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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'esercente risponde solidalmente con chi utilizza l'aeromobile senza il suo consenso, purché non abbia esplicato la dovuta diligenza per impedire tale uso non autorizzato.
  • Anche in questa ipotesi, la responsabilità dell'esercente rimane limitata secondo i tetti previsti dal Titolo II del Libro Terzo del Codice della navigazione.
  • Il fondamento della responsabilità solidale è la culpa in vigilando: l'esercente risponde perché ha omesso la diligenza necessaria a evitare l'uso abusivo.
  • Chi usa l'aeromobile senza consenso risponde in misura illimitata verso i terzi danneggiati, mentre l'esercente beneficia del limite legale di responsabilità.
  • La norma si coordina con il sistema di limitazione del debito dell'esercente aeronautico, a tutela dell'equilibrio economico dell'impresa di navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 879 Codice della Navigazione — Uso dell’aeromobile senza il consenso dell’esercente

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell'aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito dell'esercente è limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del libro terzo. Del caposcalo

Commento

Inquadramento della norma e ratio

L'art. 879 del Codice della navigazione disciplina la responsabilità dell'esercente aeronautico nell'ipotesi in cui l'aeromobile venga utilizzato da un terzo senza il suo consenso. La disposizione costituisce un'applicazione speciale del principio di responsabilità per culpa in vigilando: l'esercente non risponde automaticamente per qualsiasi uso abusivo dell'aeromobile, ma solo qualora non abbia adottato la dovuta diligenza per prevenire tale uso non autorizzato. La norma tende a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, garantire ai terzi danneggiati un soggetto solvente e responsabile; dall'altro, non gravare l'esercente di una responsabilità oggettiva illimitata per fatti commessi da estranei all'organizzazione aziendale.

Presupposti della responsabilità solidale

Affinché l'art. 879 trovi applicazione è necessario che ricorrano cumulativamente due condizioni. In primo luogo, l'aeromobile deve essere stato usato senza il consenso dell'esercente: si tratta di un uso abusivo, non autorizzato né espresso né implicito. In secondo luogo, l'esercente deve aver omesso la dovuta diligenza per evitare tale uso. Questo secondo requisito trasforma la responsabilità da oggettiva a colposa: se l'esercente dimostra di aver adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili (hangaraggio sicuro, custodia delle chiavi e dei codici di accesso, sistemi di allarme, personale di sorveglianza), potrà liberarsi dalla responsabilità. La 'dovuta diligenza' va valutata secondo il parametro del buon esercente di aeromobili, tenuto conto delle caratteristiche dell'aeromobile, del luogo di stazionamento e delle circostanze concrete.

Solidarietà e regime di responsabilità

La responsabilità dell'esercente è solidale con quella dell'utilizzatore abusivo: il terzo danneggiato può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro, pretendendo l'integrale risarcimento da ciascuno. La solidarietà opera tuttavia in modo asimmetrico: mentre l'utilizzatore abusivo risponde in misura illimitata per il danno causato, la responsabilità dell'esercente è limitata secondo le disposizioni del Titolo II del Libro Terzo del Codice della navigazione, che fissano tetti risarcitori rapportati al peso massimo al decollo dell'aeromobile. Questo regime di limitazione, di derivazione convenzionale (richiamato nelle convenzioni internazionali sulla responsabilità verso i terzi in superficie), non viene meno neppure nell'ipotesi di uso non consensuale: la norma lo ribadisce espressamente con il richiamo alle 'disposizioni del titolo secondo del libro terzo'.

Coordinamento con la disciplina della custodia

La valutazione della 'dovuta diligenza' richiama principi propri della responsabilità del custode elaborati in dottrina e nella prassi. L'esercente che lascia l'aeromobile incustodito in aree accessibili, senza sistemi di sicurezza adeguati, o che consente a personale non autorizzato di accedere agli impianti di avviamento, non potrà facilmente dimostrare di aver adempiuto all'onere di diligenza. In contesto aeronautico, le misure di sicurezza aeroportuale (security) imposte dal Regolamento (CE) n. 300/2008 e dai relativi programmi nazionali contribuiscono a definire lo standard minimo di diligenza attesa dagli operatori che stazionano i propri aeromobili nelle strutture aeroportuali certificate. Diverso è il caso degli aeromobili da aviazione generale posizionati in aviosuperfici private, dove lo standard si misura in base a criteri di buona gestione e alle consuetudini di settore.

