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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'autorità competente per la revisione delle pellicole può escludere i minori di sedici anni dall'assistere a determinati spettacoli cinematografici.
  • In caso di esclusione, il concessionario o il direttore della sala deve pubblicare l'avviso sul manifesto dello spettacolo e garantire la rigorosa esecuzione del divieto.
  • La violazione degli obblighi di pubblicità e di esecuzione del divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda, salve le più gravi sanzioni penali eventualmente applicabili.
  • La norma si affianca al sistema della revisione cinematografica di cui all'art. 77 TULPS, introducendo una tutela specifica per la categoria più vulnerabile del pubblico cinematografico.
  • Il regime sanzionatorio in lire previsto dal testo originale è da intendersi oggi sostituito dai valori aggiornati previsti dalla normativa sopravvenuta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale , i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000.

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Commento

Ratio e funzione nel sistema del TULPS

L'articolo 78 del TULPS attua una specifica forma di tutela dei minori nel contesto della fruizione cinematografica, collocandosi nell'ambito del più ampio sistema di controllo preventivo sui pubblici spettacoli delineato dal Titolo IV del Testo Unico. La norma presuppone l'esercizio del potere di revisione da parte dell'autorità competente (art. 77 TULPS) e ne specifica le conseguenze operative laddove la revisione abbia esito restrittivo per la fascia minorile.

Il fondamento della disposizione è la tutela della moralità pubblica e del benessere psico-fisico dei minori, considerati soggetti particolarmente vulnerabili all'influenza dei contenuti cinematografici. Sebbene nel 1931 questa preoccupazione si esprimesse prevalentemente in termini di morale pubblica e buon costume, la stessa logica protettiva è alla base dell'attuale sistema di classificazione per fasce d'età previsto dalla L. 220/2016 e dal relativo decreto attuativo.

Analisi del contenuto normativo

Il primo comma individua come soggetto titolare del potere decisionale l'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole: nella disciplina originaria del TULPS, l'autorità di pubblica sicurezza; nell'assetto normativo attuale, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso il Ministero della Cultura (già MiC). La decisione di escludere i minori di anni sedici non è automatica ma discrezionale, fondata su una valutazione del contenuto della pellicola.

Il secondo comma introduce due obblighi distinti ma connessi a carico del concessionario o del direttore della sala cinematografica: l'obbligo di pubblicità (pubblicare l'avviso di divieto sul manifesto dello spettacolo) e l'obbligo di esecuzione (vigilare attivamente sull'accesso, impedendo la visione ai minori di sedici anni). Si tratta di obblighi di fare — non soltanto di astenersi — che impongono una condotta attiva di controllo in sede di biglietteria e di accesso in sala.

L'espressione «rigorosamente» riferita all'esecuzione del divieto non è casuale: il legislatore del 1931 intendeva escludere soluzioni di comodo o controlli meramente formali. In una moderna lettura, questa disposizione impone al gestore della sala di predisporre procedure concrete di verifica dell'età (richiesta di documento di identità ai soggetti che appaiano minorenni) e di formare il personale di biglietteria in tal senso.

Il regime sanzionatorio

Il terzo comma stabilisce che i concessionari o i direttori di sala che contravvengono agli obblighi previsti siano puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a L. 3.000, salve le sanzioni previste dal Codice penale. I valori in lire riflettono il contesto storico del 1931 e sono stati nel tempo aggiornati dalla normativa sull'adeguamento delle sanzioni pecuniarie. La formula «salve le sanzioni prevedute dal Codice penale» fa riferimento alle norme penali in materia di corruzione di minorenne e di atti osceni in luogo pubblico, che potevano ricorrere in caso di proiezione di contenuti gravemente lesivi della moralità in presenza di minori.

È importante segnalare che il sistema sanzionatorio del TULPS originario si fondava sull'alternativa tra arresto e ammenda, configurando la fattispecie come contravvenzione. Questo profilo mantiene rilevanza pratica perché le contravvenzioni si prescrivono in tre anni e possono essere oblate nei casi previsti dalla legge.

Evoluzione normativa e attualità della disposizione

La L. 220/2016 ha introdotto in Italia un sistema di classificazione per fasce d'età delle opere cinematografiche, articolato in quattro categorie: film per tutti, film non adatti ai minori di sei anni, film vietati ai minori di quattordici anni, film vietati ai minori di diciotto anni. La classificazione è operata dalla Commissione ministeriale e comunicata al gestore della sala, che è tenuto a rispettarla e a garantirne l'attuazione pratica.

In questo quadro, l'art. 78 TULPS — che fa riferimento ai «minori di anni sedici» come unica soglia — convive con il sistema delle fasce d'età introdotto dalla legge speciale. La soglia dei sedici anni del TULPS deve oggi essere letta alla luce del sistema di classificazione vigente, che prevede soglie di quattordici e diciotto anni. Il complesso delle norme applicabili impone al gestore di rispettare le classificazioni ministeriali indipendentemente dal riferimento testuale dell'art. 78 al limite dei sedici anni.

Obblighi pratici per i gestori delle sale

In concreto, il direttore di una sala cinematografica che programma un film classificato come vietato ai minori di anni quattordici o diciotto è tenuto a: indicare chiaramente il divieto sui manifesti, sul sito internet della sala, sulle piattaforme di prenotazione online e all'ingresso della struttura; istruire il personale di biglietteria a richiedere un documento di identità ai soggetti la cui età non sia palese; rifiutare l'ingresso ai minori che non siano in grado di provare il raggiungimento della soglia di età prevista; tenere traccia delle verifiche effettuate nei casi in cui l'autorità di pubblica sicurezza dovesse richiedere riscontro. Il mancato rispetto di questi obblighi espone il gestore alla sanzione prevista dall'art. 78 TULPS e alle eventuali sanzioni amministrative previste dalla L. 220/2016.

