Testo dell'articoloVigente
Art. 9-bis D.Lgs. 502/1992 – Sperimentazioni gestionali
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all’assistenza alla persona; f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimentì conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
In sintesi
L'articolo 9-bis del D.Lgs. 502/1992 autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a promuovere programmi di sperimentazione gestionale che prevedano collaborazioni tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, inclusa la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. Il programma deve essere motivato da ragioni di convenienza economica e di miglioramento della qualità dell'assistenza, e deve rispettare criteri precisi: preferenza per organizzazioni non lucrative, limite del 49% alla partecipazione privata, divieto di subappalto per le attività direttamente connesse all'assistenza alla persona. La Conferenza Stato-Regioni verifica annualmente i risultati. Fuori dai programmi di sperimentazione, le aziende del SSN non possono costituire società di capitali aventi per oggetto lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.Indice dei contenuti
Ratio e contesto normativo delle sperimentazioni gestionali
L'articolo 9-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 502/1992 dal D.Lgs. 229/1999 nell'ambito della cosiddetta «riforma ter» del Servizio sanitario nazionale. La norma risponde a un'esigenza pragmatica: consentire alle aziende sanitarie pubbliche di sperimentare, in modo controllato, modelli gestionali ibridi capaci di combinare l'efficienza organizzativa del privato con le garanzie pubblicistiche del SSN. L'istituto si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di aziendalizzazione avviate dalla riforma del 1992-1993, che aveva trasformato le unità sanitarie locali in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale. La sperimentazione gestionale rappresenta un passo ulteriore: non si tratta di privatizzare i servizi, ma di testare forme di collaborazione che rimangano ancorate ai principi del servizio pubblico.
Il procedimento di autorizzazione regionale
Il comma 2 detta i criteri che il programma di sperimentazione deve rispettare per ottenere l'autorizzazione regionale. In primo luogo, occorre motivare la convenienza economica del progetto e il miglioramento atteso della qualità dell'assistenza, verificandone la coerenza con il Piano sanitario regionale. Sul versante della composizione delle società miste, la norma stabilisce alcune garanzie fondamentali: va privilegiato il coinvolgimento di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, secondo la definizione del D.Lgs. 460/1997, ora confluito nel Codice del Terzo Settore); la partecipazione privata non può superare il 49% del capitale sociale, preservando così il controllo pubblico della struttura; devono essere previste forme idonee di limitazione alla cedibilità delle quote private, per evitare che la compagine societaria si trasformi senza controllo.
Il divieto di subappalto e la risoluzione della convenzione
Una delle previsioni più significative del comma 2 è il divieto di ricorrere a contratti di appalto o subappalto con terzi estranei alla convenzione di sperimentazione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona. Questa disposizione mira a evitare che la sperimentazione diventi un veicolo per esternalizzare surrettiziamente le attività sanitarie core, aggirando le tutele pubblicistiche. La norma prevede altresì che la convenzione di sperimentazione possa essere risolta prontamente in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, di esposizioni debitorie accertate verso terzi, o di mancato raggiungimento degli obiettivi al termine del primo triennio.
La verifica annuale della Conferenza Stato-Regioni
Il comma 3 affida alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali - il compito di verificare annualmente i risultati conseguiti, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, incluse le forme di collaborazione con soggetti privati. Al termine del primo triennio di sperimentazione, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti, che possono consistere nella stabilizzazione del modello sperimentato, nel suo abbandono o nella sua modifica. Questo meccanismo di valutazione periodica è essenziale per garantire che la sperimentazione non si trasformi in una deroga permanente al modello pubblicistico senza una verifica concreta dell'utilità e della sostenibilità.
Il divieto generale fuori dai programmi di sperimentazione
Il comma 4 stabilisce una clausola di chiusura di grande rilievo: al di fuori dei programmi di sperimentazione autorizzati ai sensi del presente articolo, è fatto divieto alle aziende del SSN di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute. Questa disposizione delimita nettamente il perimetro delle collaborazioni pubblico-privato ammesse nel settore sanitario: la costituzione di società miste non è un'opzione liberamente disponibile per le aziende sanitarie, ma uno strumento eccezionale subordinato a una previa valutazione regionale e a un regime di autorizzazione e controllo stringente.
Profili applicativi e tensioni con i principi pubblicistici
L'applicazione concreta dell'articolo 9-bis ha rivelato alcune tensioni con i principi del diritto pubblico e del diritto dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e servizi di interesse generale. La costituzione di società miste pubblico-private per la gestione di servizi sanitari solleva questioni in ordine alle procedure di selezione del socio privato, che devono rispettare i principi di evidenza pubblica anche quando non rientrino formalmente nell'ambito di applicazione delle direttive europee sugli appalti. In tale prospettiva, l'articolo 9-bis va letto in combinato con la disciplina generale dei contratti pubblici e con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa in materia di in-house providing e partenariato pubblico-privato istituzionalizzato.
Differenze rispetto all'accreditamento ordinario
È importante non confondere le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis con il sistema di accreditamento delle strutture private disciplinato dall'articolo 8-quater del medesimo decreto. L'accreditamento consente a strutture private di erogare prestazioni per conto del SSN nell'ambito di accordi contrattuali, ma non prevede alcuna compartecipazione del capitale pubblico. La sperimentazione gestionale, invece, implica la creazione di un soggetto giuridico misto (la società mista) in cui il pubblico detiene una quota di controllo. I due istituti rispondono a logiche diverse e sono soggetti a regimi giuridici distinti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quanta parte del capitale di una società mista può essere detenuta da privati?
Il comma 2, lettera b), fissa un limite massimo del 49% alla partecipazione privata, garantendo così la maggioranza pubblica nella compagine societaria.
Un'azienda sanitaria può costituire una società privata senza autorizzazione regionale?
No. Il comma 4 vieta espressamente alle aziende del SSN di costituire società di capitali aventi per oggetto lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute al di fuori dei programmi di sperimentazione autorizzati dalla regione.
Chi verifica i risultati della sperimentazione gestionale?
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati sia economici sia di qualità. Al termine del primo triennio, Governo e regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
È possibile subappaltare a terzi i servizi di assistenza alla persona nell'ambito della sperimentazione?
No. Il comma 2, lettera e), esclude espressamente il ricorso a contratti di appalto o subappalto con soggetti terzi estranei alla convenzione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona.