Autore: Andrea Marton

  • Art. 105 D.Lgs. 259/2003 – Libero uso

    Art. 105 D.Lgs. 259/2003 – Libero uso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l’individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB” o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76.

    2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

    3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 40 D.Lgs. 141/2024 – Controlli a posteriori

    Art. 40 D.Lgs. 141/2024 – Controlli a posteriori

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l’Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.

    2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono: a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali; b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all’esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all’eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

    3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l’Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

  • Art. 49 D.Lgs. 231/2001 – Sospensione delle misure cautelari

    Art. 49 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sospensione delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo

    17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo

    17. 2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

    3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

    4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

  • Art. 114 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti

    Art. 114 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. articolo precedente articolo successivo

  • Residenza fiscale: casi pratici art. 2 TUIR

    L’art. 2 del TUIR stabilisce chi è soggetto all’IRPEF e in quale misura: residenti in Italia su tutti i redditi mondiali, non residenti solo sui redditi prodotti in Italia. In questa pagina vengono esaminati i casi pratici più ricorrenti legati alla residenza fiscale delle persone fisiche; per il testo e il commento dell’articolo si rimanda alla scheda dell’art. 2 TUIR.

    Quadro normativo

    L’art. 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) definisce la platea dei soggetti passivi IRPEF attraverso due assi complementari: la residenza fiscale, che radica un’obbligazione tributaria illimitata («worldwide taxation»), e la produzione del reddito in Italia, che genera invece un’obbligazione limitata a carico dei non residenti. La norma fissa tre criteri alternativi di residenza – iscrizione anagrafica, domicilio civilistico, residenza civilistica – ciascuno sufficiente da solo se verificato per almeno 183 giorni nel periodo d’imposta (184 negli anni bisestili). Il comma 2-bis introduce una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani iscritti all’AIRE che si trasferiscono in Paesi a fiscalità privilegiata, invertendo l’onere della prova a carico del contribuente. Con il D.Lgs. 209/2023 (riforma della fiscalità internazionale, efficace dal 2024) il legislatore ha esplicitato i contenuti della verifica, rafforzando la centralità del domicilio inteso come «luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona».

    Ambito di applicazione e profili operativi

    La norma si applica a tutte le persone fisiche, senza distinzione di cittadinanza: rileva esclusivamente la residenza fiscale, non il passaporto. Un cittadino straniero che dimori stabilmente in Italia per più di 183 giorni è fiscalmente residente e deve dichiarare l’intero reddito mondiale; un cittadino italiano che abbia effettivamente trasferito all’estero domicilio e residenza è soggetto all’IRPEF solo per i redditi prodotti in Italia (art. 23 TUIR). Sul piano operativo la verifica richiede un’analisi documentale concreta: l’Agenzia delle Entrate esamina giorni di presenza fisica, patrimonio immobiliare, utenze, legami familiari e movimenti bancari. La sola iscrizione o cancellazione anagrafica non è dirimente. Le tie-breaker rules delle convenzioni contro la doppia imposizione (modello OCSE, art. 4) prevalgono sulla normativa interna in caso di conflitto di residenza tra due Stati contraenti.

    Caso 1: il lavoratore che si trasferisce in Germania per un anno

    Scenario. Tizio, residente a Milano, accetta un contratto di lavoro a tempo determinato con un’azienda tedesca. Parte il 15 febbraio e rientra definitivamente in Italia il 20 novembre dello stesso anno. Durante il periodo tedesco mantiene l’iscrizione anagrafica in Italia e conserva l’appartamento di Milano, dove soggiornano coniuge e figli.

    Come si legge l’art. 2. Tizio è rimasto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per l’intero anno: il primo criterio dell’art. 2 è già verificato, indipendentemente dalla durata dell’assenza fisica. Di conseguenza, egli è fiscalmente residente in Italia per tutto il periodo d’imposta e deve dichiarare in Italia anche i redditi di lavoro percepiti in Germania. Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR) evita la doppia tassazione effettiva, ma l’obbligo dichiarativo italiano rimane intatto.

