Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 79 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 26 aprile 1934, n. 653. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

È vietato l’impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rapresentazioni di opere liriche o drammatiche.

Il divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo conteneva disposizioni di pubblica sicurezza relative al lavoro notturno delle donne e dei minori, che nel sistema del TULPS 1931 venivano controllate dall'autorità di polizia in raccordo con la normativa lavoristica.
  • La norma è stata abrogata dalla L. 26 aprile 1934, n. 653 («Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli»), che ha dettato una disciplina organica e specializzata della materia, sottraendola al perimetro del TULPS.
  • La tutela del lavoro dei minori e il divieto di lavoro notturno femminile sono stati poi ulteriormente riformati dalla L. 977/1967, dal D.Lgs. 345/1999 e dalla L. 25 novembre 2003, n. 327.

L'articolo 79 del TULPS (R.D. 773/1931) era dedicato al controllo di pubblica sicurezza sul lavoro notturno delle donne e dei minori (all'epoca definiti «fanciulli»). Nel sistema originario del Testo Unico, l'autorità di polizia esercitava una funzione di vigilanza trasversale su varie attività economiche, incluse quelle rilevanti per la protezione sociale dei soggetti più vulnerabili.

La norma è stata abrogata dalla L. 26 aprile 1934, n. 653, «Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli», che ha introdotto una disciplina organica e specialistica, separando nettamente la materia dal perimetro del TULPS e affidandone la vigilanza agli ispettori del lavoro piuttosto che all'autorità di pubblica sicurezza. Si trattò di uno dei primi esempi di normativa protettiva del lavoro che si affrancava dal modello del controllo di polizia per assumere carattere più propriamente lavoristico.

La disciplina è stata successivamente evoluta con la L. 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, poi riformata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (attuazione della direttiva 94/33/CE) e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262. Il divieto di lavoro notturno - inizialmente applicato anche alle lavoratrici adulte - è stato progressivamente rivisto in chiave di parità di genere, venendo limitato ai casi di tutela della maternità (D.Lgs. 151/2001) e delle esigenze fisiologiche del lavoratore notturno in senso lato (D.Lgs. 66/2003).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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