Autore: Andrea Marton

  • Art. 45 T.U. Stupefacenti – Dispensazione dei medicinali

    Art. 45 T.U. Stupefacenti – Dispensazione dei medicinali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.

    2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.

    3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo

    60. 3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

    4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma

    1. 5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

    6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

    6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceita' del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

    7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

    8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.

    9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro

    600. 10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

    10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purche' entro il termine di validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato. Torna al sommario

  • Art. 72 D.Lgs. 231/2001 – Estensione delle impugnazioni

    Art. 72 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Estensione delle impugnazioni

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

  • Art. 820 Codice della Navigazione

    Art. 820 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Trasferimento di sede: quando è legittimo

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Il trasferimento del lavoratore a un’altra sede è legittimo solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve comunicarlo in forma scritta; il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese e, di norma, a un preavviso. Il trasferimento ritorsivo o pretestuoso è nullo.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Trasferimento di sede: condizioni di legittimità
    Requisito Regola
    Ragioni Comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
    Forma Comunicazione scritta (forma consigliata, talvolta richiesta dal CCNL)
    Preavviso Spesso previsto dal CCNL (variabile; può essere immediato in casi urgenti)
    Rimborso spese Obbligatorio secondo le previsioni del CCNL
    Trasferimento ritorsivo Nullo; impugnabile entro i termini di decadenza

    La regola dell'art. 2103 c.c.: comprovate ragioni

    L’art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Questa formula, interpretata dalla giurisprudenza in modo non rigido, richiede che il datore abbia una effettiva motivazione aziendale: non basta una generica necessità, occorre che le ragioni siano reali, verificabili e proporzionate.

    Il trasferimento disposto per motivi ritorsivi (punire il lavoratore, allontanarlo dalla sede di residenza come sanzione informale) è nullo.

    Preavviso e rimborso spese

    La legge non fissa un preavviso minimo, ma la maggior parte dei CCNL prevede un termine di preavviso (che può variare da qualche giorno a settimane) e l’obbligo di rimborsare le spese di trasferimento: trasloco, viaggio, sistemazione provvisoria, indennità di prima sistemazione. Il lavoratore deve verificare le disposizioni del proprio CCNL per conoscere i dettagli economici spettanti.

    Categorie protette e trasferimento

    Alcune categorie di lavoratori hanno tutele speciali. I rappresentanti sindacali aziendali (RSA/RSU) non possono essere trasferiti senza il nulla osta del sindacato (L. 300/1970, Statuto dei lavoratori). I lavoratori disabili godono di tutele particolari ai sensi della L. 104/1992. I lavoratori in maternità non possono essere trasferiti durante il periodo di protezione. Il caregiver che assiste un familiare disabile non può essere trasferito senza consenso.

    Come impugnare un trasferimento illegittimo

    Il lavoratore che ritiene il trasferimento illegittimo deve contestarlo per iscritto nel più breve tempo possibile. L’impugnazione giudiziaria è soggetta a termini di decadenza (tipicamente 60 giorni per l’atto impugnato, ai sensi dell’art. 32 L. 183/2010, ma verificare il caso specifico). Il giudice può annullare il trasferimento e, se il lavoratore si è dimesso per via del trasferimento illecito, riconoscere le dimissioni come «per giusta causa» con diritto alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – trasferimento per chiusura di filiale

    La filiale di Tizio viene chiusa per ragioni di efficienza documentate dal piano industriale. Il datore lo trasferisce a un’altra sede a 80 km. Le ragioni organizzative sono comprovate, il preavviso è rispettato e le spese di trasloco rimborsate secondo il CCNL: il trasferimento è legittimo e Tizio deve accettarlo.

    Caia – RSA trasferita senza nulla osta sindacale

    Caia è rappresentante sindacale aziendale. Il datore la trasferisce senza richiedere il nulla osta del sindacato. Il trasferimento è nullo ai sensi dell’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori: il sindacato può chiedere d’urgenza al giudice il ripristino della situazione precedente.

    Sempronio – trasferimento come punizione informale

    Dopo aver presentato una segnalazione per mobbing, Sempronio viene trasferito in una sede disagiata a 200 km. La correlazione temporale con la segnalazione e la mancanza di documentate ragioni organizzative convincono il giudice che si tratta di un trasferimento ritorsivo: viene annullato e il datore condannato al risarcimento.

    Domande frequenti

    Il datore può trasferirmi senza il mio consenso?

    Sì, se esistono comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non è necessario il consenso del lavoratore, salvo per le categorie protette (RSA/RSU, disabili L.104, caregiver, lavoratrici in maternità).

    Devo accettare il trasferimento anche se è molto lontano?

    In linea di principio sì, se il trasferimento è legittimo. Il rifiuto ingiustificato può configurare inadempimento. Tuttavia, se il trasferimento è sproporzionato o ritorsivo, può essere contestato e impugnato.

    Ho diritto a un rimborso spese per il trasferimento?

    Sì, secondo le condizioni previste dal CCNL applicato, che di norma prevedono rimborso spese di trasloco, viaggio e un’indennità di prima sistemazione.

    Posso dimettermi per giusta causa se il trasferimento è illecito?

    Sì, se il trasferimento è illegittimo e compromette gravemente la vita del lavoratore, le dimissioni possono essere considerate per giusta causa, con diritto alla NASpI e al TFR senza penalizzazioni.

    Entro quanto tempo devo impugnare il trasferimento?

    I termini dipendono dal tipo di azione. Per alcune impugnazioni si applica la decadenza di 60 giorni prevista dall’art. 32 L. 183/2010. È essenziale contestare subito per iscritto e rivolgersi a un sindacato o legale tempestivamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 152 D.Lgs. 42/2004 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni

    Art. 152 D.Lgs. 42/2004 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 .

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 .

  • Art. 67 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza di non doversi procedere

    Art. 67 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza di non doversi procedere

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

  • Art. 889 Codice della Navigazione – Doveri del comandante prima della partenza

    Art. 889 Codice della Navigazione – Doveri del comandante prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Prima della partenza, il comandante deve di persona accertarsi che l'aeromobile sia ideneo al viaggio da intraprendere, convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve altresì accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche consentano una sicura navigazione.

  • Art. 51 CAD – Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e de…

    Art. 51 D.Lgs. 82/2005 CAD – Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Con le ((Linee guida)) sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.

    1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito: a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per ((la semplificazione e la pubblica amministrazione)) il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

    2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 . ((

    2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.

    2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale))

  • Art. 305 Cod. Amb. – ripristino ambientale

    Art. 305 Cod. Amb. – ripristino ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L’operatore ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; b) le necessarie misure di ripristino di cui all’articolo

    306. 2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in qualsiasi momento, ha facoltà di: a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1; b) adottare, o ordinare all’operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino necessarie; d) adottare egli stesso le suddette misure.

    3. Se l’operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento.

  • Art. 256 D.Lgs. 209/2005 – Insinuazioni tardive

    Art. 256 D.Lgs. 209/2005 – Insinuazioni tardive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.

  • Art. 46 T.U. Stupefacenti – Medicinali su navi mercantili

    Art. 46 T.U. Stupefacenti – Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili (N.D.R.: Il presente articolo, abrogato dall’art

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1, comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art.44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)

    1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

    2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno…".

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

    4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

    5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta al nave.

    6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Torna al sommario

  • Art. 117 D.Lgs. 174/2016 – Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso

    Art. 117 D.Lgs. 174/2016 – Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.