    • Verificare se esiste una convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Germania (esiste: DTC Italia-Germania del 1989) e quale Stato ha potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente.
    • Conservare la certificazione delle ritenute operate dal datore di lavoro tedesco per calcolare il credito d’imposta ex art. 165 TUIR.
    • Compilare il quadro RC e il quadro CR del Modello Redditi PF.
    • Per soggiorni esteri stabili oltre i 183 giorni, valutare l’iscrizione all’AIRE per gli anni successivi.

    Caso 2: il cittadino italiano iscritto all’AIRE che trasferisce la residenza a Dubai

    Scenario. Caio, imprenditore, si cancella dall’anagrafe italiana e si iscrive all’AIRE indicando come nuovo Paese di residenza gli Emirati Arabi Uniti. A Dubai apre un conto bancario e affitta un appartamento; tuttavia, trascorre in Italia 190 giorni l’anno per seguire le attività delle proprie società.

    Come si legge l’art. 2. Gli Emirati Arabi Uniti rientrano tra i Paesi a fiscalità privilegiata individuati dal decreto ministeriale 4 settembre 1996 (lista black-list). In forza dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR, Caio è presunto fiscalmente residente in Italia salvo prova contraria. Inoltre, poiché trascorre più di 183 giorni in Italia, il criterio della «residenza» ai sensi dell’art. 43 c.c. potrebbe essere integrato autonomamente, rendendo la presunzione quasi certamente superabile a favore del fisco italiano.

    • Documentare con timbri di passaporto, estratti conto e fatture l’effettiva presenza continuativa negli EAU.
    • Ottenere un certificato di residenza fiscale emesso dalle autorità emiratine.
    • Verificare se esiste una convenzione Italia-EAU che contenga tie-breaker rules applicabili (la convenzione è entrata in vigore nel 2015).
    • Predisporre la documentazione in forma organica prima di eventuali richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate, conservandola per il periodo di decadenza dell’accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973).
    • Valutare il rischio di accertamento per i periodi già trascorsi e, se del caso, avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

    Caso 3: il lavoratore straniero che viene in Italia per un progetto biennale

    Scenario. Sempronia, cittadina francese, viene distaccata in Italia dalla propria azienda madre per gestire un progetto della durata di 22 mesi. Prende in affitto un appartamento a Roma, dove vive con il partner. Mantiene la residenza anagrafica in Francia e non si iscrive all’anagrafe italiana.

    Come si legge l’art. 2. Sempronia non è iscritta all’anagrafe italiana, quindi il primo criterio non è verificato. Tuttavia, il domicilio civilistico – inteso come centro degli affari e degli interessi principali – si è spostato a Roma, dove vive, lavora e ha il proprio nucleo familiare. Poiché questo stato persiste per più di 183 giorni nel periodo d’imposta, il secondo criterio dell’art. 2 è verificato: Sempronia è fiscalmente residente in Italia. La convenzione contro la doppia imposizione Italia-Francia (1989) andrà applicata per verificare l’attribuzione della potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente.

    • Accertare la durata effettiva del distacco e calcolare i giorni di presenza in Italia per ciascun periodo d’imposta.
    • Verificare l’applicabilità dell’art. 15 della convenzione Italia-Francia per i redditi di lavoro dipendente.
    • Valutare se il datore di lavoro italiano debba effettuare le ritenute alla fonte ex art. 23 D.P.R. 600/1973.
    • Se la residenza fiscale italiana viene accertata, presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi mondiali.

    Caso 4: il socio di una società di persone residente all’estero

    Scenario. Tizio è socio al 40% di una snc italiana con sede a Torino. Da tre anni è iscritto all’AIRE e risiede stabilmente nel Regno Unito, dove ha domicilio e lavora a tempo pieno. La snc produce utili per 200.000 euro nell’anno.

