Autore: Andrea Marton

  • Art. 795 Codice della Navigazione – Aeromobili militari stranieri

    Art. 795 Codice della Navigazione – Aeromobili militari stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente. 54 In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorità. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 17 ter T.U.IVA: Operazioni effettuate nei confronti di pubb

    Art. 17 ter T.U.IVA: Operazioni effettuate nei confronti di pubb

    Art. 17 ter T.U.IVA – Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa’ (1).

    In vigore dal 18/06/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 10

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

    0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

    0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

    a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

    b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

    c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

    Soppressa [d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.(2)]

    1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

    1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita’ a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.

    1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

    1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.(3)

    2. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50).”

    ————–

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 4 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

    (2) Le disposizioni di cui al comma 1-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data. La presente lettera è stata soppressa con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dalla medesima data.

    (3) Vedi pure il comma 2 art. 12 D.L. n. 87 12/07/2018.

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  • Art. 42 T.U. Espropriazione – Indennità aggiuntive

    Art. 42 T.U. Espropriazione – Indennità aggiuntive

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

    2. L’indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell’articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

  • Art. 833 Codice della Navigazione

    Art. 833 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 32 D.Lgs. 231/2001 – Rilevanza della fusione o della scissione ai fini de…

    Art. 32 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

    2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

    3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

  • Art. 245 DPR 495/1992

    Art. 245 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    (Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.) 1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144. 3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144

  • Art. 58 TULPS – Autorizzazione all’impiego di gas tossici

    Art. 58 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

    Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un più grave reato.

    Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

  • Art. 37 D.Lgs. 141/2024 – Visite di controllo

    Art. 37 D.Lgs. 141/2024 – Visite di controllo

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell’Agenzia o i funzionari all’uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.

    2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell’articolo 15 e dagli operatori interessati.

    3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l’analisi.

  • Art. 269 D.Lgs. 209/2005 – Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica

    Art. 269 D.Lgs. 209/2005 – Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.

    2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

    3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

  • Art. 94 D.Lgs. 259/2003 – Servizio universale a prezzi accessibili

    Art. 94 D.Lgs. 259/2003 – Servizio universale a prezzi accessibili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’applicazione del presente comma.

    2. L’Autorità può assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.

    3. L’Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato 5.

    4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.

    5. Il Ministero, sentita l’Autorità, può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

    6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l’operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall’Autorità. L’operatore è tenuto a consentire l’accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell’Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 20 DPR 448/1988 – Prescrizioni

    Art. 20 DPR 448/1988 – Prescrizioni

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l’esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l’articolo 19 comma 3.

    2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

    3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 40 L. 300/1970 – Abrogazione delle disposizioni contrastanti

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Disposizione di chiusura della legge originaria, esauriti gli effetti

    Inquadramento: Clausola di abrogazione delle disposizioni precedenti contrastanti con lo Statuto. Tipica norma di chiusura, ha esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore della L. 300/1970.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 40; principio lex posterior derogat priori.