Rapporti con altre norme

L'art. 78 si connette all'art. 77 TULPS (revisione preventiva delle pellicole), all'art. 82 TULPS (poteri dell'autorità di pubblica sicurezza in caso di turbativa durante lo spettacolo), alla L. 161/1962 (revisione cinematografica), al D.Lgs. 28/2004 (riforma del settore cinematografico) e alla L. 220/2016 (disciplina del cinema e dell'audiovisivo). Sul piano penale, rilevano le norme del Codice penale in materia di tutela dei minori e di atti osceni.

Casi pratici

Caso 1: Film vietato ai minori: accesso negato senza documento

Tizio gestisce una sala cinematografica multischermo e programma un film classificato vietato ai minori di diciotto anni. Una sera, alla cassa si presenta un gruppo di ragazzi dall'aspetto giovanile. Il personale di biglietteria, formato da Tizio, chiede a tutti i componenti del gruppo di esibire un documento di identità. Due di loro risultano avere diciassette anni: Tizio è tenuto a rifiutarne l'accesso e a rimborsare i biglietti già acquistati online. Il manifesto affisso all'ingresso riporta chiaramente il divieto. Tizio documenta l'episodio nel registro della sala come prova dell'adempimento degli obblighi imposti dall'art. 78 TULPS e dalla L. 220/2016.

Caso 2: Mancato rispetto del divieto: sanzione al direttore di sala

Caia dirige una sala d'essai che programma un film d'autore classificato vietato ai minori di quattordici anni. La sera della prima, una pattuglia di polizia verifica che due ragazzini di dodici anni siano seduti in sala senza che sia stato loro richiesto alcun documento di identità all'ingresso. Caia non aveva aggiornato il manifesto esterno con il divieto né aveva istruito il personale di biglietteria sul controllo delle età. Nei confronti di Caia vengono contestate le violazioni previste dall'art. 78 TULPS: mancata pubblicazione dell'avviso e mancata esecuzione del divieto, con applicazione della sanzione contravvenzionale e segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza per eventuali provvedimenti sulla licenza della sala.

Caso 3: Proiezione scolastica con autorizzazione dei genitori

Sempronio organizza per la propria sala cinematografica una proiezione mattutina dedicata alle scuole medie superiori. Il film selezionato è classificato come non adatto ai minori di quattordici anni. Poiché gli studenti partecipanti hanno tra i tredici e i diciassette anni, Sempronio — in accordo con la scuola — raccoglie preventivamente l'autorizzazione scritta dei genitori per gli studenti minorenni e trasmette l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza. La proiezione avviene in un contesto controllato, con accompagnatori adulti presenti in sala. Pur non essendo la L. 220/2016 esplicita su questa ipotesi, la prassi consolidata ritiene che la presenza di genitori o di adulti autorizzati dai titolari della responsabilità genitoriale possa consentire la fruizione in contesto educativo, ferme restando le responsabilità del gestore della sala.

Domande frequenti

Qual è la soglia di età per il divieto ai minori secondo l'art. 78 TULPS?

L'art. 78 TULPS fa riferimento ai minori di sedici anni. Tuttavia, la legislazione speciale successiva (L. 220/2016) ha introdotto un sistema di classificazione per fasce d'età che prevede i limiti di quattordici e diciotto anni. Il gestore della sala deve rispettare le classificazioni ministeriali vigenti, che prevalgono sul testo originario del TULPS.

Chi decide che un film è vietato ai minori?

La decisione spetta alla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche istituita presso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ai sensi della L. 220/2016. Nella disciplina originaria del TULPS, la competenza era dell'autorità di pubblica sicurezza che eseguiva la revisione delle pellicole.

Quali sono gli obblighi concreti del gestore della sala in caso di film vietato ai minori?

Il gestore deve: pubblicare l'avviso di divieto sul manifesto dello spettacolo e in tutti i canali di comunicazione della sala; verificare l'età degli spettatori che appaiano minorenni richiedendo un documento di identità; rifiutare l'accesso ai minori che non raggiungano la soglia prevista; istruire il personale di biglietteria in merito agli obblighi di controllo.

Cosa rischia il direttore di sala che non rispetta il divieto?

Il direttore o il concessionario che non pubblica l'avviso di divieto o non ne cura la rigorosa esecuzione è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda, ai sensi dell'art. 78 TULPS. Possono inoltre applicarsi le sanzioni previste dalla legislazione speciale (L. 220/2016) e, nei casi più gravi, le sanzioni penali del Codice penale.

Il divieto si applica anche alle proiezioni private o alle rassegne scolastiche?

Il divieto si applica in linea di principio a tutte le proiezioni aperte al pubblico. Per le proiezioni scolastiche in contesto educativo la prassi ammette deroghe con il consenso dei genitori, ma il gestore della sala mantiene la propria responsabilità e deve adottare misure organizzative adeguate.

L'obbligo di pubblicare l'avviso di divieto si estende ai canali digitali (sito, app di prenotazione)?

La norma del 1931 fa riferimento al manifesto dello spettacolo, ma un'interpretazione aggiornata al contesto digitale — confermata dalle linee guida del settore — impone di riportare la classificazione per fasce d'età anche sul sito della sala e sulle piattaforme di prenotazione online, affinché il pubblico ne sia informato prima dell'acquisto del biglietto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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