    Come si legge l’art. 2. L’art. 2 TUIR rileva anche ai fini della tassazione per trasparenza delle società di persone (art. 5 TUIR). Poiché Tizio è non residente – non ricorrono i tre criteri della norma né la presunzione del comma 2-bis, avendo il Regno Unito un’adeguata tassazione – la quota di reddito della snc a lui imputata (80.000 euro) è tassata in Italia come reddito prodotto nel territorio dello Stato (la snc è italiana). Si applica l’art. 23, comma 1, lett. g) TUIR. La convenzione Italia-UK (1988) potrà incidere sull’aliquota o sull’attribuzione della potestà impositiva.

    • Verificare che la residenza estera di Tizio sia effettiva e documentata (certificato di residenza fiscale UK, contratto di locazione o atto di proprietà, buste paga).
    • La snc deve applicare la ritenuta alla fonte sui redditi imputati al socio non residente ove previsto.
    • Consultare la convenzione Italia-UK per verificare se la quota-snc sia qualificata come reddito d’impresa attribuibile alla stabile organizzazione.
    • Tizio dovrà verificare i propri obblighi dichiarativi nel Regno Unito in relazione al reddito estero (reddito da fonte italiana).

    Caso 5: il lavoratore in smart working dall’estero per un’azienda italiana

    Scenario. Caio, italiano, si trasferisce in Portogallo e si iscrive all’AIRE. Continua a lavorare per il suo datore di lavoro italiano in modalità full remote, senza mai recarsi fisicamente in Italia. Trascorre meno di 30 giorni l’anno in Italia per motivi familiari.

    Come si legge l’art. 2. Se l’iscrizione all’AIRE è avvenuta e Caio ha effettivamente trasferito domicilio e residenza in Portogallo (verificabile attraverso contratto di locazione, utenze, legami familiari e vita sociale), egli non è fiscalmente residente in Italia. Il Portogallo non è in lista nera di paradisi fiscali, quindi la presunzione del comma 2-bis non scatta. I redditi di lavoro dipendente per attività svolta in Portogallo potrebbero non essere tassabili in Italia, fermo restando il necessario esame della convenzione Italia-Portogallo (1980) e la verifica circa la configurabilità di una stabile organizzazione personale in Italia (rischio se il datore di lavoro è italiano e Caio agisce come suo agente dipendente).

    • Verificare che l’iscrizione all’AIRE sia avvenuta tempestivamente e che il domicilio portoghese sia documentato.
    • Esaminare la convenzione Italia-Portogallo per l’attribuzione della potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente in remote working.
    • Verificare con il datore di lavoro italiano se esistano obblighi di sostituto d’imposta residui per le attività svolte in Italia (nei 30 giorni di presenza).
    • Controllare gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) per i conti esteri.

    Quando intervenire

    La verifica della residenza fiscale è necessaria ogni volta che una persona fisica cambia la propria situazione di vita tra Italia e l’estero: trasferimento lavorativo, distacco internazionale, remote working transfrontaliero o trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata. L’analisi va condotta prima del trasferimento, non a posteriori. Il termine di decadenza dell’accertamento è cinque anni (sette in caso di omessa dichiarazione) ex art. 43 D.P.R. 600/1973: la tempestività è determinante.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Soggetti passivi IRPEF e definizione di residenza fiscale
    • Art. 2, comma 2-bis, TUIR – Presunzione di residenza per trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata
    • Art. 23 TUIR – Redditi prodotti nel territorio dello Stato (non residenti)
    • Art. 5 TUIR – Tassazione per trasparenza delle società di persone
    • Art. 43 Codice civile – Domicilio e residenza
    • Art. 165 TUIR – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
    • D.Lgs. 209/2023 – Riforma della fiscalità internazionale (efficace 2024)
    • D.M. 4 settembre 1996 – Lista Paesi a fiscalità privilegiata
    • Art. 4 Modello OCSE – Tie-breaker rules per la residenza fiscale
    • Art. 43 D.P.R. 600/1973 – Termini di decadenza dell’accertamento

    Domande frequenti

    Basta cancellarsi dall’anagrafe e iscriversi all’AIRE per non essere più residente fiscale in Italia?

