tra arruolamento a tempo determinato e a tempo indeterminato?
L'arruolamento a tempo determinato ha una durata prestabilita (un viaggio o un periodo), mentre quello a tempo indeterminato non prevede una scadenza e può essere risolto solo con preavviso e nel rispetto delle tutele previste dall'art. 326 del codice.
Perché l'art. 1303 è considerato una norma protettiva?
Perché evita che i marittimi già impiegati a tempo indeterminato perdano le tutele introdotte dal codice del 1942 per il solo fatto che il loro contratto è anteriore, garantendo parità di trattamento con i marittimi assunti dopo il 1942.
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