In sintesi
- L'art. 42 riconosce indennità aggiuntive a determinati soggetti.
- Spettano al coltivatore diretto proprietario del fondo espropriato.
- Spettano anche al fittavolo, mezzadro o colono costretto ad abbandonare il fondo.
- Si aggiungono all'indennità di espropriazione.
- Tutelano chi perde l'attività agricola sul fondo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 T.U. Espropriazione — Indennità aggiuntive
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
2. L’indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell’articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
- Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
- Art. 42 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
- Art. 42 CAD — Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche am...
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 42 riconosce indennità aggiuntive a favore di chi, oltre a subire la perdita del bene, perde anche l'attività agricola che vi svolgeva. La norma tutela una posizione ulteriore rispetto a quella del mero proprietario: quella di chi trae dal fondo il proprio lavoro e il proprio sostentamento, e che l'espropriazione costringe ad abbandonare la coltivazione.
L'indennità al coltivatore diretto proprietario
Al proprietario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta, in aggiunta all'indennità di espropriazione, un'indennità aggiuntiva. Essa compensa non solo la perdita del bene, ma anche quella dell'attività agricola personalmente esercitata sul fondo, riconoscendo il particolare legame tra il coltivatore e la terra lavorata.
L'indennità al fittavolo, mezzadro o colono
Un'indennità aggiuntiva spetta anche al fittavolo, al mezzadro o al colono che, per effetto dell'espropriazione, sia costretto ad abbandonare il fondo che coltivava. In questo caso il beneficiario non è il proprietario, ma il soggetto che traeva dal fondo la propria attività in base a un rapporto agrario.
La funzione delle indennità aggiuntive
Le indennità aggiuntive hanno natura compensativa di un pregiudizio specifico: la perdita dell'attività agricola e del reddito che ne derivava. Si aggiungono all'indennità di espropriazione, che ristora la perdita del bene, e rispondono a un'esigenza di tutela del lavoro agricolo.
I presupposti
Il riconoscimento delle indennità aggiuntive presuppone l'effettiva coltivazione del fondo e, per i soggetti diversi dal proprietario, l'esistenza di un valido rapporto agrario. La sussistenza di tali presupposti deve risultare e può essere oggetto di accertamento.
Il coordinamento con l'indennità di esproprio
Le indennità aggiuntive si cumulano con l'indennità di espropriazione spettante al proprietario, ma rispondono a titoli diversi. È quindi possibile che, in relazione allo stesso fondo, l'indennità di esproprio spetti al proprietario e l'indennità aggiuntiva al coltivatore o al fittavolo, secondo le rispettive posizioni.
Profili pratici e tutela
Per il coltivatore diretto e per il fittavolo è essenziale far valere la propria posizione e documentare l'effettiva coltivazione del fondo e l'eventuale rapporto agrario, così da ottenere l'indennità aggiuntiva. Le contestazioni sull'ammontare seguono le regole proprie delle indennità, con possibilità di opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello.
Casi pratici
Caso 1: Coltivatore diretto
Tizio, coltivatore diretto proprietario del fondo espropriato, riceve oltre all'indennità di esproprio anche l'indennità aggiuntiva.
Caso 2: Fittavolo costretto ad abbandonare
Caio coltivava il fondo come affittuario: costretto ad abbandonarlo per l'esproprio, gli spetta un'indennità aggiuntiva.
Caso 3: Prova della coltivazione
Sempronio documenta l'effettiva coltivazione del fondo e il rapporto agrario per ottenere il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva.
Domande frequenti
Chi ha diritto alle indennità aggiuntive?
Il coltivatore diretto proprietario del fondo espropriato e il fittavolo, mezzadro o colono costretto ad abbandonarlo.
Si aggiungono all'indennità di esproprio?
Sì: si cumulano con l'indennità di espropriazione, ma rispondono a un titolo diverso, la perdita dell'attività agricola.
Quali presupposti servono?
L'effettiva coltivazione del fondo e, per i soggetti diversi dal proprietario, l'esistenza di un valido rapporto agrario.
Come si contesta l'importo?
Con le regole proprie delle indennità, compresa l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello.
Vedi anche