    No. La cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE sono condizioni necessarie ma non sufficienti. L’Agenzia delle Entrate verifica in concreto se il contribuente ha effettivamente trasferito all’estero il proprio domicilio e la propria residenza ai sensi del codice civile. Se il centro degli interessi personali, familiari ed economici rimane in Italia, la residenza fiscale italiana può essere accertata indipendentemente dalla cancellazione anagrafica.

    Cosa succede se si trascorrono esattamente 183 giorni in Italia?

    Con esattamente 183 giorni in Italia (184 negli anni bisestili) il criterio della «maggior parte del periodo d’imposta» è verificato: la persona è fiscalmente residente in Italia. I giorni non devono essere consecutivi; conta la somma complessiva dei giorni di presenza effettiva.

    Un cittadino extra-UE che lavora in Italia è soggetto all’IRPEF come i cittadini italiani?

    Sì. L’art. 2 TUIR non distingue per cittadinanza: rileva la residenza fiscale. Chi soddisfi anche uno solo dei tre criteri della norma per più di 183 giorni è fiscalmente residente in Italia e tassato su tutti i redditi mondiali, salvo le limitazioni delle convenzioni internazionali applicabili.

    Il trasferimento della sola residenza anagrafica all’estero è sufficiente per perdere la residenza fiscale italiana?

    No. Il domicilio civilistico tende a rimanere in Italia se il coniuge, il nucleo familiare e la casa principale sono in Italia. L’Agenzia delle Entrate valuterà l’insieme degli elementi: giorni di presenza, centro degli interessi personali ed economici, abitazione. Il solo spostamento anagrafico è insufficiente.

  • Art. 85 Codice del Processo Amministrativo – Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

    Art. 85 Codice del Processo Amministrativo – Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

    2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

    3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

    4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito.

    5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

    6. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

    7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello.

    8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3.

    9. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.

    Titolo VII – Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

  • Art. 10 L. 68/1999 – Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti

    Art. 10 L. 68/1999 – Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

    2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

    3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’ articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.

    4. Il recesso di cui all’ articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.

    5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.

    6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

  • Art. 88 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

    Art. 88 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione comunicano quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 che li riguardano direttamente, in modo da consentire al pubblico di accedervi rapidamente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione non coniugano la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle loro attività. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione pubblicano e conservano sul loro sito web, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le informazioni privilegiate che sono tenuti a comunicare al pubblico.

    2. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all’articolo 87 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) la divulgazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione;

    b) è improbabile che il ritardo nella divulgazione abbia l’effetto di fuorviare il pubblico;

    c) gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione sono in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

    3. Quando ha ritardato la divulgazione di informazioni privilegiate a norma del paragrafo 2, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione notifica tale ritardo all’autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, immediatamente dopo che le informazioni sono state divulgate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell’autorità competente.

    4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire gli strumenti tecnici:

    a) per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1; e

    b) in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere ritardata.

    L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 73 RD 12/1941 – Attribuzioni generali del pubblico ministero

    Art. 73 RD 12/1941 – Attribuzioni generali del pubblico ministero

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Attribuzioni generali del pubblico ministero. Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

  • Art. 853 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    Art. 853 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di costruzione dell'aeromobile deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In mancanza, l'aeromobile si considera, fino a prova contraria, costruito per conto dello stesso costruttore. Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sull'aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

  • Art. 93 RD 12/1941 – Oggetto delle assemblee generali

    Art. 93 RD 12/1941 – Oggetto delle assemblee generali

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Oggetto delle assemblee generali. La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale: 1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario; 2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse. 3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intero organo giudiziario. Il procuratore generale del Re Imperatore può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.

  • Art. 829 Codice della Navigazione – Obbligo di comunicazione di inconveniente grave

    Art. 829 Codice della Navigazione – Obbligo di comunicazione di inconveniente grave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.