- Gli aeromobili militari stranieri godono del trattamento previsto dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali solo se hanno ottenuto la preventiva autorizzazione all'ingresso nel territorio italiano.
- In assenza di autorizzazione, nessun privilegio di diritto internazionale è riconosciuto, nemmeno in caso di atterraggio forzato per forza maggiore o per ordine dell'autorità.
- La disposizione coordina la sovranità dello Stato italiano con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio in materia di aeromobili di Stato.
- La L. 128/1998 ha chiarito che il termine «straniero» si riferisce a soggetti di Stati non membri dell'Unione europea.
Testo dell'articoloVigente
Art. 795 Codice della Navigazione — Aeromobili militari stranieri
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente. 54 In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorità. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Commento
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 795 del Codice della navigazione disciplina la posizione giuridica degli aeromobili militari stranieri nel territorio italiano, combinando due principi fondamentali: la sovranità territoriale dello Stato e il rispetto degli obblighi di diritto internazionale. La norma si inserisce nel quadro più ampio della Parte Seconda del codice dedicata alla navigazione aerea, che distingue tra aeromobili nazionali e stranieri, imponendo per questi ultimi specifiche condizioni di accesso allo spazio aereo e al territorio.
Il fondamento della disciplina risiede nel principio consuetudinario internazionale secondo cui ogni Stato esercita piena sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio (art. 1 della Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale). Gli aeromobili militari, in quanto espressione diretta della sovranità statale, sono soggetti a un regime ancora più rigoroso rispetto a quelli civili, richiedendo di norma un'autorizzazione diplomatica preventiva.
Il trattamento riservato agli aeromobili autorizzati
Quando l'aeromobile militare straniero abbia ottenuto la prescritta autorizzazione — disciplinata dall'articolo 794 del codice — gli si applica il trattamento stabilito dalle convenzioni internazionali cui l'Italia è parte e dalle consuetudini internazionali consolidate. Tale trattamento può includere forme di immunità o di esenzione da controlli, analoghe a quelle riconosciute alle navi da guerra nel diritto del mare, sebbene la disciplina specifica vari da accordo ad accordo.
Le convenzioni di riferimento possono essere bilaterali (accordi di cooperazione militare, accordi sullo status delle forze — cd. SOFA, Status of Forces Agreement) o multilaterali. Le consuetudini internazionali colmano i vuoti lasciati dal diritto pattizio, in conformità all'art. 10 della Costituzione che rinvia al diritto internazionale generalmente riconosciuto.
La regola generale: nessun privilegio senza autorizzazione
Il secondo comma della norma stabilisce una regola di rigore assoluto: l'aeromobile militare straniero privo di autorizzazione non beneficia di alcun trattamento privilegiato, neppure quando l'ingresso non autorizzato sia avvenuto per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorità. Questa scelta normativa è coerente con la logica di sovranità statale: il fatto che l'aeromobile militare straniero si trovi nel territorio italiano senza aver rispettato le procedure è già di per sé una violazione, e la norma esclude che la forza maggiore o l'ordine di autorità straniere possa sanare automaticamente tale violazione sul piano del trattamento diplomatico.
La soluzione adottata dal legislatore italiano è conforme agli standard internazionali: anche la dottrina prevalente in materia di diritto aeronautico internazionale ritiene che l'autorizzazione preliminare sia condizione necessaria e non surrogabile per l'estensione dei privilegi di diritto internazionale agli aeromobili di Stato militari.
Il coordinamento con la nozione di «straniero» post L. 128/1998
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha adeguato l'intero Titolo II della Parte Seconda del codice alla normativa comunitaria, chiarendo che il termine «straniero» va riferito a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea. Ne consegue che gli aeromobili militari di Stati membri dell'UE non rientrano nel regime dell'art. 795, ma sono disciplinati dai diversi accordi di cooperazione militare in ambito NATO, UE e OCCAR, nonché dalla normativa comunitaria di settore.
