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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 79 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 26 aprile 1934, n. 653. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
È vietato l’impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rapresentazioni di opere liriche o drammatiche.
Il divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 79 del TULPS (R.D. 773/1931) era dedicato al controllo di pubblica sicurezza sul lavoro notturno delle donne e dei minori (all'epoca definiti «fanciulli»). Nel sistema originario del Testo Unico, l'autorità di polizia esercitava una funzione di vigilanza trasversale su varie attività economiche, incluse quelle rilevanti per la protezione sociale dei soggetti più vulnerabili.
La norma è stata abrogata dalla L. 26 aprile 1934, n. 653, «Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli», che ha introdotto una disciplina organica e specialistica, separando nettamente la materia dal perimetro del TULPS e affidandone la vigilanza agli ispettori del lavoro piuttosto che all'autorità di pubblica sicurezza. Si trattò di uno dei primi esempi di normativa protettiva del lavoro che si affrancava dal modello del controllo di polizia per assumere carattere più propriamente lavoristico.
La disciplina è stata successivamente evoluta con la L. 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, poi riformata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (attuazione della direttiva 94/33/CE) e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262. Il divieto di lavoro notturno - inizialmente applicato anche alle lavoratrici adulte - è stato progressivamente rivisto in chiave di parità di genere, venendo limitato ai casi di tutela della maternità (D.Lgs. 151/2001) e delle esigenze fisiologiche del lavoratore notturno in senso lato (D.Lgs. 66/2003).