Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 74 TULPS – La concessione della licenza prevista dall’art

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

[Comma abrogato dalla L. 21 aprile 1962, n. 161] L’autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto ed al Ministero

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'articolo regolava il regime autorizzatorio di pubblica sicurezza per i servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi, vetture da piazza e simili), subordinandone l'esercizio a licenza del questore.
  • La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito ai comuni le funzioni in materia di trasporto pubblico locale non di linea.
  • La materia è oggi disciplinata dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e dai regolamenti comunali, con rilascio delle licenze taxi da parte dei Comuni e vigilanza affidata alla polizia municipale.

L'articolo 74 del TULPS (R.D. 773/1931) assoggettava al regime di licenza di pubblica sicurezza i servizi di trasporto pubblico non di linea, ossia i taxi e le vetture da noleggio con conducente. Nel sistema del 1931, la logica era quella di sottoporre a controllo preventivo dell'autorità di polizia tutti i servizi che implicavano un rapporto diretto con il pubblico e la circolazione di persone sul territorio.

La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito ai comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale non di linea, coerentemente con il principio di sussidiarietà sancito dalla riforma Bassanini (L. 59/1997). Il trasferimento ha riguardato sia le funzioni autorizzatorie sia quelle di vigilanza, precedentemente distribuite tra prefettura, questura e comuni.

Il quadro normativo vigente è fondato sulla L. 15 gennaio 1992, n. 21 («Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), che attribuisce ai Comuni il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per il noleggio con conducente (NCC). I Comuni determinano il numero delle licenze, i requisiti, le tariffe e le modalità di esercizio, mentre la vigilanza è affidata alla polizia locale. Il tema è stato oggetto di acceso dibattito in relazione alla compatibilità con la libertà di stabilimento e la direttiva Bolkestein (D.Lgs. 59/2010).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.