In sintesi
L'articolo 117 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il meccanismo con cui una sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti puo rimettere alle sezioni riunite la decisione di un'impugnazione quando non condivida un principio di diritto gia enunciato da queste ultime. La rimessione avviene mediante ordinanza motivata, garantendo cosi la coerenza dell'orientamento giurisprudenziale interno e scongiurando contrasti interpretativi tra sezioni. Il meccanismo rispecchia il ruolo nomofilattico delle sezioni riunite quale organo di vertice della giurisdizione contabile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 D.Lgs. 174/2016 — Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 117 Cod. Amb. — piani di gestione e registro delle aree protette
- Art. 117 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina transitoria
- Art. 117 D.Lgs. 209/2005 — Separazione patrimoniale
- Art. 117 D.Lgs. 42/2004 — Servizi per il pubblico
- Art. 117 Codice Civile: Matrimonio contratto con violazione degli
- Articolo 117 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il ruolo nomofilattico delle sezioni riunite nella giustizia contabile
Il D.Lgs. 174/2016 ha dato alla Corte dei conti un'architettura giurisdizionale articolata in sezioni regionali di primo grado, sezioni giurisdizionali d'appello e, al vertice, le sezioni riunite. Queste ultime svolgono, tra le altre funzioni, un ruolo nomofilattico analogo a quello che le sezioni unite della Corte di cassazione esercitano nella giurisdizione ordinaria: enunciano principi di diritto vincolanti per le sezioni inferiori, garantendo l'uniformita dell'interpretazione delle norme che governano la responsabilita erariale e il controllo contabile.
Il presupposto del dissenso motivato
L'articolo 117 attiva un meccanismo specifico quando una sezione d'appello «ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gia enunciato dalle sezioni riunite». Non basta che la sezione nutra dubbi generici: deve trovarsi nella condizione concreta di dover applicare quel principio alla controversia in esame e, al tempo stesso, di considerarlo giuridicamente non condivisibile. Il dissenso deve quindi essere qualificato, cioe fondato su argomenti normativi o logico-sistematici che la sezione e tenuta a esplicitare nell'ordinanza di rimessione.
L'obbligo di motivazione non e meramente formale: impone alla sezione di confrontarsi con il precedente delle sezioni riunite, di indicare le ragioni per cui quel precedente non risulterebbe condivisibile e di delimitare con precisione la questione di diritto su cui si chiede una nuova pronuncia. Un'ordinanza di rimessione generica o priva di reale contrasto con il precedente rischia di essere dichiarata inammissibile.
Il meccanismo della rimessione: natura e effetti
La rimessione alle sezioni riunite comporta la traslazione dell'intera impugnazione, non solo della questione di diritto. Le sezioni riunite si pronunciano quindi sull'intero giudizio d'appello, eventualmente decidendo nel merito oppure rinviando alla sezione d'appello competente, a seconda della struttura del caso. Questo modello differisce da quello del rinvio pregiudiziale in cui la sezione rimettente trattiene la causa per deciderne nel merito una volta ottenuta la risposta al quesito di diritto.
L'ordinanza di rimessione ha natura interlocutoria: sospende la decisione della sezione d'appello e attiva il procedimento davanti alle sezioni riunite. Essa non pregiudica il merito della controversia, ma costituisce un atto processuale di raccordo tra i diversi livelli della giurisdizione contabile.
Confronto con i meccanismi analoghi nel sistema processuale italiano
Il meccanismo dell'articolo 117 e funzionalmente analogo all'articolo 374 del codice di procedura civile, che consente alle sezioni semplici della Cassazione di rimettere la causa alle sezioni unite quando intendano non seguire un orientamento gia espresso. Analogamente, l'articolo 99 del codice del processo amministrativo disciplina la rimessione all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato da parte di una sezione che intenda discostarsi da una pronuncia precedente. In tutti questi casi il legislatore persegue l'obiettivo della certezza del diritto e della prevedibilita delle decisioni, valori costituzionalmente rilevanti ai sensi degli articoli 3 e 111 della Costituzione.
Ambito applicativo: solo l'appello o anche altri gradi?
L'articolo 117 fa riferimento esclusivamente alla «sezione giurisdizionale di appello», il che circoscrive l'istituto al secondo grado di giudizio nella struttura ordinaria del processo contabile. Le sezioni regionali di primo grado non possono attivare il meccanismo perche non si trovano in posizione di dover applicare precedenti delle sezioni riunite nell'ambito di un giudizio a esse riservato: il vincolo del precedente opera dal basso verso l'alto nel momento in cui la causa sale in appello.
Effetti pratici sulla durata del processo
La rimessione alle sezioni riunite introduce inevitabilmente un allungamento dei tempi processuali. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto che la garanzia dell'uniformita interpretativa prevalga sull'esigenza di rapidita nella singola causa. In tal senso, l'articolo 117 esprime una scelta di politica processuale volta a privilegiare la coerenza sistemica rispetto alla celerita del singolo giudizio, riconoscendo che il contrasto tra orientamenti crea a sua volta incertezza e contenziosi aggiuntivi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando una sezione d'appello puo rimettere la causa alle sezioni riunite ai sensi dell'articolo 117?
Quando deve applicare un principio di diritto gia enunciato dalle sezioni riunite e ritiene di non condividerlo, motivando le ragioni del dissenso con apposita ordinanza.
La rimessione riguarda solo la questione di diritto o l'intera impugnazione?
L'intera impugnazione: le sezioni riunite decidono sulla totalita del giudizio d'appello, non solo sul punto di diritto controverso.
Cosa succede al processo durante la rimessione?
Il processo davanti alla sezione d'appello si sospende fino alla pronuncia delle sezioni riunite, che poi decidono definitivamente la causa o rinviano.
Una sezione di primo grado puo usare lo stesso meccanismo?
No, l'articolo 117 riguarda esclusivamente le sezioni giurisdizionali d'appello; le sezioni regionali di primo grado non possono rimettere la causa alle sezioni riunite con questo istituto.
Qual e la norma analoga nel processo civile?
L'articolo 374 del codice di procedura civile, che consente alle sezioni semplici della Corte di cassazione di rimettere la causa alle sezioni unite quando intendano discostarsi da un orientamento consolidato.
Vedi anche