Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 134 D.Lgs. 174/2016 – Decisione del ricorso

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione, o l’attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresì una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando l’amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese.

3. Avverso il decreto, può essere fatta opposizione al collegio, a norma dell’articolo 135.

4. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.

In sintesi

L'articolo 134 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina la fase decisoria del giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Il giudice monocratico decide con decreto motivato entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, sentite le parti presenti. In caso di accoglimento del ricorso, emette decreto di condanna alla sanzione, tenendo conto della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuarne le conseguenze. Contestualmente, fissa una sanzione ridotta del 30% per il caso di pagamento immediato. Avverso il decreto è ammessa opposizione al collegio ai sensi dell'articolo 135; se non opposto, il decreto è esecutivo con forza di titolo esecutivo.
Indice dei contenuti

La decisione con decreto motivato entro sessanta giorni

L'articolo 134 completa la disciplina del giudizio sanzionatorio, regolando il momento della decisione. Il giudice monocratico decide con decreto motivato, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, sentite le parti presenti all'udienza. Il termine di sessanta giorni è relativamente breve e conferisce al procedimento una connotazione di celerità coerente con la natura sanzionatoria dell'azione e con l'esigenza di certezza delle conseguenze per la parte che ha commesso la violazione. La forma del decreto - anziché della sentenza - è la forma tipica dei provvedimenti monocratici in materia sanzionatoria e si distingue dalla sentenza collegiale sia per la sua snellezza formale sia per il diverso regime di impugnazione.

I criteri per la determinazione della sanzione

Il comma 2 indica i criteri che il giudice deve seguire nella determinazione dell'entità della sanzione: si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione. Il primo criterio - la gravità della violazione - è un parametro di natura oggettiva che considera l'importanza della norma violata, l'entità del pregiudizio arrecato e la reiterazione dell'illecito. Il secondo criterio - l'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze - è di natura soggettiva e premia il comportamento collaborativo del responsabile: chi si è adoperato per rimediare alle conseguenze della violazione merita una sanzione più mite rispetto a chi ha mantenuto un atteggiamento di indifferenza o di ostruzionismo.

La sanzione ridotta per il pagamento immediato

Una delle disposizioni più originali del comma 2 è la previsione di una sanzione in misura ridotta «pari al trenta per cento» per il caso di pagamento immediato. Il meccanismo è simile, per ispirazione, all'oblazione nel processo penale: il responsabile che provvede prontamente al pagamento beneficia di uno sconto significativo sull'importo della sanzione ordinaria. Il giudice è obbligato a fissare contestualmente alla sanzione ordinaria anche la misura ridotta, senza che la parte debba formulare una specifica istanza. Il termine per procedere al versamento non può essere inferiore a trenta giorni, e il decreto indica l'amministrazione destinataria dei proventi della sanzione.

L'opposizione al collegio: il rimedio avverso il decreto

Il comma 3 rinvia all'articolo 135 per la disciplina dell'opposizione al decreto del giudice monocratico. L'opposizione è il rimedio processuale specificamente previsto dal Codice per questo tipo di procedimento: a differenza dell'appello - che è il mezzo ordinario di impugnazione avverso le sentenze - l'opposizione si propone al collegio della medesima sezione giurisdizionale e non ad un giudice di grado superiore. Questo meccanismo garantisce il diritto di difesa del destinatario della sanzione pur mantenendo la trattazione all'interno della stessa sezione regionale, senza appesantire il carico delle sezioni di appello.

Esecutività del decreto e forza di titolo esecutivo

Il comma 4 prevede che la decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella del collegio in sede di opposizione siano esecutive e abbiano forza di titolo esecutivo. L'esecutività automatica del decreto non opposto entro i termini di legge è una caratteristica fondamentale del sistema: consente all'amministrazione destinataria dei proventi di procedere alla riscossione senza ulteriori formalità giudiziarie. La forza di titolo esecutivo assimila il decreto contabile ai titoli esecutivi ordinari previsti dal codice di procedura civile, rendendo possibile l'attivazione di tutte le procedure esecutive previste dall'ordinamento.

Coordinamento con la disciplina delle spese processuali

Il comma 2 precisa che con il medesimo decreto il giudice liquida le spese. Il provvedimento sulle spese è dunque contestuale alla decisione nel merito e non può essere differito. La liquidazione delle spese segue le regole generali della soccombenza: in caso di condanna, le spese sono di norma poste a carico del responsabile; in caso di rigetto del ricorso, le spese possono essere poste a carico del PM o compensate, a seconda delle circostanze e della valutazione del giudice sulla ragionevolezza dell'iniziativa sanzionatoria. Il coordinamento con le norme generali sulle spese garantisce la completezza del provvedimento decisorio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo il giudice monocratico deve emettere il decreto di decisione nel giudizio sanzionatorio?

Il giudice deve emettere il decreto motivato entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, sentite le parti presenti all'udienza.

Quali criteri usa il giudice per determinare l'entità della sanzione?

Il giudice tiene conto della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

In cosa consiste la sanzione ridotta prevista dal comma 2?

Il giudice fissa contestualmente alla sanzione ordinaria una sanzione ridotta pari al trenta per cento di essa, applicabile in caso di pagamento immediato entro il termine non inferiore a trenta giorni indicato nel decreto.

Quale rimedio ha la parte che vuole contestare il decreto del giudice monocratico?

La parte può proporre opposizione al collegio della medesima sezione, come disciplinato dall'articolo 135 del Codice di giustizia contabile.

Il decreto del giudice monocratico ha forza di titolo esecutivo?

Sì, se non opposto entro i termini di legge il decreto è esecutivo e ha forza di titolo esecutivo, consentendo l'avvio delle procedure di riscossione coattiva senza ulteriori formalità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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