Profili processuali e pratici

Sul piano processuale, il danneggiato che agisce contro l'esercente ai sensi dell'art. 879 deve provare l'uso non consensuale e il nesso di causalità tra tale uso e il danno subito. L'onere di dimostrare di aver adottato la dovuta diligenza ricade sull'esercente, che ha l'interesse a liberarsi dalla responsabilità solidale. Il sistema di limitazione del debito, infine, implica che il danneggiato, pur avendo un titolo valido nei confronti dell'esercente, potrebbe non ottenere il risarcimento integrale da quest'ultimo qualora il danno superi i massimali legalmente previsti: in tal caso, per il residuo, dovrà rivolgersi esclusivamente all'utilizzatore abusivo.

Casi pratici

Caso 1: Aeromobile sottratto per mancanza di custodia

Tizio, esercente di un piccolo aeromobile da turismo posizionato in un'aviosuperficie privata, lascia le chiavi nell'abitacolo e non attiva i blocchi di sicurezza. Caio, terzo non autorizzato, si impossessa dell'aeromobile e durante il volo abusivo causa danni a strutture a terra. Il giudice ritiene che Tizio non abbia esplicato la dovuta diligenza e lo condanna solidalmente con Caio, ma nei limiti del tetto di responsabilità previsto dal Codice della navigazione.

Caso 2: Esercente esente per diligenza dimostrata

Sempronio, esercente di un elicottero stazionato in un hangar aeroportuale certificato, dimostra di aver adottato sistemi di allarme, doppia serratura e registro accessi. Caio riesce comunque a utilizzare il mezzo abusivamente mediante una chiave contraffatta. Il giudice ritiene che Sempronio abbia adottato la diligenza esigibile e lo esclude dalla responsabilità solidale, lasciando Caio il solo responsabile verso i terzi.

Caso 3: Danno a passeggeri a terra durante uso abusivo

Caio usa senza consenso l'aeromobile di Tizio e, durante un atterraggio di emergenza, provoca danni a persone a terra. Le vittime agiscono sia contro Caio (responsabile illimitato) sia contro Tizio (esercente). Tizio, pur avendo omesso alcune misure di sicurezza, può opporre ai danneggiati il limite legale del proprio debito ai sensi del Titolo II del Libro Terzo del Codice della navigazione, anche nell'ipotesi di uso non autorizzato, come espressamente previsto dall'art. 879.

Domande frequenti

Quando risponde l'esercente per l'uso dell'aeromobile senza il suo consenso?

L'esercente risponde solidalmente con l'utilizzatore abusivo solo se non ha esplicato la dovuta diligenza per evitare quell'uso non autorizzato; se dimostra di aver adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili, è esente da responsabilità.

La responsabilità dell'esercente in caso di uso non consensuale è illimitata?

No. Anche in questa ipotesi il debito dell'esercente è limitato ai sensi del Titolo II del Libro Terzo del Codice della navigazione, che fissa tetti risarcitori in base alle caratteristiche dell'aeromobile.

Chi risponde in modo illimitato per i danni causati dall'uso abusivo dell'aeromobile?

L'utilizzatore abusivo risponde in misura illimitata verso i terzi danneggiati, senza poter beneficiare dei limiti legali di responsabilità riservati all'esercente.

Quali misure deve adottare l'esercente per liberarsi dalla responsabilità ex art. 879?

Deve dimostrare di aver adottato le cautele ordinarie per la custodia dell'aeromobile: sistemi di allarme, serrature adeguate, controllo degli accessi, hangaraggio sicuro. Lo standard varia in base al contesto operativo.

L'art. 879 si applica anche agli aeromobili da aviazione generale privata?

Sì, la norma non distingue tra aviazione commerciale e generale. Si applica a qualsiasi esercente di aeromobile, indipendentemente dalla destinazione d'uso, purché ricorrano i presupposti dell'uso non consensuale e della mancata diligenza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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