L'interpretazione sistematica impone quindi di leggere l'art. 795 come applicabile esclusivamente ai velivoli militari di Paesi terzi rispetto all'Unione europea, con le conseguenti implicazioni procedurali e diplomatiche.
Profili pratici e responsabilità
Sul piano operativo, l'autorizzazione prevista dall'art. 794 viene di regola richiesta per via diplomatica con congruo anticipo. In caso di violazione, lo Stato italiano può esercitare le proprie prerogative sovrane, comprese misure di intercettazione aerea, senza essere vincolato a riconoscere i privilegi che spetterebbero all'aeromobile se fosse stato regolarmente autorizzato. Le conseguenze giuridiche dell'ingresso non autorizzato si valutano sul piano del diritto internazionale pubblico e degli eventuali accordi bilaterali vigenti tra i due Stati.
Casi pratici
Caso 1: Aeromobile militare autorizzato in transito
Un aeromobile militare appartenente alle forze armate di Tizio — Stato extra-UE — ottiene regolare autorizzazione diplomatica ai sensi dell'art. 794 per sorvolare il territorio italiano e atterrare in un aeroporto militare. Durante la sosta, il velivolo e il personale di bordo godono del trattamento previsto dalle convenzioni bilaterali in vigore tra i due Stati, incluse le esenzioni dai controlli doganali ordinari.
Caso 2: Atterraggio di emergenza senza autorizzazione
Un aeromobile militare di Caio — Stato non UE — è costretto ad atterrare in territorio italiano per un guasto tecnico improvviso, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione. Ai sensi dell'art. 795, comma 2, il velivolo non gode di alcun trattamento privilegiato: le autorità italiane possono sottoporlo ai controlli ordinari e avviare le procedure diplomatiche per regolarizzare la situazione, senza che la forza maggiore valga di per sé a esonerare l'aeromobile dal regime comune.
Caso 3: Ingresso per ordine dell'autorità straniera
Sempronio, comandante di un aeromobile militare extra-UE, viene diretto dalle autorità di controllo del traffico aereo straniere a entrare nello spazio italiano senza che vi sia stata la preventiva autorizzazione diplomatica. La norma esclude espressamente che tale ordine equivalga all'autorizzazione ex art. 794: il velivolo non acquisisce automaticamente i privilegi di diritto internazionale e lo Stato italiano mantiene piena facoltà di applicare le proprie norme di sovranità.
Domande frequenti
Gli aeromobili militari stranieri devono chiedere autorizzazione per sorvolare l'Italia?
Sì. L'art. 794 del Codice della navigazione impone la preventiva autorizzazione per gli aeromobili militari stranieri che intendano sorvolare il territorio italiano o atterrarvi. Senza tale autorizzazione, i privilegi di diritto internazionale non si applicano.
Cosa succede se un aeromobile militare straniero atterra in Italia per forza maggiore senza autorizzazione?
L'art. 795, comma 2, esclude espressamente che la forza maggiore o l'ordine dell'autorità valgano a riconoscere il trattamento privilegiato. Le autorità italiane possono quindi applicare il regime ordinario di controllo.
Il regime dell'art. 795 si applica anche agli aeromobili militari degli Stati UE?
No. La L. 128/1998 ha chiarito che il termine 'straniero' nella Parte Seconda del Codice si riferisce a soggetti di Stati non membri dell'Unione europea. Gli aeromobili militari UE sono disciplinati dagli accordi di cooperazione militare in ambito NATO e UE.
Quali convenzioni internazionali regolano il trattamento degli aeromobili militari stranieri?
Rilevano in particolare gli accordi bilaterali SOFA (Status of Forces Agreement), le convenzioni NATO e le consuetudini internazionali consolidate in materia di aeromobili di Stato, tenuto conto che la Convenzione di Chicago del 1944 si applica solo all'aviazione civile.
Vedi anche